Data: 2015-09-10 05:40:17

Denuncia Infortunio sul Lavoro. Presentazione in ritardo.

Buongiorno, è stata presentata a questa Autorità di P.S. una
> Denuncia di Infortunio oltre i termini previsti (48 ore). Domande:
> L'autorità preposta ad elevare il Verbale conseguente è il Comune o
> l'INAIL (secondo vaire interpretazioni)?
> L'introito della sanzione è a favore del Comune o di altro Ente?
> Ti ringrazio per l'aiuto.
> Saluti Andrea

riferimento id:28652

Data: 2015-09-10 18:17:32

Re:Denuncia Infortunio sul Lavoro. Presentazione in ritardo.


Buongiorno, è stata presentata a questa Autorità di P.S. una
> Denuncia di Infortunio oltre i termini previsti (48 ore). Domande:
> L'autorità preposta ad elevare il Verbale conseguente è il Comune o
> l'INAIL (secondo vaire interpretazioni)?
> L'introito della sanzione è a favore del Comune o di altro Ente?
> Ti ringrazio per l'aiuto.
> Saluti Andrea
[/quote]

Art. 19 D.P.R. 30/06/1965, n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 54
Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, all'autorità portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13

Le violazioni previste dall'art. 54 del presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma do denaro, nella misura sopra indicata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561. Per l'aumento dell'importo della sanzione vedi l'art. 1 comma 1177, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), della Legge 28 dicembre 1993, n. 561, la violazione dell'art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per mancato o ritardato invio della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, quantificata – secondo il disposto dell'art. 1, comma 1177, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – in un importo variabile [color=red][b]da un minimo di € 1.290,00 ad un massimo di € 7.745,00.[/b][/color]

Il problema che si pone è:
1) si tratta di violazione di due distinti obblighi (quindi doppio verbale, doppia autorità e doppia sanzione?)
2) oppure di un unico illecito applicabile nel caso di violazione della norma in questione (omessa denuncia all'una o l'altra autorità).

A stretto rigore, stante la depenalizzazione e l'applicazione dei principi della L. 689/1981 appare applicabile il DOPPIO REGIME:
- verbale con Autorità di PS competente e introiti a questa devoluti
- verbale con INAIL competente e introiti a questa devoluti

Approfondimenti:
http://polizialocale-mase.blogspot.it/2012/02/molti-anni-fa-ho-pubblicato-su-uno-dei.html
http://www.confartigianatofvg.it/cms/menu/id/44/page/342/

riferimento id:28652

Data: 2015-09-11 11:26:57

Re:Denuncia Infortunio sul Lavoro. Presentazione in ritardo.



Art. 19 D.P.R. 30/06/1965, n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 54
Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.

Le violazioni previste dall'art. 54 del presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma do denaro, nella misura sopra indicata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561. Per l'aumento dell'importo della sanzione vedi l'art. 1 comma 1177, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), della Legge 28 dicembre 1993, n. 561, la violazione dell'art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per mancato o ritardato invio della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, quantificata – secondo il disposto dell'art. 1, comma 1177, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – in un importo variabile [color=red][b]da un minimo di € 1.290,00 ad un massimo di € 7.745,00.[/b][/color]

Il problema che si pone è:
1) si tratta di violazione di due distinti obblighi (quindi doppio verbale, doppia autorità e doppia sanzione?)
2) oppure di un unico illecito applicabile nel caso di violazione della norma in questione (omessa denuncia all'una o l'altra autorità).

A stretto rigore, stante la depenalizzazione e l'applicazione dei principi della L. 689/1981 appare applicabile il DOPPIO REGIME:
- verbale con Autorità di PS competente e introiti a questa devoluti
- verbale con INAIL competente e introiti a questa devoluti

Approfondimenti:
http://polizialocale-mase.blogspot.it/2012/02/molti-anni-fa-ho-pubblicato-su-uno-dei.html
http://www.confartigianatofvg.it/cms/menu/id/44/page/342/
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Concordo pienamente con quanto detto, per ora sono ancora due distinti illeciti afferenti a due distinti oneri da parte del datore di lavoro (uno verso l'INAIL ed uno verso l'A.L.P.S.).

Come ALPS dovranno limitarsi a contestare la violazione del 54 del suddetto T.U. (per l'altra, ex art.53 se omessa o tardiva ci pensa l'INAIL direttamente);
l'art.54 per ora è ancora valido dopo le modifiche del 2013 e fino a quando non sarà emanato il decreto regolamentare del SINP (dopo altri 180 gg l'art. 54 sarà infatti abrogato).
La verbalizzazione e la successiva contestazione a mezzo notifica quindi la farà l'ufficio/comando deputato in Comune.
Competente a ricevere il rapporto è la DTL (ex DPL) ed i proventi vanno con F23, codice tributo 907T.

Attenzione però, il verbale deve seguire la procedura ormai prevista dall'art.13 del D.Lgs. 23-4-2004 n. 124, come modi. nel 2010, e quindi con sanzione ridottissima e diffida ad adempiere.

riferimento id:28652
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