Data: 2015-09-04 10:08:35

PAGAMENTO ONLINE della multa - valuta successiva - beneficio riduzione 30%?

[color=red][b]Interpretazione dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). Pagamento, tramite bonifico on line, della sanzione amministrativa in misura ridotta del 30 per cento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. [/b][/color]

[img width=300 height=192]http://www.tvprato.it/wp-content/uploads/2014/11/multa-polizia-municipale.jpg[/img]


L'Ente chiede un parere in merito all'interpretazione dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

In particolare, il Comune domanda se si può ritenere rispettato il termine di cinque giorni, previsto dall'articolo 202, comma 1 e finalizzato al conseguimento della riduzione del 30 per cento della sanzione amministrativa, nel caso in cui l'introito della somma da parte dell'Ente (valuta al beneficiario) sia successivo ai cinque giorni previsti dalla norma.

Il soggetto instante segnala, in particolare, che, nel caso di saldo a mezzo bonifico on line, la valuta per il Comune beneficiario risulta posticipata (anche di parecchi giorni) rispetto alla data dell'ordine di pagamento, comunque effettuato entro i cinque giorni previsti dall'articolo

202 (Pagamento in misura ridotta), comma 1, del codice della strada, il quale statuisce: 'Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ... il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione'.

Dirimente per l'inquadramento della problematica in esame è anche la disposizione di cui all'articolo 202, comma 2, del decreto legislativo 285/1992, ove si legge: 'Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico'[1].

Come anche evidenziato dal Comune instante, ritenere o meno rispettato il termine di cinque giorni da parte del soggetto sanzionato comporta un sensibile diverso introito per le casse comunali: infatti, soltanto se il succitato termine è osservato, l'importo da corrispondere a titolo di oblazione è ridotto del trenta per cento; decorso il termine di cinque giorni, il soggetto contravvenuto è ammesso a corrispondere una somma pari al minimo della sanzione edittale, sempreché il pagamento avvenga nel rispetto del termine di sessanta giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione della violazione al codice della strada.

La fattispecie prospettata dal Comune attiene, quindi, alla problematica del pagamento delle sanzioni stradali con strumenti elettronici.

Come emerge dalla lettura della disposizione in esame, le novità di cui all'articolo 202, entrate in vigore il 21 agosto 2013, riguardano non solo la possibilità di ottenere uno 'sconto' in caso di estinzione tempestiva del dovuto ma anche l'introduzione del pagamento in forma elettronica delle sanzioni pecuniarie. Il secondo comma della summenzionata norma prevede, infatti, espressamente, la possibilità per il trasgressore di effettuare la liquidazione della sanzione amministrativa anche avvalendosi di strumenti informatici. A tal fine, nel verbale deve essere fatta menzione delle modalità di effettuazione dell'oblazione con il richiamo delle norme anche sui versamenti mediante sistemi telematici. Si segnala che, del resto, la problematica prospettata dal Comune si solleva non solo in relazione al rispetto del termine per ottenere lo sconto del 30 per cento, ma, decorsi inutilmente i primi cinque giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anche in riferimento al secondo termine previsto dall'articolo 202, comma 1 e cioè quello di sessanta giorni, finalizzato all'ammissione al pagamento di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Con la circolare del 19 agosto 2013[2], il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato - Servizio polizia Stradale - ha specificato che al cittadino deve essere chiarito che il pagamento della sanzione nella misura ridotta del 30 per cento può avvenire utilizzando uno dei sistemi indicati nelle istruzioni scritte che gli sono consegnate. Nella medesima circolare, si precisa che 'l'operatore dell'ufficio verbali deve procedere alla verifica del rispetto del termine di cinque giorni dalla contestazione o, se più favorevole, dalla notificazione del verbale. ... il pagamento con la riduzione del 30 per cento effettuato fuori termine ed in assenza di integrazioni della somma entro il sessantesimo giorno dalla contestazione/notificazione del verbale ... costituisce acconto di quanto dovuto in sede di riscossione della sanzione mediante iscrizione a ruolo'.

Al fine della risoluzione dell'odierno quesito, è anche necessario prendere in considerazione le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - ed, in particolare, l'articolo 5 che disciplina l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.

