Data: 2015-09-15 05:24:45

DISCO: Alcol, minori, feste: legittima sospensione art. 100 del Questore

DISCO: Alcol, minori, feste: legittima sospensione art. 100 del Questore

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[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I TER – sentenza  14 settembre 2015 n. 11219[/b][/color]

N. 11219/2015 REG.PROV.COLL.

N. 11711/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11711 del 2014, proposto da Benedetto Jeushua Bedussa, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Fiasconaro, Ignazio Tranquilli, con domicilio eletto presso Luca Fiasconaro in Roma, viale Carso, 57;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari,
del decreto di sospensione della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di sospensione dell'attività di esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti per giorni 30 (trenta), emesso in data 18.9.2014 dal Questore di Roma, Div. III, Cat. 10, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S. e notificato a Bedussa Benedetto Jeushua in data 20.9.2014; nonché, di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti o, comunque, connessi, anche se non conosciuti, ivi compresa la nota prot. n. 32/63 del 15.9.2014, con cui la Legione Carabinieri Lazio - Compagnia di Roma Ostia ha chiesto l'adozione del suddetto provvedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2015 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, Benedetto Jeushua Bedussa rappresentava di gestire lo stabilimento balneare denominato "BLU", sito in Fregene (RM), Via Lungomare di Ponente n. 83, in qualità di preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, giusta comunicazione del 14.7.2014 allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, da parte di Bluebay S.r.l (la quale, a sua volta, era subentrata nella titolarità della predetta licenza, originariamente intestata alla concessionaria India 08 S.r.l., a seguito di contratto di affitto d'azienda e successiva SCIA prot. n. 40879 del 12.6.2012).
Presso tale stabilimento si svolgeva l’attività stagionale di balneazione, oltre, tra le altre, a quelle correlate di bar, ristorazione nonché, saltuariamente, di organizzazione di manifestazioni occasionali quali matrimoni, battesimi ed eventi di pubblico spettacolo.
Il 6 maggio 2014 presentava allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Fiumicino una domanda di nuova autorizzazione per manifestazione occasionale di pubblico spettacolo (prot. n. 33565), nell'ambito della manifestazione di musica dal vivo denominata "Blue Sunset", programmata per 4 eventi nei giorni 8 giugno 2014, 21 giugno 2014, 16 luglio 2014 e 7 settembre 2014 (successivamente prorogata al 13 settembre 2014).
Successivamente, in data 16.7.2014, aveva luogo l'attività di verifica dell'agibilità delle strutture allestite per la suddetta manifestazione, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza della Città di Fiumicino, la quale esprimeva parere favorevole ai fini di agibilità di pubblico spettacolo, condizionata al rispetto dell'ordinanza sindacale limitante a 2000 persone il numero massimo di partecipanti ad iniziative danzanti e/o musicali presso gli stabilimenti balneari, dell'indicazione delle uscite di emergenza e dei servizi igienici, nonché della presenza di una autoambulanza con personale medico ed infermieristico.
Con nota prot. n. 58189 del 5.8.2014, veniva inoltrata al S.U.A.P. del Comune di Fiumicino apposita comunicazione relativa alla posticipazione dell'ultimo evento della manifestazione (originariamente previsto per il 7 settembre 2014) al 13 settembre 2014, richiedendo apposita autorizzazione.
Successivamente, per l'organizzazione di tale ultima serata, il ricorrente richiedeva alla SIAE, l'emissione di n. 4.200 titoli di ingresso, da destinarsi all'attività di prevendita. L'emissione di un numero di titoli di ingresso superiore alla capienza dei locali (e, nel caso che interessa, al numero massimo di partecipanti che sarebbe fissato con ordinanza sindacale) è preordinata allo smistamento dei titoli ai diversi canali di prevendita, di modo che ognuno di tali canali abbia la disponibilità assicurata degli ingressi sino al giorno della manifestazione e che i restanti titoli di ingresso, emessi e non venduti, siano successivamente annullati dalla SIAE. Tant'è che, a parere di parte ricorrente, con riferimento alla suddetta serata del 13 settembre, dei 4.200 titoli emessi, 980 risultano venduti e 3.220 annullati dalla SIAE (cfr. doc. 9).
In data 10.92014, si provvedeva ad informare il competente Commissariato della Polizia di Stato dell'evento previsto per il successivo 13 settembre, dalle ore 18 alle ore 24, con la prevista partecipazione di circa mille persone. Pertanto, l'Area Risorse e Sviluppo del S.U.A.P. della Città di Fiumicino, con nota prot. n. 65296 del 11.9.2014, comunicava il proprio assenso allo svolgimento della manifestazione, nonché la revoca del sopralluogo per la verifica di agibilità della struttura alla Commissione Comunale di Vigilanza, ritenendo che l'evento organizzato prevedeva le medesime strutture ed impianti oggetto del precedente sopralluogo del 16.7.2014 e che rimanessero quindi valide le medesime condizioni e prescrizioni.
