Data: 2015-09-15 11:24:05

subingresso in attivita alimentare rimanendo persona fisica e non impresa

ho questo caso:
affitto di azienda in atto per un'attività di somministrazione alimenti per la quale esistono vecchie licenze amministrative e sanitarie. 
L'attuale conduttore ha intenzione di risolvere anticipatamente il contratto e quindi occorre fare le comunicazioni al suap e all'asl per il passaggio di reintestazione delle licenze. L'azienda titolare delle licenze vorrebbe a sua volta chiudere l'attività (Si tratta di un forno di panificazione, ditta individuale il cui titolare è anche intestatario delle vecchie licenze per la somministrazione). E' possibile farsi reintestare le vecchie autorizzazioni come persona fisica e non più impresa e sarebbe poi possibile riaffittare il complesso di beni e le licenze ad un eventuale nuovo gestore essendo persona fisica e non impresa?

riferimento id:28748

Data: 2015-09-15 14:39:26

Re:subingresso in attivita alimentare rimanendo persona fisica e non impresa

Si deve innanzitutto chiarire che al giorno d'oggi, a seguito della disapplicazione nel territorio della Toscana della L.287/1991 (la normativa nazionale in materia di attività di somministrazione) ed a seguito della sostituzione delle licenze/autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione  con la SCIA ex art. 43 della L.R. 28/2005, non ha più luogo alcuna (e quindi non ha più senso parlare di) "reintestazione" di licenze a seguito di scadenza o risoluzione anticipata del contratto di affitto di un'azienda commerciale avente per oggetto l'esercizio di dette attività (e ciò anche se dell'azienda, costituita anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 28/2005, facevano parte - come beni immateriali della stessa - le vecchie autorizzazioni rilasciate ai sensi della ormai disapplicata L.287/1991).
In caso di scadenza o risoluzione anticipata del contratto di affitto dell’azienda, il proprietario dell’azienda riprende il possesso della medesima e comunicherà il subingresso ai sensi dell’art. 74 della L.R. 28/2005, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza o dalla data di risoluzione del contratto di affitto.
Avvenuta la comunicazione di subingresso il proprietario dell’azienda potrà:
1) riprendere l’esercizio dell’attività di somministrazione;
2) concludere un ulteriore contratto di affitto (o di vendita) con un altro soggetto; in tal caso il nuovo affittuario (o proprietario), ai fini del legittimo esercizio dell’attività, dovrà a sua volta comunicare il subingresso nel termine di 60 giorni dal nuovo contratto di affitto o dal contratto di compravendita;
3) decidere la cessazione dell’attività, con conseguente presentazione della comunicazione di cui all’art. 79 della L.R. 28/2005.
Si tenga presente che la cessazione dell’attività e la presentazione della relativa comunicazione, NON PRECLUDE la possibilità di concludere un nuovo contratto di affitto o di vendita dell’azienda ed in tali ipotesi il nuovo affittuario o proprietario, per esercitare l’attività, non dovrà presentare alcuna comunicazione di subingresso, ma potrà presentare scia per AVVIO di attività di somministrazione ai sensi dell’art. 43 L.R. 28 cit.

riferimento id:28748

Data: 2015-09-15 20:05:00

Re:subingresso in attivita alimentare rimanendo persona fisica e non impresa


ho questo caso:
affitto di azienda in atto per un'attività di somministrazione alimenti per la quale esistono vecchie licenze amministrative e sanitarie. 
L'attuale conduttore ha intenzione di risolvere anticipatamente il contratto e quindi occorre fare le comunicazioni al suap e all'asl per il passaggio di reintestazione delle licenze. L'azienda titolare delle licenze vorrebbe a sua volta chiudere l'attività (Si tratta di un forno di panificazione, ditta individuale il cui titolare è anche intestatario delle vecchie licenze per la somministrazione). E' possibile farsi reintestare le vecchie autorizzazioni come persona fisica e non più impresa e sarebbe poi possibile riaffittare il complesso di beni e le licenze ad un eventuale nuovo gestore essendo persona fisica e non impresa?
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La "reintestazione" alla persona fisica NON HA SENSO GIURIDICO.
Provo a sintetizzare.

Azienda A è titolare di un esercizio. TIZIO persona fisica è titolare di A.
L'attività è in locazione a B.
Adesso Tizio vuole cedere l'azienda a C.
Ebbene, è sufficiente che B faccia la comunicazione di cessazione e che C comunichi il SUBINGRESSO senza che A debba fare niente (nè tantomeno che tizio comunichi il subingresso)..
Non serve a niente rientestarsi formalmente la licenza quale persona fisica se non si esercita ... non si hanno conseguenze fiscali nè giuridiche.

Chi esercita è C e lui deve fare il subingresso. Lo farà nei confronti di A anche se A non se le reintesta

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