L'articolo citato dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute 'a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine (gli enti pubblici n.d.r.): a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento ... tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario ... ; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento; b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, ... per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ...' [3].

È bene specificare che, con la locuzione "pagamenti elettronici", si identificano diverse tecniche di pagamento (quali carte di credito, carte di debito, bonifici on line, eccetera) che consentono movimentazioni patrimoniali da un soggetto ad un altro per il tramite di ordini inviati elettronicamente, senza il ricorso alla moneta cartacea [4].

Le principali novità introdotte con la riforma dell'articolo 5, decreto legislativo 82/2005, sono, quindi, per gli aspetti attinenti all'odierno quesito, le seguenti: a) le amministrazioni pubbliche devono pubblicare nei propri siti istituzionali e specificare nelle richieste di pagamento i codici IBAN del conto di pagamento e le altre indicazioni richieste per i bonifici bancari e postali; b) nel caso di pagamento attraverso carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico, che consentano anche l'addebito in conto corrente, devono essere indicate le condizioni anche economiche per il loro utilizzo.

La diffusione dei pagamenti mediante strumenti elettronici, previsti anche dal riformato articolo 202 del codice della strada, ha, tuttavia, fatto sorgere un problema legato all'home banking e al rischio di perdere il beneficio dello 'sconto'. Chi corrisponde le sanzioni stradali con l'internet banking deve, infatti, prestare attenzione alla data della valuta per non perdere i benefici connessi ai pagamenti tempestivi come lo sconto del 30 per cento o il pagamento in misura ridotta. Il pagamento tempestivo delle multe stradali è, infatti, una condizione per accedere ai benefici dello 'sconto' o del pagamento ridotto entro sessanta giorni [5].

È, inoltre, doveroso richiamare il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 - Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive - PSD), articolo 1 (Definizioni), comma 1, lettera p), ove è specificato che, per data valuta, si intende 'la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento'.

All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 11/2010, è stabilito, poi, che 'Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che, dal momento della ricezione dell'ordine, l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva' [6]. Ed, ancora, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto legislativo 'Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica la data valuta e rende disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del beneficiario ...' .

Richiamata la normativa di riferimento nella quale inquadrare la fattispecie in esame (articolo 202, commi 1 e 2, del codice della strada; articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale; decreto legislativo 11/2010 sui servizi di pagamento) è possibile per lo scrivente suggerire la seguente soluzione interpretativa.

Si ritiene che, nell'ipotesi in cui il soggetto contravvenuto abbia effettuato on line il pagamento della sanzione, specificando, nella maschera di carico del bonifico, la data valuta e facendola coincidere con il giorno del pagamento, non si prospetti nessuna problematica in quanto il calcolo degli interessi in favore del Comune avviene sulla somma accreditata proprio a partire dal giorno del pagamento on line.

Il problema si pone, invece, nell'ipotesi in cui, effettuando il pagamento on line, il contravvenuto non specifica la data valuta ed in questo caso si può verificare quello scostamento, denunciato dall'ente locale, tra giorno del pagamento, effettuato nel termine di legge e introito della somma da parte della pubblica amministrazione.

È qui doveroso rammentare che, ai sensi dell'articolo 202, comma 2, del codice della strada (decreto legislativo 285/1992), il soggetto contravventore nell'ammettere al pagamento tramite le modalità offerte dalle new tecnology deve, comunque, richiamare le norme che le disciplinano, mentre ai sensi dell'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005), gli enti pubblici sono tenuti a specificare, a favore del privato, le condizioni economiche per l'utilizzo delle diverse modalità di pagamento mediante strumenti elettronici.

Per ciò stesso nel tentativo di conciliare contrapposte esigenze - tutela dell'affidamento del cittadino/principio di favor per il trasgressore da un lato e corretta amministrazione contabile dall'altro [7] - si ritiene opportuno che, tra le indicazioni fornite al privato circa le modalità di pagamento on line, sia richiamata, in particolare, l'attenzione di questo sull'inserimento della data valuta nella maschera di carico del bonifico, in modo da consentire allo stesso di non perdere il beneficio della riduzione del 30 per cento.

