Cave Canem - MINISTERO - tutela incolumità pubblica dall'aggressione dei cani
[b]MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 3 agosto 2015
[/b]
[color=red][b]Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto
2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione
dei cani.[/b][/color] (15A06718)
(GU n.209 del 9-9-2015)
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata
dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e
successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi
per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 6 agosto 2013
concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei
cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 6 settembre 2013, n. 209;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 agosto 2014
recante «proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013
concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei
cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'8 settembre 2014, n. 208;
Ritenuto necessario prorogare l'ordinanza del Ministro della salute
6 agosto 2013, apportando modifiche al fine di rafforzare il sistema
di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani prevedendo
anche la formazione dei proprietari e detentori di animali per
migliorare la loro capacita' di gestione degli stessi;
Considerata la necessita' di diffondere in maniera capillare su
tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile
degli animali mediante i percorsi formativi su base volontaria ai
sensi del decreto ministeriale 26 novembre 2009;
Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014, recante
deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De
Filippo (registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014, foglio n.
3262);
Ordina:
Art. 1
1. L'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 6
agosto 2013 e' cosi' sostituito:
«[b]I comuni e i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali
possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani[/b], in
conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di
un attestato di partecipazione denominato «patentino», avvalendosi
della collaborazione degli Ordini professionali dei medici
veterinari, dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle
Universita', delle Associazioni veterinarie e delle Associazioni di
protezione animale. Per ogni percorso formativo deve essere
individuato un responsabile scientifico tra i medici veterinari
esperti in comportamento animale di cui all'art. 1, comma 3 del
decreto ministeriale 26 novembre 2009 o appositamente formati dal
Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica
veterinaria, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna. I percorsi formativi su base
volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche
da medici veterinari libero professionisti nel rispetto dei criteri
sopra indicati, informando il comune, il Servizio veterinario
dell'Azienda sanitaria locale e l'Ordine professionale.».
Art. 2
1. [b]L'efficacia dell'ordinanza 6 agosto 2013, come modificata
dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza 28 agosto 2014, e' prorogata di
ulteriori dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. [/b]
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 3 agosto 2015
p. il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
De Filippo
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 3553