Buongiorno a tutti.
sono qui a sottoporre in quesito agli addetti ai lavori.
tra i controlli espletati, mi è capitato un artigiano
che realizza sul posto anelli in ceramica, collane in terracotta ed altri prodotti simili,
e chiaramente li vende sul posto, in un locale.
l'artigiano ha presentato iscrizione alla camera di commercio,
quindi è esentato da qualsiasi obbligo di presentare la scia al suap del comune?
considerare tale attività come esercizio di vicinato significa
sanzionare ai sensi dell'articolo 7 comma 2 con riferimento all'articolo 22 commi 1 e 6 del D LGS 114 del 98.
la realizzazione di anelli e collane è senza ombra di dubbio "artigiano"!!??
considerare la vendita senza SCIA di prodotti artigianali significa
sanzionare ai sensi dell'articolo 65 comma 1 del d lgs 59 del 2010 con riferimento agli articoli 8 - 9 - 22c1 del d lgs 114 del 98
ma credo che l'avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio faccia decadere questa ipotesi sanzionatoria.
Vi è inoltre in PUGLIA - LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 24
“Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese”.
e chiedo a Voi se Vi siete già trovati ad interpretare il comma 2 che recita
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:
OMISSIS
c. attività artistiche svolte in forma di lavoro
autonomo;
d. attività di produzione di oggetti di arte
popolare, qualora venga effettuata quale
attività secondaria, senza l’impiego di
mano d’opera.
Ringrazio anticipatamente.
Saluti.
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il presente decreto non si applica:
..........
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo
comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali
di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione
propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori
all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
*********************
Questa disposizione esonera gli artigiani iscritti dalla presentazione delle pratiche per esercizio di vicinato.
I prodotti descritti sembrano avere chiaramente natura artigianale (se hai accertato che sono realizzati in loco prevalentemente da lavoro del personale dipendente dell'attività).
Quindi non vedo alcun problema (senza dover scomodare la legge regionale che comunque ha una efficacia ampliativa delle fattispecie di esonero).