Proseguendo nella revisione del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, mi è venuto un altro dubbio ???
Attualmente il nostro Regolamento prevede che per l'esercizio del commercio in forma itinerante su aree demaniali marittime sia rilasciato un nulla osta e, per il solo settore alimentare (che è contingentato) i seguenti criteri per la sua assegnazione:
[i]La graduatoria degli aventi diritto sarà redatta in base ai seguenti criteri:
a. maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente per l’esercizio dell’attività di cui al presente articolo
b. anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto interessato rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese
c. In caso di parità si procederà a sorteggio[/i]
Ho qualche perplessità sul mantenimento del punto a. perchè di anno in anno il nulla osta viene assegnato sempre agli stessi ..... :-\ :o :-[
Proseguendo nella revisione del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, mi è venuto un altro dubbio ???
Attualmente il nostro Regolamento prevede che per l'esercizio del commercio in forma itinerante su aree demaniali marittime sia rilasciato un nulla osta e, per il solo settore alimentare (che è contingentato) i seguenti criteri per la sua assegnazione:
[i]La graduatoria degli aventi diritto sarà redatta in base ai seguenti criteri:
a. maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente per l’esercizio dell’attività di cui al presente articolo
b. anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto interessato rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese
c. In caso di parità si procederà a sorteggio[/i]
Ho qualche perplessità sul mantenimento del punto a. perchè di anno in anno il nulla osta viene assegnato sempre agli stessi ..... :-\ :o :-[
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A mio avviso una regolamentazione di questo genere non è del tutto irragionevole SOLTANTO SE limitata temporalmente (es. 3 anni). Infatti ci troviamo in un settore dove non si applicano i principi di liberalizzazione della Bolkestein ma comunque i suoi principi devono essere seguiti ed una disciplina del genere, nel medio-lungo periodo, finisce per creare posizioni di privilegio se non di monopolio.
Una ipotesi potrebbe essere quella di prevedere, dopo un triennio, la rotazione (cioè l'esclusione per 3 anni di chi ha già fruito del diritto di accedere) così da garantire ricambio.
In pratica, quello che dice Simone sarebbe il c.d. criterio della "cadenza prestabilita" così come previsto dall'Intesa, poi tradotto nella LR 28/05 all'art. 34, comma 4.
Puoi benissimo applicarlo.
[i]Il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse resta applicabile con riferimento ad un periodo di ammortamento di 7 anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010. In sintesi fino al 7 maggio 2017
Dall’8 maggio 2017, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri basati sull'nzianità di impresa, ai fini della decorrenza di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse, stabilito dal Comune[/i]