Data: 2015-09-16 08:56:16

AVVOCATO SPECIALISTA - pubblicato il decreto (GU n.214 del 15-9-2015)

AVVOCATO SPECIALISTA - pubblicato il decreto (GU n.214 del 15-9-2015)

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
[color=red][b]DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 [/b][/color]
[b]Regolamento  recante  disposizioni  per  il  conseguimento  e  il
mantenimento  del  titolo  di  avvocato  specialista,  a  norma
dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (15G00157) [/b]
(GU n.214 del 15-9-2015)
  Vigente al: 14-11-2015 
Titolo I
Disposizioni generali

                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22
luglio 2014;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio e del 22 luglio 2015;

                              Adotta

                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

                      Oggetto del regolamento

  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  le  modalita'  per  il
conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
                              Art. 2

                        Avvocato specialista

  1. Ai fini del presente decreto e' avvocato specialista  l'avvocato
che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione  di
cui all'articolo 3.
  2. Il titolo di avvocato specialista  e'  conferito  dal  Consiglio
nazionale  forense  in  ragione  del  percorso  formativo  previsto
dall'articolo 7 o della comprovata esperienza professionale  maturata
dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8.
  3. Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende  il  titolo
di specialista senza averlo conseguito.
                              Art. 3

                    Settori di specializzazione

  1. L'avvocato puo' conseguire il titolo di specialista in non  piu'
di due dei seguenti settori di specializzazione:
  [b]a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
  b) diritto agrario;
  c) diritti reali, di proprieta', delle locazioni e del condominio;
  d) diritto dell'ambiente;
  e) diritto industriale e delle proprieta' intellettuali;
  f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;
  g) diritto successorio;
  h) diritto dell'esecuzione forzata;
  i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
  l) diritto bancario e finanziario;
  m) diritto tributario, fiscale e doganale;
  n) diritto della navigazione e dei trasporti;
  o)  diritto  del  lavoro,  sindacale,  della  previdenza    e
dell'assistenza sociale;
  p) diritto dell'Unione europea;
  q) diritto internazionale;
  r) diritto penale;
  s) diritto amministrativo;
  t) diritto dell'informatica. [/b]
                              Art. 4

          Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni

  1. L'elenco dei settori di specializzazione di cui  all'articolo  3
puo' essere modificato ed aggiornato con decreto del  Ministro  della
giustizia, adottato con le forme di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
                              Art. 5

                Elenchi degli avvocati specialisti

  1.  I  consigli  dell'ordine  formano  e  aggiornano,  a  norma
dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012,  n.
247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di
specializzazione di cui all'articolo 3 e li  rendono  accessibili  al
pubblico anche tramite consultazione telematica.
Titolo II
Conseguimento del titolo
                              Art. 6

                        Disposizioni comuni

  1. Per conseguire il titolo di  avvocato  specialista  in  uno  dei
settori di specializzazione previsti dall'articolo  3,  l'interessato
deve  presentare  domanda  presso  il    consiglio    dell'ordine
d'appartenenza che, verificata la regolarita'  della  documentazione,
la trasmette al Consiglio nazionale forense.
  2. Puo' presentare domanda l'avvocato che:
  a) negli ultimi cinque anni ha frequentato  con  esito  positivo  i
corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure  ha  maturato
una comprovata esperienza nel settore di  specializzazione  ai  sensi
dell'articolo 8;
  b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della
domanda,    una    sanzione    disciplinare    definitiva,    diversa
dall'avvertimento, conseguente  ad  un  comportamento  realizzato  in
violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
  c) non ha subito, nei due anni precedenti  la  presentazione  della
domanda, la revoca del titolo di specialista.
  3. Al fine dell'osservanza del limite  di  cui  all'articolo  3  la
domanda puo' contenere la rinuncia  al  titolo  di  specialista  gia'
conseguito.
  4. Nel caso di  domanda  fondata  sulla  comprovata  esperienza  il
Consiglio nazionale forense convoca l'istante per  sottoporlo  ad  un
colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione.
  5. Il Consiglio nazionale forense non  puo'  rigettare  la  domanda
senza prima avere sentito l'istante.
  6. Il Consiglio nazionale  forense  comunica  il  conferimento  del
titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine  di  appartenenza,  ai
fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5.
  7. Il titolo di specialista si intende conseguito con  l'iscrizione
nell'elenco di cui all'articolo 5.
                              Art. 7

