Vi chiedo gentilmente di confermarmi se per l'esercizio dell'attività di spettacoli viaggianti e circensi occorre seguire i seguenti "step":
1) autorizzazione "a monte" per lo svolgimento dell'attività sul territorio nazionale rilasciata dal SUAP del Comune di residenza
2) richiesta di registrazione e attribuzione codice identificativo delle attrazioni da parte del Comune in cui è avvenuta la costruzione, oppure il primo impiego dell'attività o dove è presente la sede legale/sociale del gestore oppure ove è resa disponibile per i controlli (presso l'Ufficio Tributi, secondo le modalità organizzativa del nostro Comune)
3) richiesta di autorizzazione occupazione su suolo pubblico (presso l'Ufficio Tributi, secondo le modalità organizzative del nostro Comune), se trattasi di area pubblica
4) presentazione di SCIA al SUAP nel momento in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività.
N.B. Il dubbio mi è sorto sulla correttezza della suddetta procedura perche', in verità, mi sembrano un po' troppi gli adempimenti!
Vi chiedo gentilmente di confermarmi se per l'esercizio dell'attività di spettacoli viaggianti e circensi occorre seguire i seguenti "step":
1) autorizzazione "a monte" per lo svolgimento dell'attività sul territorio nazionale rilasciata dal SUAP del Comune di residenza
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Sì, lo prevede la normativa di settore. L’esercente deve essere in regola con i requisiti morali TULPS. Si tratta dell’abilitazione ex art. 69 TULPS. In questo caso, dato che si tratta di un’abilitazione astratta i cui contenuti sono soltanto quelli riferiti ai requisiti morali, potrebbe essere sostituita da una SCIA ma nessuno la fa. Anzi, in molti comuni farebbero storie. Nella licenza ex art. 69 saranno inserite le varie attrazioni possedute di volta in volta. Sul punto non c’è uniformità procedurale.[/color]
2) richiesta di registrazione e attribuzione codice identificativo delle attrazioni da parte del Comune in cui è avvenuta la costruzione, oppure il primo impiego dell'attività o dove è presente la sede legale/sociale del gestore oppure ove è resa disponibile per i controlli (presso l'Ufficio Tributi, secondo le modalità organizzativa del nostro Comune)
[color=red]Sì, hai riportato una disposizione del DM 18/05/2007. E’ chiaro che la registrazione avviene una sola volta prima del primo impiego. Il codice identificativo resterà quello fino alla dismissione. Il procedimento è descritto all’art. 4 del DM citato. E’ sicuramente una pratica SUAP che poi sarà gestita come da organizzazione interna con il ricorso alla CCVLPS (eccetto che per le piccole attrazioni dove è sufficiente l’asseverazione di un tecnico).[/color]
3) richiesta di autorizzazione occupazione su suolo pubblico (presso l'Ufficio Tributi, secondo le modalità organizzative del nostro Comune), se trattasi di area pubblica
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Su questo non vedo obiezioni. Rammenta che la PA deve agire con imparzialità. Se c’è bisogno, saranno messe in atto procedure di scelta. Anche questo tipo di concessioni soggiace al campo applicativo del d.lgs. n. 59/2010[/color]
4) presentazione di SCIA al SUAP nel momento in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività.
[color=red]Esistono molte prassi operative diverse ma la SCIA che citi ai sensi di quale disposizione sarebbe presentata?. Io non vedo la necessità di un altro titolo abilitativo. Quando il soggetto ha la concessione ha tutto dato che è già abilitato ex art. 69 TULPS. Il montaggio dell’attrazione non abbisogna di 80 TULPS ma solo di dichiarazione di corretto m montaggio. Questa dichiarazione non è una SCIA è solo una dichiarazione obbligatoria come tutte le conformità (il discorso cambierebbe per i circhi o i teatri viaggianti) [/color]
N.B. Il dubbio mi è sorto sulla correttezza della suddetta procedura perche', in verità, mi sembrano un po' troppi gli adempimenti!