Data: 2015-09-15 07:41:32

utilizzo della denominazione di residenza d'epoca

E' possibile che un affittacamere non professionale posto in una dimora d'epoca utilizzi la denominazione di residenza d'epoca? A mio parere no  perchè la legge lo ammette a parte per le resdienze d'epoca in senso proprio  solo per gli alberghi e residenze o sbaglio?
grazie.

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Data: 2015-09-15 13:53:45

Re:utilizzo della denominazione di residenza d'epoca

Le residenze d'epoca sono disciplinate e definite all'art.58 della LR 42/2000 e s.m.i. e dall'art.41 del Regolamento di attuazione (DPGR 23 aprile 2001, n. 18/R e s.m.i.).

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Data: 2015-09-15 20:00:27

Re:utilizzo della denominazione di residenza d'epoca


E' possibile che un affittacamere non professionale posto in una dimora d'epoca utilizzi la denominazione di residenza d'epoca? A mio parere no  perchè la legge lo ammette a parte per le resdienze d'epoca in senso proprio  solo per gli alberghi e residenze o sbaglio?
grazie.
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Ciao, in realtà, pur nella infelice formulazione la norma prevede che:

1) le residenze d'epoca possono essere TUTTE LE TIPOLOGIE RICETTIVE
2) affittacamere e cav possono arrivare a 25 posti letto (deroga)
3) alberghi, rta e agriturismi invece mantengono i requisiti specifici pur potendo DENOMINARSI residenze d'epoca.


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Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

Art. 58
- Residenze d’epoca
1. [color=red][b]Sono residenze d’epoca le strutture ricettive [/b][/color]ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico - architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ),(30) che offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.
2. Nelle residenze d’epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.
3. I servizi minimi offerti dalle residenze d’epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.
4. Gli [b]alberghi [/b]e le [b]residenze turistico - alberghiere[/b] di cui agli articoli 26 e 27, nonché gli [b]alloggi agrituristici [/b]di cui alla legge regionale23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana),(30) che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, [color=red][b]possono assumere la denominazione di "residenze d’epoca"[/b][/color], mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico - alberghiere e gli alloggi agrituristici.


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Regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R
Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (LR 23 marzo 2000, n. 42 ).

Art. 41
- Residenze d’epoca (25)
1. Nella gestione delle residenze d'epoca di cui all'articolo 58 del testo unico devono essere assicurati i servizi essenziali ed i requisiti tecnici e igienico- sanitari:
a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere;
b) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative;
c) portineria almeno dodici ore al giorno;
d) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;
e) televisore ad uso comune;
f) conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento;
g) possibilità utilizzo del telefono della struttura;
h) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana.
2. Alle residenze d'epoca si applicano tutte le disposizioni relative agli esercizi di affittacamere e case appartamenti vacanza, ad eccezione del numero massimo dei posti letto e delle camere.

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Data: 2015-09-16 07:44:06

Re:utilizzo della denominazione di residenza d'epoca

Vale lo stesso discorso anche se l'affittacamere viene esercitato in forma non professionale?
grazie

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Data: 2015-09-16 13:13:54

Re:utilizzo della denominazione di residenza d'epoca

Aggiungo una considerazione:

Ai sensi dell’art. 45 della LR 42/00, le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione sono:
1) esercizi di affittacamere,
2) case e appartamenti per vacanze;
3) residenze d’epoca

E’ vero che ai sensi dell’art. 41, comma 2 del Regolamento, [i]alle residenze d’epoca si applicano tutte le disposizioni relative agli esercizi di affittacamere e case appartamenti vacanza, ad eccezione del numero massimo dei posti letto e delle camere[/i], ma resta il fatto che sono esserci distinti. il soggetto presenterà la SCIA per affittacamere oppure per residenza d’epoca. Da un punto di vista formale, se Tizio presenta SCIA per residenza d’epoca non dichiarerà di essere un affittacamere, né professionale né non professionale (vedi anche modulistica regionale).
A parere mio, però, da un punto di vista sostanziale, potrà dichiarare di essere una residenza d’epoca il cui esercizio rientra nei limiti e nelle modalità dell’affittacamere non professionale e in virtù di questo non aprire posizione iva.

Resta inteso che questa interpretazione va condivisa con chi poi deve fare i controlli.

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