Il 13.9.2014 aveva luogo, quindi, l'ultima serata di musica dal vivo della programmata manifestazione denominata Blue Sunset, per la quale risulta essere stato venduto il complessivo numero di 980 tagliandi di ingresso, con i restanti n. 3.220 titoli riconsegnati alla SIAE ed annullati.
Verso la fine di tale manifestazione, intervenivano alcuni agenti della Legione Carabinieri Lazio - Compagnia di Roma Ostia, al fine di gestire alcune criticità generatesi fuori dai locali dello stabilimento della ricorrente, in prossimità di diversi furgoni-bar posizionati fuori dallo stabilimento "Blu". In particolare, circa quattro persone, di cui una minore di età, avrebbero riportato un'intossicazione alcolica che avrebbe richiesto il trasporto in ospedale, eseguito dall'autoambulanza messa a disposizione dall'odierna ricorrente.
A seguito di tali fatti, il 15.9.2014, la Legione Carabinieri Lazio - Compagnia di Roma Ostia, redigeva la nota prot. n. 32/63 del 15.9.2014, con la quale veniva richiesto alla Questura di Roma di adottare il provvedimento previsto dall'art. 100 T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n. 733, nei confronti dello stabilimento gestito dal ricorrente, poiché asseritamente divenuto luogo di eventi atti a minare l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il 18.9.2014, la Questura di Roma. Div. III, Cat. 10, emetteva il decreto notificato all'odierno ricorrente, Benedetto Jeushua Bedussa, in data 20.9.2014, con cui veniva disposta nei suoi confronti la sospensione della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché la sospensione dell'attività di esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti, per giorni 30 (trenta), ed ordinata l'affissione di un cartello davanti al bar ed uno davanti al ristorante dello stabilimento BLU con la seguente dicitura "CHIUSO CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI ROMA AI SENSI DELL'ART. 100 T.U.L.P.S.".
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso.
I) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 del T.U.L.P.S.; violazione dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.; eccesso e sviamento di potere per carenza assoluta dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza ed illogicità.
L'art. 100 del T.U.L.P.S., dispone che "Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata".
I provvedimenti di sospensione (e revoca) delle licenze di pubblici esercizi (quale quello impugnato) hanno natura cautelare e non sanzionatoria. in quanto preordinati esclusivamente ad evitare che la prosecuzione dell'apertura dell'esercizio (o della somministrazione) possa causare il protrarsi di determinate condizioni nocive per l'ordine e la sicurezza pubblica, il buon costume e la moralità pubblica.
Nel caso di specie, dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che lo stesso è stato emesso a causa di un singolo e specifico accadimento, ovvero dei fatti verificatisi durante la citata serata di musica dal vivo del 13 settembre 2014, rientrante all'interno della manifestazione denominata Blue Sunset, ed aventi ad oggetto la situazione venutasi a creare fuori dai locali della ricorrente, a seguito dell'avvento di un gran numero di giovani accorsi per l'evento e dell'abuso di alcool da parte di alcuni di essi che non è stato determinato dalla condotta dei gestori bensì dalla presenza dei camion-bar posizionati fuori dal locale, che hanno eseguito la vendita indiscriminata e a basso prezzo di alcool scadente ai giovani che stanziavano fuori dallo stabilimento.
Infatti, prima di tale serata, alcuna contestazione del genere era mai stata sollevata nei confronti della gestione dello stabilimento della ricorrente.
Comunque, non è dato comprendere quali siano le asserite esigenze cautelari legate alla emissione del provvedimento di sospensione impugnato, essendo esclusa sia l'organizzazione di altre serate danzanti presso lo stabilimento gestito dal ricorrente, che il verificarsi di fatti analoghi a quelli accaduti.
In sostanza, la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (in aggiunta all'attività di esecuzioni musicali) disposta con il provvedimento impugnato risulta sprovvista di quelle esigenze cautelari che devono connotare i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 100 TULPS. assumendo, piuttosto, una veste sostanzialmente sanzionatoria.
La carenza dei presupposti e di esigenze cautelari utili per l'applicazione della sospensione disposta ai sensi dell'art. 100 TULPS, inducono a ritenere illegittimo il provvedimento impugnato.
Sotto altro punto di vista, la parte ricorrente ha rilevato che la mancanza di effettive esigenze cautelari legate alla sospensione della licenza disposta con il provvedimento impugnato, determina l'ulteriore illegittimità dello stesso per la mancata comunicazione di avvio del procedimento prescritta dall'art 7 della legge n. 241/1990.
Infatti, sebbene sia noto l'orientamento secondo cui la natura dei provvedimenti di cui all'art. 100 TULPS (quali atti urgenti e tesi alla salvaguardia della sicurezza pubblica) escluderebbe la necessità di tale comunicazione, l’assenza di esigenze cautelari nel caso concreto avrebbe obbligato la Questura di Roma ad eseguire, in favore del ricorrente, la comunicazione prescritta dall'art. 7 della legge sul procedimento amministrativo.
