Buongiorno,
un Comune vorebbe poter utilizzare un dipendente della Provincia tramite l'istituto dell'avvalimento, considerato che ben due bandi di mobilità riservati ai dipendenti provinciali sono andati a vuoto.
Basta un accordo tra il Comune e la Provincia o è necessario il consenso del dipendente?
Grazie!
Buongiorno,
un Comune vorebbe poter utilizzare un dipendente della Provincia tramite l'istituto dell'avvalimento, considerato che ben due bandi di mobilità riservati ai dipendenti provinciali sono andati a vuoto.
Basta un accordo tra il Comune e la Provincia o è necessario il consenso del dipendente?
Grazie!
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LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015).
Art. 1 comma 427
Nelle more della conclusione delle procedure di mobilita' di
cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio
presso le citta' metropolitane e le province con possibilita' di
avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso
apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e
con oneri a carico dell'ente utilizzatore.
QUESTA DISPOSIZIONE FA RIFERIMENTO ALLA FIGURA DELL'AVVALIMENTO.
PER COME FORMULATA NON PREVEDE IL CONSENSO DELL'INTERESSATO MA E' DISPOSIZIONE ECCEZIONALE LIMITATA AI CASI IN ESSA DISCIPLINATI.
Oltre questo caso la dottrina non conosce dell'istituto dell'avvalimento (nel pubblico impiego), ma solo del COMANDO e del DISTACCO.
Approfondimenti:
http://www.fpcgilbergamo.it/new/index.php/autonomie-locali/280-legge-di-stabilita-2013-comando-e-distacco-e-il-consenso-del-lavoratore-pubblico
http://www.anclsu.com/public/guide/guidadistacco.pdf
http://www.noccioli.it/newsletter/newsletter66.htm
Comando/distacco: la tesi prevalente è che NON OCCORRE il consenso del dipendente se le mansioni sono analoghe e la situazione temporanea. Fuori da questi casi occorre il consenso.
C'è poca giurisprudenza in merito:
In base al combinato disposto artt. 56 e 57, D.P.R. n. 3/1957, ed art. 17, commi 14 e 15, L. n. 127/1997, la regolamentazione del comando non si fonda su di un'iniziativa dell'impiegato (che può solo esprimere un suo consenso, non necessario), ma postula unicamente l'esistenza di un rapporto tra la P.A. richiedente il personale e quella di appartenenza dei dipendenti comandabili.
Cons. Stato Sez. VI, 02-02-2007, n. 422
A differenza della sospensione del rapporto di lavoro (cui può accompagnarsi l'instaurazione di un distinto rapporto di lavoro con altro soggetto), il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva ed il sorgere di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto (cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari) presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente; tale distacco (o comando), che non è inquadrabile (a seconda che sia intervenuto all'inizio o nel corso del rapporto di lavoro) come contratto a favore di terzo o come cessione del contratto, presuppone l'interesse (rilevante, concreto e persistente) del soggetto distaccante (restando peraltro escluso che una situazione di collegamento societario integri una presunzione di interesse al distacco) e, nel caso di mansioni particolarmente qualificate, il consenso del lavoratore.
Cass. civ. Sez. lavoro, 26-05-1993, n. 5907