Data: 2015-09-14 05:39:06

Legittimità ordinanza riduzione inquinamento acustico da attività produttiva

TAR Piemonte, Sez. I, n. 1173, del 10 luglio 2015
[b]Rumore.Legittimità ordinanza comunale per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dall'attività produttiva[/b]
La prescritta situazione di emergenza risulta dalla motivazione dell’ordinanza sindacale, nella quale si dà atto del riscontrato disturbo acustico conseguente alla violazione dei limiti di legge. Dalla relazione relativa ai richiamati rilevamenti fonometrici, quindi validamente per relationem, risulta altresì che la questione era stata oggetto di esposto da parte di quel condominio, sicché l’intervento sindacale si rendeva doveroso, oltreché imposto dalla natura stessa del bene "salute" da tutelare.  Circa l’asserita illogicità della prescrizione di chiusura dei portoni, in presenza di attività produttiva implicante continui contatti con l’esterno (per consegna merci, uscita prodotti, etc..), è sufficiente osservare che l’ordinanza contempla due tipologie di misure di contenimento dei rumori, una di immediata attuazione (la chiusura dei portoni) e altre eventuali e successive, rimesse all’iniziativa della parte interessata, di contenuto non determinato ma unicamente vincolate all’obiettivo finale del contenimento del rumore nei limiti di legge: siffatta graduazione di misure risulta idonea a consentire l’attuazione nel tempo di interventi alternativi alla chiusura dei portoni, in grado di contemperare le esigenze produttive con quelle di tutela dell’ambiente.

http://www.lexambiente.com/materie/rumore/84-giurisprudenza-amministrativa-tar84/11683-rumore-legittimit%C3%A0-ordinanza-comunale-per-la-riduzione-dell-inquinamento-acustico-prodotto-dall-attivit%C3%A0-produttiva.html

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