La partecipazione dell’interessato al procedimento avrebbe indotto l’Amministrazione ad escludere l'applicazione delle misure contestate, quanto meno con specifico riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande, che nulla ha a che vedere con i fatti su cui risulta fondato l'atto impugnato.
II) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 287191; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, irragionevolezza ed illogicità, erroneità ed infondatezza manifeste; violazione dell'art. 41 della Costituzione e del principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
L'art. 9, comma 3, della L.n. 287/91, dispone che "La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.".
Con il provvedimento impugnato è stata comminata la sanzione della sospensione per 30 giorni della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché dell'attività di esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti, con la seguente motivazione: "RAVVISATO che esistano attualmente particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica per emettere un provvedimento ex art. 100 citato T U, tale da giustificare una sospensione della licenza per un periodo di tempo superiore a giorni quindici".
Tale motivazione risulta carente in quanto non risultano indicate le asserite particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica che giustificherebbero la sospensione delle licenze per un periodo pari al doppio della durata massima prevista dalla legge.
Inoltre, le circostanze di fatto indicate nell’atto impugnato risultano erronee ed infondate.
A titolo esemplificativo, la parte ricorrente ha evidenziato che l'assunto secondo cui, per la serata del 13 settembre, sarebbero stati venduti 4.200 tagliandi, risulta smentito dall'effettiva vendita di soli 980 biglietti e dal successivo annullamento, da parte della SIAE, dei restanti 3.220 (cfr. doc. 9).
Parimenti infondata si rivela l'affermazione secondo cui non sarebbe stato approntato il servizio di soccorso medico richiesto dalla Commissione Comunale di Vigilanza con il verbale del 16.7.2014, in quanto, oltre all'ambulanza messa a disposizione dalla struttura del ricorrente, sarebbe stato necessario richiedere l'intervento di altre due ambulanze del servizio pubblico. Infatti, con il verbale su citato, era stato richiesto di predispone una sola autoambulanza con personale medico ed infermieristico, la cui presenza è stata effettivamente garantita dalla struttura gestita dal ricorrente (cfr. doc. 5).
Illogiche e contrastanti tra loro si rivelano, poi, le contestazioni inerenti alla calca di persone e mezzi accorsi alla serata, che non avrebbe permesso di condurre le persone che avevano accusato un malore in ospedale, posto che nello stesso provvedimento impugnato si afferma che quattro ragazzi sarebbero stati portati in ospedale per abuso di sostanze alcoliche.
Ad ogni modo, i fatti accaduti durante la serata del 13 settembre risultano di lieve entità e, quindi, non giustificano la gravissima misura della sospensione delle licenze intestate al ricorrente, comminata dalla Questura di Roma per un periodo pari al doppio della durata massima prevista dalla legge, senza motivare sul punto, in violazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 287/91.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza delle censure proposte dalla parte ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e affermare l’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 16 ottobre 2014, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 9 aprile 2015.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All’udienza del 21 luglio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione;
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito indicate.
Dagli atti di causa emerge che Grossi Grez Simone, legale rappresentante della società BLUEBAY, è responsabile della gestione del bar del ristorante, dei giochi e di altri divertimenti inerente lo Stabilimento Balneare "BLU" sito in Fregene (RM), via Lungomare di Ponente, 83.
Rispetto a tali attività, Bedussa Benedetto Jeushua (odierno ricorrente) riveste il ruolo di preposto, addetto alla somministrazione, nonché socio dell'attività.
Con nota n.32/63 di prot. del 15.09.2014, la Legione Carabinieri Lazio - Compagnia di Roma Ostia, ha chiesto l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 100 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773. nei confronti del locale in questione, segnalando che il medesimo era divenuto luogo di eventi atti a minare l'ordine e la sicurezza pubblica.
[color=red][b]In particolare, il 13.09.2014, all'interno del citato stabilimento balneare, si era svolto un evento musicale organizzato dalla stessa Bluebay srl, al quale risultavano aver partecipato migliaia di giovani, molti dei quali minorenni.[/b][/color]
In tale circostanza, i Carabinieri sono intervenuti - unitamente a personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della. Polizia Locale - a seguito di più segnalazioni giunte alla locale Arma dei Carabinieri, per gestire alcune criticità generatesi nelle aree di pertinenza e nelle immediate vicinanze dell'ingresso dello stesso.