Si tratta, infatti, di trovare il giusto contemperamento tra due opposte esigenze: da un lato quelle del soggetto contravvenuto che ha, comunque, pagato nel rispetto del termine di cinque giorni e che ha, quindi, diritto a vedersi riconosciuto lo sconto previsto dall'articolo 202, comma 1, decreto legislativo 285/1992; dall'altro le esigenze del Comune che incassa la somma prevista dalla legge ma con alcuni giorni di scostamento rispetto al giorno di pagamento per quanto attiene la data valuta.

[b]In conclusione, se, nell'effettuare il pagamento on line, il soggetto sanzionato ha specificato, nella maschera di carico del bonifico, la data valuta, facendola coincidere con il giorno di pagamento, nulla quaestio. [/b]

[color=red][b]Se, invece, ciò non è avvenuto, ma il Comune non ha precisato le modalità di pagamento tra le istruzioni fornite all'utente della codice della strada, sembrerebbe prevalere il principio di affidamento a tutela del diritto del contravvenuto a vedersi riconosciuto un pagamento comunque effettuato nel termine di legge. [/b][/color]

[b]Se, al contrario, l'ente ha fornito tutte le indicazioni per permettere al contravvenuto di effettuare correttamente il pagamento nel termine di legge (precisando la necessità di inserire la data valuta nella maschera di carico del bonifico, da far coincidere con il giorno di effettuazione dell'operazione di saldo) e il pagatore non ha specificato la data valuta nella maschera di carico on line, allora si deve ritenere che il pagamento non sia stato effettuato regolarmente e a norma di legge e, quindi, non possa essere riconosciuto il beneficio della riduzione del trenta per cento. [/b]

In tal caso, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, nella citata circolare del 19 agosto 2013, l'importo già versato potrà valere come acconto sulla somma, pari al minimo fissato dalle singole norme, da pagare nel termine di sessanta giorni ovvero, in mancanza, come acconto della somma da riscuotere tramite iscrizione a ruolo.



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[1] I commi 1 e 2 dell'articolo 202 del codice della strada sono stati così modificati dall'articolo 20, comma 5-bis, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 2), del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Sul tema si legga S. Bedessi, 'Sconto sulle multe del codice della strada: è legge', Il Vigile Urbano, 9-2013, 15 - 25.

[2] La circolare è intitolata 'Modifica dell'art. 202 del codice della strada: pagamento delle sanzioni pecuniarie con la riduzione del 30 per cento. Disposizioni per la redazione dei verbali di contestazione e per la riscossione delle somme', prot. 00/A/6399/13/101/20/21/1.

[3] L'articolo è stato, da ultimo, sostituito ad opera dell'articolo 15 (Pagamenti elettronici), comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ('Decreto Crescita'), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[4] Definizione a cura del Formez PA, consultabile on line al seguente indirizzo http://egov.formez.it/lista_materiali

[5] Una questione analoga a quella oggi all'attenzione dello scrivente è stata presa in esame dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 195/2014/PAR del 16 ottobre 2014, in relazione al pagamento, in misura ridotta, di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada: in tale fattispecie il pagamento era stato effettuato a mezzo home banking, senza, tuttavia, specificazione, nella maschera di carico del bonifico, della data valuta del beneficiario. La Corte dei Conti ha ritenuto, tuttavia, il quesito inammissibile non attenendo alla materia della contabilità pubblica.

[6] Ai sensi del decreto legislativo 11/2010, articolo 1, comma 1, lettera u), per 'giornata operativa' si intende 'il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa'.

Per le misure attuative delle norme del decreto legislativo 11/2010 (in particolare Titolo II relativo ai diritti e agli obblighi delle parti di un'operazione di pagamento), si veda il provvedimento della Banca d'Italia datato 5 luglio 2011. Le diposizioni contenute nel citato provvedimento forniscono, invero, indicazioni a contenuto vincolante, cui prestatori ed utilizzatori di servizi di pagamento devono attenersi nell'applicazione delle norme contenute nel richiamato Titolo II.

[7] Fa riferimento ai principi citati nel testo S. Manzelli, 'Occhio alla valuta per chi usa l'home banking', 27 ottobre 2014, pubblicato su www.dirittoegiustizia.it

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=45890

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