Data: 2015-09-07 13:01:15

comunicazione subingresso o avvio nuova attività

Art. 2556 Imprese soggette a registrazione

Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162, 782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante

Nel caso di inizio attività di somministrazione alimenti al pubblico o ai soli ospiti e notifica sanitaria,  relativa a locali come piscine palestre o altro di proprietà del Comune o ente pubblico, che vengono affidate in gara di appalto, vengono presentate delle dichiarazione di subingresso ai sensi della L.R. n. 28/2005 e del Regolamento CE 852/2004.
Naturalmente per tali attività  non è stato stipulato un contratto di affitto o cessione azienda ai sensi dell’art. 2256 del c.c. perché l’ente proprietario affida gli immobili ed eventuali arredi senza  essere titolare di azienda commerciale.

Premesso che per l’art. 2556 del c.c. il subentro in gestione o titolarità di azienda si fa con atto  notarile ho sempre sostenuto che l’affidatario dei locali di proprietà dell’ente pubblico, deve fare una dichiarazione di avvio di attività e non di subingresso, ma vedo che alcuni colleghi dei SUAP danno indicazioni diverse agli utenti, chiedo di avere un vostro parere in merito.

riferimento id:28616

Data: 2015-09-07 18:59:26

Re:comunicazione subingresso o avvio nuova attività


Art. 2556 Imprese soggette a registrazione

Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162, 782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante

Nel caso di inizio attività di somministrazione alimenti al pubblico o ai soli ospiti e notifica sanitaria,  relativa a locali come piscine palestre o altro di proprietà del Comune o ente pubblico, che vengono affidate in gara di appalto, vengono presentate delle dichiarazione di subingresso ai sensi della L.R. n. 28/2005 e del Regolamento CE 852/2004.
Naturalmente per tali attività  non è stato stipulato un contratto di affitto o cessione azienda ai sensi dell’art. 2256 del c.c. perché l’ente proprietario affida gli immobili ed eventuali arredi senza  essere titolare di azienda commerciale.

Premesso che per l’art. 2556 del c.c. il subentro in gestione o titolarità di azienda si fa con atto  notarile ho sempre sostenuto che l’affidatario dei locali di proprietà dell’ente pubblico, deve fare una dichiarazione di avvio di attività e non di subingresso, ma vedo che alcuni colleghi dei SUAP danno indicazioni diverse agli utenti, chiedo di avere un vostro parere in merito.
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1) ha perfettamente ragione. Nel caso di specie NON SI TRATTA in alcun modo di subingresso
2) la procedura corretta è la scia di avvio dell'attività (ma spesso permane il "vizio" di alcuni enti di "intestarsi la licenza" convinti che questo dia una forza contrattuale e giuridica maggiore

riferimento id:28616

Data: 2017-12-13 06:59:26

Re:comunicazione subingresso o avvio nuova attività

[size=18pt]SUBINGRESSO e VARIAZIONI senza NOTAIO [/size]
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[color=red][b]D.L. 16/10/2017, n. 148 - In vigore dal 6 dicembre 2017[/b][/color]
1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici».

https://buff.ly/2AgOiIp

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