L'articolo 16 della L.R. n° 57/2013 testualmente recita "[i]I divieti di cui all'articolo 4, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo[/i]
La prima domanda è: quando scadrebbero i titoli abilitativi ???
Personalmente riterrei che in caso di trasferimento in nuovi locali si debba applicare la legge e quindi il rispetto dei 500 metri.
In caso di subingresso però??? Si considera che il titolo abilitativo scade oppure no?
In pratica c'è la presentazione di un nuovo titolo abilitativo (scia di subingresso per affitto-acquisto-donazione-reintestazione) ma, normalmente, nei subingressi senza modifiche strutturali e sostanziali, si considera che c'è continuità nell'azienda. Ciò vale anche per gli spazi per il gioco?
Nel caso di risposta affermativa, ciò varrebbe anche per un subentro in un'attività di somministrazione che aveva installato giochi con vincite in denaro ante legge 57 ma che si trova a meno di 500 m da una moltitudine di luoghi sensibili?
R.D n. 635/1940 - Regolamento TULPS
Art. 11, comma 2
[i]In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.[/i]
La Regione Toscana, a differenza di altre, non ha previsto un titolo abilitativo ai sensi della legge regionale, ne consegue che non è stato disposto neanche un regime, basato su una scadenza certa del titolo e un eventuale rinnovo condizionato alla non mutata situazione. Da un punto di vista amministrativo di competenza comunale, il titolo abilitativo per i giochi resta l’art. 86 TULPS, che non ha scadenza.
Ho paura che questa disposizione sia frutto di una svista, di fatto non è applicabile a meno che alla parola scadenza non si attribuisca un significato del tutto arbitrario.
Anche nei confronti del subingresso non si può parlare di scadenza, tutt’al più si potrebbe intenderlo con la cessazione del titolo originario e rilascio di uno nuovo. La scadenza presuppone (necessariamente) un termine, non un trasferimento d’azienda. Il fatto che la legge usi la parola “scadenza” è davvero spiazzante.
A parere mio, però, nel caso di subingresso non vedo perché fare differenze con tutte le altre situazioni giuridiche equivalenti che possiamo trovare nelle varie attività. Allora anche un posteggio nel mercato non potrebbe essere venduto ma si dovrebbe ripassare da un bando, lo stesso per un esercizio di somministrazione (art. 86 TULPS), non varrebbe la comunicazione di subingresso ma occorrerebbe una nuova SCIA per avvio attività. In assenza di disposizioni transitorie specifiche, se trasferisco un’azienda il subentrante gode della situazione di fatto e di diritto in cui questa si trova (anche nel caso di installazione originaria ante 2013).
Sul trasferimento, dato che occorre una nuova SCIA si potrebbe arrivare a pensare quello che anche tu stai affermando: nuova SCIA, quindi verifica delle condizioni.
Per approfondimenti sul subingresso sul titolo giochi guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23099.msg43742#msg43742
Per dare certezza applicativa ad una legge fumosa raccomando sempre un regolamento comunale che prenda in considerazioni gli apsetti citati.