Antinfortunistica: la responsabilità del committente per omicidio colposo
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La sentenza della Corte di Cassazione sulla posizione di garanzia di chi ha commissionato il lavoro. Le regole e le condizioni che estendono la responsabilità.
Con un'interessante decisione, la Corte di Cassazione ha disegnato varie regole e condizioni perchè si riconosca un'ipotesi di responsabilità antinfortunistica anche in capo al committente dei lavori.
Difatti, il committente riveste una posizione di garanzia autonoma e specifica in quanto è soggetto che concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera.
Si tratta, invero, di una figura soggettiva che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità.
Beninteso, detto esonero è efficace soltanto entro i limiti dell'incarico medesimo.
La Suprema Corte ha anche contemplato l'ipotesi in cui l'evento debba ritenersi causalmente collegato a plurime omissioni colpose, specificamente determinate, imputabili alla sfera di controllo dello stesso committente.
In detta ipotesi la Cassazione ha specificato che deve a questi estendersi la responsabilità per il delitto di omicidio colposo del lavoratore infortunato, non potendo egli pretendere di essere liberato solo perché al vertice della catena di comando ed estraneo a profili operativi.
Fonte: [color=red][b]Cassazione, Sez. IV^, sentenza 20 maggio - 10 agosto 2015, n. 34701 [/b][/color]
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