Data: 2015-09-11 10:27:46

Sanzioni LR 28-2015 e regolamento comunale

[b]Articolo 104, comma 4[/b]:
Può il Comune stabilire nel proprio Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche  una sanzione diversa da quella prevista dal suddetto articolo?  (Ad esempio stabilire che “Chiunque violi norme e disposizioni riconducibili al presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa di € 100,00”)
[b]
Articolo 105, comma 5[/b]:
Si può prevedere nel Regolamento Comunale che “Per reiterate violazioni delle disposizioni per il commercio itinerante su aree demaniali marittime di cui all’articolo 6 del presente Regolamento, non sarà rilasciato il nulla osta per l’anno successivo” ?
Si può inserire, sempre nel Regolamento Comunale, “Nel caso in cui la vendita itinerante su aree demaniali marittime sia effettuata in modo non conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento (ad esempio utilizzando carretti con ruote, carrelli o simili), sarà applicata la sanzione di cui  all’art. 1161, comma 2 Codice della Navigazione e si procederà alla rimozione forzata delle suddette attrezzature” ?

riferimento id:28683

Data: 2015-09-12 06:41:37

Re:Sanzioni LR 28-2015 e regolamento comunale

Articolo 104, comma 4:
Può il Comune stabilire nel proprio Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche  una sanzione diversa da quella prevista dal suddetto articolo?  (Ad esempio stabilire che “Chiunque violi norme e disposizioni riconducibili al presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa di € 100,00”)

[b][color=red]In materia di sanzioni amministrative pecuniarie esiste una RISERVA DI LEGGE stabilita dalla Costituzione (art. 23) e confermata dalla L. 689/1981 art. 1
La fonte regolamentare non può intervenire. A maggior ragione quella locale.
Ciò è confermato anche dal TUEL che prevede (art. 7 bis) la sanzione pecuniaria residuale per le violazioni dei regolamenti comunali ed ordinanze sindacali non sanzionate altrimenti .... ma qui la sanzione c'è.
QUINDI:
1) niente regolamento
2) si applica il 104 comma 4
[/color][/b]

Articolo 105, comma 5:
Si può prevedere nel Regolamento Comunale che “Per reiterate violazioni delle disposizioni per il commercio itinerante su aree demaniali marittime di cui all’articolo 6 del presente Regolamento, non sarà rilasciato il nulla osta per l’anno successivo” ?
[b][color=red]NO.
Anche in tema di revoca/decadenza/reiterazione vale il principio di LEGALITA' e la riserva di LEGGE ... non si possono introdurre requisiti soggettivi ulteriori per il rinnovo.
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Si può inserire, sempre nel Regolamento Comunale, “Nel caso in cui la vendita itinerante su aree demaniali marittime sia effettuata in modo non conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento (ad esempio utilizzando carretti con ruote, carrelli o simili), sarà applicata la sanzione di cui  all’art. 1161, comma 2 Codice della Navigazione e si procederà alla rimozione forzata delle suddette attrezzature” ?
[b][color=red]Priva di senso giuridico una disposizione del genere laddove richiami l'art. 1161 nel campo di applicazione di tale disposizione. Se la norma è applicabile è assurdo richiamarla nel regolamento comunale (perchè non richiamare le altre 100 e oltre disposizioni).
Se la si intende richiamare per renderla applicabile alle violazioni del regolamento comunale diverse dalla fattispecie del 116 allora è ILLEGITTIMA per quanto detto sopra (si introduce surrettiziamente una nuova sanzione in violazione della riserva di legge)
[/color][/b]

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