                        Percorsi formativi

  1. I percorsi formativi consistono  in  corsi  di  specializzazione
organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture  di  raccordo  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010,  n.
240 degli  ambiti  di  giurisprudenza  delle  universita'  legalmente
riconosciute  e  inserite  nell'apposito  elenco  del  Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca. I corsi  di  specializzazione
non possono avere inizio se non e' stata  verificata  la  conformita'
dei relativi programmi  didattici  a  quanto  disposto  dal  presente
regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma  2.  La
verifica di cui al presente  comma  e'  svolta  dal  Ministero  della
giustizia, tenuto conto delle proposte della  commissione  permanente
di cui al comma 2.
  2. Presso il Ministero della giustizia e' istituita una commissione
permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari
nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal  Consiglio
nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche
di prima e seconda fascia,  anche  a  tempo  definito,  nominati  dal
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.  La
commissione  elabora  le  linee  generali  per  la  definizione  dei
programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto  delle
migliori  prassi  in  materia.  La  partecipazione  alla  commissione
permanente non comporta alcuna indennita'  o  retribuzione  a  carico
dello stato, salvo il rimborso spese. L'incarico di componente  della
commissione ha durata quadriennale. La commissione e'  presieduta  da
uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a
maggioranza dei componenti e, in caso di parita', prevale il voto del
presidente.
  3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il  Consiglio  nazionale
forense o i consigli dell'ordine  degli  avvocati  stipulano  con  le
articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni  per  assicurare
il  conseguimento  di  una  formazione  specialistica  orientata
all'esercizio della professione nel settore di  specializzazione.  Il
Consiglio nazionale  forense  puo'  stipulare  le  convenzioni  anche
d'intesa  con  le    associazioni    specialistiche    maggiormente
rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1,  lettera  s),  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  4.  I  consigli  dell'ordine  stipulano  le  predette  convenzioni
d'intesa  con  le    associazioni    specialistiche    maggiormente
rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1,  lettera  s),  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l'istituzione  di
un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da
una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni
di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti
o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il  comitato  scientifico
delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parita',  prevale
il voto del coordinatore.
  6. Le convenzioni di cui  ai  commi  3  e  4  prevedono,  altresi',
l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di
cui tre nominati da uno degli enti o delle  associazioni  di  cui  ai
commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e  coordinatore.
Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.
  7. Il comitato scientifico individua il programma  dettagliato  del
corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali
elaborate a norma del comma 2,  con  l'indicazione,  da  proporre  al
comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate  a  ciascuna
di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.
  8.  I  docenti  devono  essere  individuati  esclusivamente  tra  i
professori universitari di ruolo, ricercatori universitari,  avvocati
di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti
le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito  almeno
la seconda valutazione, e, per particolari esigenze  e  per  le  sole
materie non giuridiche, il cui carico non potra' superare  un  quinto
del totale, esperti di  comprovata  esperienza  professionale  almeno
decennale nello specifico settore di interesse.
  9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal
comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva  dei  corsi,  e
assume tutte  le  determinazioni  necessarie  per  il  loro  corretto
svolgimento.
  10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere  che  le
lezioni in cui  si  articolano  i  corsi  avvengano  a  distanza  con
modalita' telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce
la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il  rilevamento
delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai  discenti
di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione
per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai
partecipanti nella sede del corso.
  11. Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato  scientifico,
determina la quota di  iscrizione  al  corso  in  modo  da  garantire
esclusivamente l'integrale copertura delle spese di  funzionamento  e
docenza nonche' delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse
quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.
  12. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo  in  conformita'  ai
seguenti criteri:
    a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
    b)  composizione  mista  ed  adeguata  qualificazione  del  corpo
docente;
    c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;
    d) obbligo di frequenza  nella  misura  minima  dell'ottanta  per
cento della durata del corso;
    e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di
ciascun anno di corso,  volta  ad  accertare  l'adeguato  livello  di
preparazione del candidato.
  13. La prova di cui al comma 12, lettera e),  e'  valutata  da  una
commissione nominata dal comitato scientifico e composta  per  almeno
due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al
comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.
                              Art. 8

                        Comprovata esperienza

  1. Il titolo di avvocato specialista puo' essere  conseguito  anche
dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
    a) di avere maturato un'anzianita' di iscrizione  all'albo  degli
avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
    b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo  assiduo,
prevalente e continuativo attivita' di avvocato in uno dei settori di
specializzazione di cui all'articolo 3,  mediante  la  produzione  di
documentazione,  giudiziale  o  stragiudiziale,  comprovante  che
l'avvocato  ha  trattato  nel  quinquennio  incarichi  professionali
fiduciari rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a  quindici
per anno. Ai fini della presente lettera non  si  tiene  conto  degli
affari  che  hanno  ad  oggetto  medesime  questioni  giuridiche  e
necessitano di un'analoga attivita' difensiva.
Titolo III
Mantenimento del titolo
                              Art. 9

