Salve,
Premesso che con l'art. 30 bis del D.L. n. 69/2013 conv in Legge n. 98/2013 è stato modificato l'art. 4 del del D. Lgs. n. 228/2001. Tali modifiche riguardano la possibilità della somministrazione non assitita anche per le aziende agricole e contestualmente viene eliminata la possibilità per l'imprenditore agricolo di vendere al dettaglio in "aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità".
Un imprenditore agricolo esercita, da molti anni, l' attività di vendita al dettaglio dei propri prodotti in un locale al di fuori della propia azienda. Ha presentato una notifica sanitaria per l'attività di somministrazione non assitita.
Vorrei sapere se ciò è possibile, visto che l'imprenditore esercita la vendita da prima delle suddette modifiche, oppure no!!
Grazie!!
Il discorso è lungo, provo a riassumere.
D.lgs. n. 228/2001, art. 4. Esercizio dell'attività di vendita
[i]
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, [b]possono vendere direttamente al dettaglio, [color=red]in tutto il territorio[/color] della Repubblica[/b], i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.[/i]
[i]
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata [b]su superfici all'aperto [color=red]nell'ambito[/color] dell'azienda agricola[/b], nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
[/i]
[...]
4.[i] Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o [b]in locali aperti al pubblico[/b], la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
[/i]
Al fine di una giusta interpretazione è utile anche rammentare che il c.d. “decreto del fare” è rubricato: [i]Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia [i]e fra le sue premesse/finalità si riscontra la [i]straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la [b]semplificazione[/b] del quadro amministrativo e normativo[/i].
Riporto parte del Dossier della Camera dei Deputati in merito alla conversione del “decreto del fare” – DL 69/2013.
Articolo 30-bis (Semplificazioni in materia agricola)
(scaricabile qua: http://documenti.camera.it/leg17/dossier/testi/D13069c.htm#_Toc363729711)
[i]L'articolo 30-bis, introdotto al Senato modifica la disciplina legislativa vigente in materia di esercizio della vendita diretta, intervenendo su più punti dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del. 2001.
In primo luogo (lett. a) modificando il secondo periodo del comma 2 si stabilisce che [b]anche[/b] per la vendita diretta esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non sia richiesta la comunicazione di inizio attività ([color=red][b]al pari di quanto oggi già previsto per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità[/b][/color]).
(...)
Interviene, inoltre, introducendo dopo il comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs: 228/2001 (lett. b) un ulteriore comma, il 4-bis, il quale prevede che l'attività di vendita diretta se svolta mediante il commercio elettronico, può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
Con l’introduzione del comma 8-bis (lettera c) si prevede che nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, (...)
Infine il comma 8-ter stabilisce che la vendita diretta da parte dell’impresa agricola non comporta cambio di destinazione d'uso (...)
[b]Nel complesso si tratta di norme volte a semplificare attività e modalità connesse alla vendita diretta dei prodotti agricoli allo scopo di [color=red]favorire[/color] l’impresa agricola[/b], che in questo modo ha la possibilità di integrare la propria redditività. La previsione che l’impresa agricola per effettuare la vendita diretta dei propri prodotti non è obbligata a dover richiedere al comune il cambio di destinazione d’uso dei locali interessati alla vendita rappresenta inoltre una semplificazione rilevante in quanto comporta risparmi per l’impresa sia in termini economici sia di tempo.[/i]
Quindi, a parere mio, vista la [i]ratio[/i] della riforma normativa che citi, le superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola sono da intendere in modo estensivo. Il DL 69/2013 nasce per favorire e semplificare. In altre parole, in un’ottica di semplificazione (rammenta anche il comma 1 citato sopra), quando un imprenditore agricolo avesse acquisito la disponibilità giuridica di un’area privata al fine di svolgere, anche in modo stagionale, le attività connesse, quest’area sarebbe da considerare “nell’ambito” dell’azienda agricola e una eventuale commercializzazione di prodotti lì praticata non sarebbe sottoposta a comunicazione.
Quando la vendita diretta avviene in locali aperto al pubblico (fabbricati commerciali o simili), allora occorre la comunicazione verso il SUAP del comune competente per territorio.
Vedi, dello stesso tenore, la nota ministeriale:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29049.0
[size=18pt]Somministrazione NON ASSISTITA senza vincoli anche per Ministero - Ris. 372321[/size]
[color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b][/color]
[b]Risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016 - Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia all’interno degli esercizi di vicinato[/b]
http://buff.ly/2in1DJA
[color=red][b]AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO[/b][/color]
[b]AS1316 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0
[size=16pt][b]VINO in vetro da parte del produttore agricolo - limiti del TULPS[/b][/size]
[img]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/29136588_10216692916024557_4854132008844001280_n.jpg?oh=fdbdfdde3d4df87d23423286fafaf751&oe=5B39FEF5[/img]
[color=red][b]Risoluzione n. 77186 del 27 febbraio 2018 [/b][/color]- Quesito in materia di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=44027.0