Nell’occasione, le Forze dell’ordine intervenute hanno soccorso più giovani, alcuni dei quali giacenti a terra semincoscienti per un accertato abuso di alcool, senza che le ambulanze riuscissero a defluire per condurli in ospedale, a causa della calca di persone e mezzi provocata dalla manifestazione.
[b]Ciò posto, va rilevato che risulta smentito quanto affermato dalla parte ricorrente circa il fatto che gli episodi accertati non attengono alle attività svolte all’interno dello stabilimento, posto che i Carabinieri hanno accertato che all'interno dello stesso e nelle pertinenze del locale: - una persona era stata raggiunta da una bottigliata alla testa in pista da ballo, ed è stata trasportata in ambulanza presso il Nucleo Cure Primarie di Fregene per la saturazione della ferita; - due ragazzi, uno di anni 14 e uno appena maggiorenne, hanno riportato un'intossicazione alcolica, a causa della quale sono stati trasportati in ospedale; - altre due persone sono state trasportate in ospedale per una presumibile intossicazione alcolica; - un’altra decina di giovani ha accusato malori quali incapacità deambulatoria, attacchi di vomito, crisi di pianto o rabbia, senza tuttavia ricorrere a cure mediche.[/b]
Per quanto concerne il numero dei partecipanti all’evento, va rilevato che il 10.09.2014 un rappresentante della Bluebay ha presentato al Commissariato di PS Fiumicino la comunicazione della manifestazione del 13.09.2014, con una prevista partecipazione di sole 1000 persone. Tuttavia, i titoli d'accesso emessi ammontano a circa 4200.
Al riguardo, è vero quanto affermato dalla parte ricorrente circa il fatto che nell’occasione sono stato venduti 980 biglietti e che la SIAE ha annullato i restanti 3.220 (cfr. doc. 9), ma è altrettanto vero che, durante il deflusso degli avventori al termine dell'evento del 13.9.2014, il personale operante dei Carabinieri ha contato almeno 2500 giovani: segno evidente che è stato consentito di accedere allo stabilimento ad un numero di persone superiore a quello previsto (pari, circa, al numero dei biglietti venduti).
Ciò in contrasto – oltre che con la citata comunicazione del 10.09.2014 del rappresentante della Bluebay, con la quale era stato indicato in 1.000 persone il numero dei partecipanti all’evento -, con il verbale di agibilità delle strutture redatto in data 16.07.2014 e con l'ordinanza sindacale n. 324 in data 1.8.2013, con i quali è stato fissato in 2000 il limite massimo di persone che possono partecipare ad iniziative danzanti e/o musicali organizzate presso gli stabilimenti balneari per prevenire l'insorgere di problematiche inerenti alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica.
Correttamente, quindi, i fatti descritti hanno dato luogo all'adozione del provvedimento impugnato.
Al riguardo, si rivela, in primo luogo, infondata la censura con la quale la parte ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. e dell'art. 7 della legge n. 241/90.
[b]Sul punto, va affermata la natura cautelare (e non sanzionatoria) del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., sicché l’atto contestato risulta diretto a tutelare superiori interessi generali e ad eliminare, in via preventiva, future possibili fonti di pericolo e non è anche volto a punire il titolare della licenza (come correttamente rilevato dalla difesa erariale) e, quindi, può essere adottato a prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 7 della legge n. 241 del 1990.[/b]
[color=red][b]La norma applicata nel caso concreto (art. 100 T.U.L.P.S.) consente al Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio quando nello stesso accadano (come avvenuto nel caso di specie) fatti consistenti in tumulti, gravi disordini, frequentazioni di persone pericolose, ovvero quando nell'esercizio si ravvisi una fonte di pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica o il buon costume o per la sicurezza dei cittadini sicché, anche sotto questo profilo, l’atto impugnato risulta legittimo e adeguatamente motivato posto che dal tenore dello stesso emergono sia i presupposti di fatto che le ragioni giuridiche che hanno giustificato la sua emanazione.[/b][/color]
La parte ricorrente lamenta anche la violazione del terzo comma dell'articolo 9 della legge n. 287/91, il quale regolamenta la durata della sospensione di cui all’art. 100 TULPS.
[b]Sul punto, ribadito che nel provvedimento impugnato emergono le particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica (sopra descritte) che hanno giustificato la sospensione del titolo autorizzatorio per un tempo superiore a quindici giorni, va rilevato (come evidenziato dalla parte resistente) che, a seguito della legge della Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21 (recante la Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), ha cessato di avere applicazione la legge regionale 25 agosto 1991, n. 287 (recante Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), come emerge dall’articolo 24 della citata legge regionale n. 21/2006.[/b]
2. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
3. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

