È possibile effettuare saltuariamente visite da parte di medici (oculisti) in aposito locale all'interno di un negozio di ottica finalizzate alla realizzazione delle lenti per occhiali, oppure potrebbe configurarsi come attività di studo medico ?
Rammenta che l’art. 16 del regolamento regionale 61R/2015 dispone:
[i]l’attività degli studi medici ed odontoiatrici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all’attività clinica può essere esercitata [b]in forma liber[/b]a.[/i]
La normativa regionale di cui alla LR 51/09 e regolamenti citato, sulle strutture sanitarie e studi medici, si applica a quest’ultimi se praticano attività invasive.
L’art. 18 della legge dispone, testualmente:
[i]Il regolamento di cui all’articolo 48 definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici per gli studi professionali di cui agli articoli 17 e 19, (ndr. gli studi professionali sottoposti, rispettivamente ad autorizzazione e a SCIA) singoli o associati, medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie, [b]ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità [/b]o che comportino un rischio per il paziente, nonché procedure di diagnostica strumentale non complementari all’attività clinica, con refertazione per terzi.[/i]
Anche da un punto di vista della destinazione d’uso ritengo che , vale la regola dell’uso prevalente in termini di superficie utile.
Se poi è un otptometrista allora la cosa è ancora più pacifica.
Mi allineo alla consulenza di Mario.
La domanda posta è stimolante e può aiutare a superare le incertezze dei preposti agli S.U.A.P., determinate dalla jungla di norme con cui devono dimenarsi.
Due o più attività, in via generale, possono convivere.
L’attività di medico-oculista è, in via generale, esercitabile liberamente a meno che non voglia “attrezzarsi”.. cioè se l’oculista misura la vista allora non deve neanche fare una telefonata allo S.U.A.P. di Greve ma se si provasse ad effettuare un’ “applicazione terapeutica di lente a contatto” ( di cui al punto 110 dell’ Allegato B del Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 D.P.G.R. 24 dicembre 2010, n. 61/R ) allora dovrebbe fare la S.C.I.A. per attività di studio professionale. Banalizzo: la differenza tra studio professionale ed attività medica libera sta in quello che l’oculista vuole fare e negli strumenti del mestiere che vuole usare.
A questo punto dobbiamo prendere gli articoli 18 e 19 della L.R. Toscana 51/09 che rinviano all’articolo 18 del D.P.G.R. n.61/R/2010 che rinvia ad un suo allegato, Allegato D, che alla sezione 2.1 dice:
[quote]I locali dello studio devono essere nettamente separati da quelli destinati ad altri usi con esclusione di ogni forma di comunicazione interna e come tutti i locali devono essere chiaramente identificabili.[/quote]
L’oculista poi penserà da sé a rispettare il Codice di Deontologia Medica (Delibera 112 18/07/2014) ed in particolare gli articoli 31 e 57:
[quote]“è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità” e “non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura”[/quote]
Adesso lasciamo in pace l’oculista e andiamo dall’ottico. Costui era definito dal R.D. 27-7-1934 n. 1265 T.U. Leggi sanitarie quale una sorta di artista ausiliario alle professioni sanitarie. A cambiargli identità ci ha pensato poi la Legge 42/1999 la quale ha detto che è un professionista sanitario:
[quote]“La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione «professione sanitaria».”[/quote]
In questo caso poi ci troviamo davanti ad un ottico vero, che non vuole fare solo il commesso, dato che le visite dei medici sono poi [i]“finalizzate alla realizzazione delle lenti per occhiali”[/i]. L’ottico che, in possesso dei requisiti, non si volesse limitare alla vendita di occhiali da sole 8) e macchine fotografiche ma volesse anche confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, lo potrebbe fare solo in base a prescrizione del medico anche esibita dall’acquirente a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusi l’ipermetropia l’astigmatismo e l’afachia :o (lo dice l’art. 12 del R.D. 1334/1928).
Bisognerà pertanto interrogarci se, nella condotta dell’ottico, vi sia qualcosa di non corretto nell’attrarre gli acquirenti usando, e anzi, approfittando della presenza del medico per procurarsi vantaggi economici non congrui ad una corretta pratica commerciale. Certamente qualche ottico del vicinato potrebbe parlarne male di questo ma il mondo va avanti e questa, forse, va letta come un’evoluzione di fatto dei negozi di ottica sempre più diffusa a cui si deve ancora "farci l’occhio". Inoltre, accertare che, ai sensi del D.Lgs. 206/2005 Codice del Consumo, si tratti di una pratica commerciale scorretta o di concorrenza sleale, e quindi attivare l’idonea procedura di verifica, la vedo molto molto molto dura.
Concludendo, nell’ “ottica” di tutto quanto sopra specificato, può tirare su il bandone. E buon lavoro!