Data: 2015-09-15 11:43:01

Ancora su vendite su aree demaniali

Nel nostro regolamento comunale è previsto che [i]L’esercizio dell’attività di commercio nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente in forma itinerante ai soli titolari di autorizzazione/dia/scia per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla legislazione vigente, previo nulla osta rilasciato dal competente Ufficio comunale [/i]
Nel caso in cui il venditore non sia in possesso del nulla osta comunale, si applica l'articolo 104, comma 4 LR 28/2005 o l'articolo 7bis d.lgs. 267/2000??  :-\  :-[  ???

riferimento id:28749

Data: 2015-09-15 18:10:18

Re:Ancora su vendite su aree demaniali


Nel nostro regolamento comunale è previsto che [i]L’esercizio dell’attività di commercio nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente in forma itinerante ai soli titolari di autorizzazione/dia/scia per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla legislazione vigente, previo nulla osta rilasciato dal competente Ufficio comunale [/i]
Nel caso in cui il venditore non sia in possesso del nulla osta comunale, si applica l'articolo 104, comma 4 LR 28/2005 o l'articolo 7bis d.lgs. 267/2000??  :-\  :-[  ???
[/quote]

Il nulla-osta comunale ha la funzione di titolo abilitativo.
Se manca ... allora il soggetto esercita senza titolo ed a mio avviso la disposizione da applicare è quella dell'art. 104 comma 1 (e non 4 che invece attiene alle prescrizioni all'esercizio di una attività abilitata).

riferimento id:28749

Data: 2015-09-16 07:37:49

Re:Ancora su vendite su aree demaniali

Se la sanzione è al 104, comma 1 allora si dovrà procedere anche al sequestro delle merci e delle eventuali attrezzature (carretti di cui non è consentito l'uso), giusto?

riferimento id:28749

Data: 2015-09-16 21:37:59

Re:Ancora su vendite su aree demaniali


Se la sanzione è al 104, comma 1 allora si dovrà procedere anche al sequestro delle merci e delle eventuali attrezzature (carretti di cui non è consentito l'uso), giusto?
[/quote]

Sì, se si ritiene applicabile il comma 1 allora sì.

riferimento id:28749
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it