riferimento id:28732

Data: 2016-07-21 07:31:31

Re:DISCO: Alcol, minori, feste: legittima sospensione art. 100 del Questore

Legittima seconda sospensione art. 100 TULPS se congruamente motivata

[img]http://1432961776.rsc.cdn77.org/wp-content/uploads/2015/02/gerenzano-bar-chiuso-ps-300x225.jpg[/img]

[color=red][b]TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE, SEZ. I – sentenza 19 luglio 2016 n. 374[/b][/color]

Paiono, dunque, ragionevoli le conclusioni che il Questore ha tratto dai su indicati riscontri fattuali ovvero l’aver ritenuto (o meglio preso atto) che “nel corso degli ultimi mesi l’esercizio commerciale è diventato punto di riferimento per pregiudicati, persone oziose e persone dedite al consumo di sostanze alcooliche e/o stupefacenti e che (…) la precedente sospensione dell’autorizzazione non risulta ancora soddisfare la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa e indotta dal temporaneo periodo di chiusura dell’esercizio stesso”.

Nel caso in esame, il Collegio ritiene, pertanto, che il provvedimento impugnato sia sorretto da sufficiente e idonea motivazione con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e che non difettino assolutamente i presupposti di fatto per l’adozione dello stesso, anche sotto il profilo della durata della sospensione disposta.

La sussistenza di una situazione oggettiva idonea a configurare un concreto, attuale e grave pericolo per la collettività, in relazione ai presupposti individuati dall’art. 100 del T.U.L.P.S.. e dall’art. 9, comma 3, della legge n. 287 del 1991, pare, invero, di per sé rinvenibile nell’elevato numero di persone identificate all’interno dell’esercizio in questione risultate gravate da precedenti misure di allontanamento, destinatarie di avviso orale o sottoposte a provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato o comunque risultate positive al Sistema di Indagine per svariate tipologie di reato.

http://buff.ly/29OZAH2

riferimento id:28732
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