Data: 2015-09-04 10:04:59

Un Comune può fare una donazione ad altro Comune?

Oggetto
[b]Possibilità, da parte di un Ente locale, di disporre un'erogazione liberale a favore di altro Ente locale, colpito da calamità naturale. [/b]

Massima
[b]Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ed è deputato istituzionalmente a curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo, ai sensi  dell'art. 8 della legge regionale 1/2006; qualunque utilizzo di risorse comunali dovrà essere coerente con le predette finalità. [/b]

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Testo completo del parere
Un Comune chiede se sia possibile che lo stesso disponga un'erogazione liberale a favore di altro Ente locale, che è stato colpito da calamità naturale.

Com'è noto, ogni ente pubblico deve improntare il proprio operato al primario principio di buona amministrazione, di cui all'art. 97 Cost..

A tale proposito l'art. 12 della legge 241/1990[1] impone che contributi, sovvenzioni, benefici economici di qualunque genere a soggetti privati, ma anche ad enti pubblici, siano attribuiti dall'Ente locale previa predeterminazione dei criteri e modalità con apposito regolamento.

La fattispecie oggi in discussione, in realtà, rappresenta un'ipotesi particolare: si tratterebbe di un'elargizione da attribuire specificatamente ad un determinato Ente pubblico in quanto colpito da una calamità naturale.

Si ritiene utile, preliminarmente, far riferimento ad una pronuncia della Corte dei conti regionale[2] nella quale il Magistrato contabile ribadisce che l'attività di beneficenza si compie con il denaro proprio e non con quello pubblico; la fattispecie colà trattata però riguarda l'impiego di fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari del Consiglio regionale.

Nel caso oggi in discussione invece si tratterebbe di utilizzo di risorse di un Ente locale, deliberate dagli organi dello stesso. Va considerato, a tale proposito, il principio costituzionale di solidarietà, sancito dall'art. 2 della Costituzione.

A tale proposito, si ritiene utile citare una pronuncia del Magistrato contabile[3], datata, ma che enuncia principi che possono ritenersi ancora attuali: 'I valori umani, fondamentali e certamente non disconosciuti dal diritto vigente, della solidarietà con chi, cittadino o straniero, è colpito dalla sventura, vanno equamente contemperati con quelli, anch'essi giuridici, da riportare essenzialmente al principio, su cui riposa ogni collettività organizzata (locale o no), di corrispondenza finalistica tra sacrifici imposti ai consociati e cura dei loro interessi come membri della stessa collettività; è comunque da escludere che questo secondo ordine di valori sia violato ogni qualvolta l'attività dell'ente, nella specie locale: a) non esorbiti in competenze riservate allo stato, quali quelle attinenti ai rapporti internazionali, né si ponga in alcun modo in contrasto con dette esclusive competenze; b) pur producendo effetti diretti fuori dell'ambito territoriale proprio dell'ente, non sia estranea, né tanto meno contrapposta alla cura degli interessi della collettività stanziata sul territorio; c) per le modalità in cui è posta in essere, non possa apparire tesa a fini diversi da quelli della solidarietà umana, né ispirata a finalità politiche dei governanti o di parte; d) non comporti infine per sua natura né la predisposizione di uno stabile apparato, né un onere continuativo, o comunque di entità tale da compromettere praticamente l'assolvimento delle funzioni dalla legge affidate istituzionalmente all'ente...'.

Il Comune infatti è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ed è deputato istituzionalmente a curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1/2006. Quindi qualunque utilizzo di risorse comunali dovrà essere coerente con le predette finalità.

Stante il principio di equiordinazione tra enti e di autonomia organizzativa, riconosciuta in capo all'Ente locale, sancita dall'art. 118 Cost., la valutazione di tale coerenza è rimessa all'Ente stesso, che dovrà comunque sempre operare le sue scelte tramite canone di ragionevolezza.





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[1] E l'art. 30 della l.r. 7/2000, in quanto richiamato dall'art.2, comma 2bis, della l.r. 7/2000..

[2] Sez. giurisdizionale, sentenza dell'11.6.2014, n. 47, riferita all'utilizzo indebito, da parte di consiglieri regionali, di fondi destinati ai gruppi consiliari del Consiglio regionale, reperibile sul sito internet nazionale della Corte dei conti, alla voce 'giurisdizione'.

[3] C.conti, sez. II, sent. del 9.7.1983, n.74.

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