                        Disposizioni comuni

  1.  L'avvocato  specialista,  ogni  tre  anni  dall'iscrizione
nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al  consiglio
dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione
permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10
ed 11.
  2. Il consiglio dell'ordine di appartenenza:
    a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense
della dichiarazione e della  documentazione,  esprimendo  parere  non
vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;
    b) ovvero comunica al  Consiglio  nazionale  forense  il  mancato
deposito della dichiarazione e della documentazione.
                              Art. 10

              Aggiornamento professionale specialistico

  1.  Il  Consiglio  nazionale  forense  e  i  consigli  dell'ordine,
d'intesa con  le  associazioni  forensi  specialistiche  maggiormente
rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1,  lettera  s),  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l'organizzazione di  corsi
di formazione continua nelle materie specialistiche.
  2. Ai fini del mantenimento del titolo  di  specialista  l'avvocato
deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e  continuativo
a scuole o corsi  di  alta  formazione  nello  specifico  settore  di
specializzazione per un numero di crediti  non  inferiore  a  75  nel
triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.
                              Art. 11

              Esercizio continuativo della professione
                  nel settore di specializzazione

  1. Il titolo di avvocato specialista puo'  essere  mantenuto  anche
dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento  in  modo
assiduo, prevalente e continuativo attivita' di avvocato in  uno  dei
settori di  specializzazione  di  cui  all'articolo  3,  mediante  la
produzione  di  documentazione,  giudiziale  o    stragiudiziale,
comprovante  che  l'avvocato  ha  trattato  nel  triennio  incarichi
professionali fiduciari rilevanti per quantita'  e  qualita',  almeno
pari a quindici per anno. Ai fini del presente articolo non si  tiene
conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche
e necessitano di un'analoga attivita' difensiva.
Titolo IV
Revoca del titolo
                              Art. 12

                          Revoca del titolo

  1. Il titolo di avvocato  specialista  e'  revocato  dal  Consiglio
nazionale  forense,  a  seguito  di  comunicazione  del  Consiglio
dell'Ordine, nei seguenti casi:
    a)  irrogazione  di  sanzione  disciplinare  definitiva,  diversa
dall'avvertimento, conseguente  ad  un  comportamento  realizzato  in
violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
    b) mancato adempimento  degli  obblighi  di  formazione  continua
ovvero dell'obbligo di deposito nei  termini  della  dichiarazione  e
della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1.
  2. Il Consiglio nazionale  forense,  di  propria  iniziativa  o  su
segnalazione del consiglio dell'ordine o di terzi puo' dar  corso  al
procedimento per la revoca del titolo  di  avvocato  specialista  nei
casi di grave e comprovata carenza delle  specifiche  competenze  del
settore di specializzazione.
  3.  Prima  di  provvedere  alla  revoca  del  titolo  il  Consiglio
nazionale forense deve sentire l'interessato.
  4. La revoca del titolo e' comunicata al consiglio dell'ordine  per
la cancellazione dall'elenco di cui  all'articolo  5  ed  ha  effetto
dalla notificazione del relativo provvedimento all'interessato a cura
del medesimo consiglio dell'ordine.
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera  c),  la
revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.
Titolo V
Disposizioni transitorie e finali
                              Art. 13

              Funzioni del Consiglio nazionale forense

  1. Le funzioni  affidate  dal  presente  regolamento  al  Consiglio
nazionale forense  possono  essere  delegate  ad  apposito  comitato,
costituito  da  cinque  componenti  del  Consiglio,  designati  dal
Consiglio stesso.
  2. Il comitato elegge il presidente e  puo'  delegare  uno  o  piu'
componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.
                              Art. 14

                      Disposizione transitoria

  1.  L'avvocato  che  ha  conseguito  nei  cinque  anni  precedenti
l'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  un  attestato  di
frequenza  di  un  corso  almeno  biennale  di  alta  formazione
specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12,
organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo
articolo,  ovvero  dal  Consiglio  nazionale  forense,  dai  consigli
dell'ordine  degli  avvocati  o  dalle  associazioni  specialistiche
maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, puo' chiedere al  Consiglio
nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato  specialista
previo superamento di una prova scritta e orale. All'organizzazione e
alla valutazione della prova di cui al  periodo  precedente  provvede
una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui
all'articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro  che
hanno conseguito un attestato di  frequenza  di  un  corso  avente  i
requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima  della  data  di
entrata in vigore del presente regolamento e  alla  stessa  data  non
ancora concluso.
                              Art. 15

                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dalle disposizioni del  presente  decreto  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 16

                          Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta  giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Roma, addi' 12 agosto 2015

                                                Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2293

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