Ciao,
una società titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande che esercita la sua attività in un locale X, ha perso la disponibilità del locale in quanto morosa (non sembra esserci un provvedimento formale di sfratto). In comune non è stato comunicato nulla (non ci sono cioè né comunicazioni di cessazione attività né sospensioni dell'esercizio) ed ora "sembra" che questa società voglia cedere a terzi l'attività i quali vorranno poi presentare una scia di trasferimento attività in altri locali idonei dal punto di vista igienico sanitario.
Il fatto che la disponibilità dei locali, sia stata persa, non crea problemi?
Secondo voi, posso recepire il subingresso con trasferimento dell'attività, senza problemi?
Grazie
:)
A mio avviso, non c'e nessun problema.
Per quanto concerne il contratto di locazione avente per oggetto i locali dell'esercizio, l'art. 36 della L. 27/07/1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), fa si che in caso di cessione dell'azienda l'acquirente della stessa (nel nostro caso l' attività di somministrazione) si sostituisca al venditore dell'azienda ( nel nostro caso il moroso) nel contratto di locazione.
E' una sostituzione che avviene per legge (si parla infatti di cessione legale del contratto di locazione), non essendo necessario (in deroga alla regola generale) alcun consenso del locatore/proprietario dei locali.
Si può addirittura dire che la cessione dell'Azienda (nel nostro caso l' attività di somministrazione) "risolva" anche i problemi al Locatore o proprietario dei locali, perche a seguito di essa al vecchio inquilino (moroso) viene a sostituirsi con un nuovo inquilino ossia l'acquirente dell'azienda; a seguito della comunicazione del conduttore dell'avvenuta cessione dell'azienda, il locatore potrà evere tutto l'interesse a non opporsi (ed a trovare un nuovo inquilino, si spera stavolta NON moroso !!!).
Se il locatore farà opposizione, allora gli acquirenti dell'azienda faranno Scia per trasferimento dell'esercizio.
Ecco il testo dell'art.36
"Sublocazione e cessione del contratto di locazione"
Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Le indennità previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.
Ciao,
una società titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande che esercita la sua attività in un locale X, ha perso la disponibilità del locale in quanto morosa (non sembra esserci un provvedimento formale di sfratto). In comune non è stato comunicato nulla (non ci sono cioè né comunicazioni di cessazione attività né sospensioni dell'esercizio) ed ora "sembra" che questa società voglia cedere a terzi l'attività i quali vorranno poi presentare una scia di trasferimento attività in altri locali idonei dal punto di vista igienico sanitario.
Il fatto che la disponibilità dei locali, sia stata persa, non crea problemi?
Secondo voi, posso recepire il subingresso con trasferimento dell'attività, senza problemi?
Grazie
:)
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Concordo con NICOLA e ricordo:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28068.msg53045#msg53045