Data: 2015-09-01 02:13:41

Canna fumaria rumorosa


Sta passando l'abitudine che qualche consigliere o assessore venga in ufficio con appunti di segnalazioni di cittadini su questa o quella occupazione abusiva con fioriera, questo o quel locale che diffonde musica etc. L'ufficio le recepisce in una segnalazione omnibus e le gira alla polizia municipale che comincia ad eccepire questo modus operandi basato su segnalazioni anonime. E' corretto l'operato dell'ufficio? Che controlli occorre fare sullo sfiatatoio di una canna fumaria, con abbattitore fumi, autorizzata, di una pizzeria che i vicini ritengono troppo rumorosa? Grazie

riferimento id:28526

Data: 2015-09-01 15:06:59

Re:Canna fumaria rumorosa



Sta passando l'abitudine che qualche consigliere o assessore venga in ufficio con appunti di segnalazioni di cittadini su questa o quella occupazione abusiva con fioriera, questo o quel locale che diffonde musica etc. L'ufficio le recepisce in una segnalazione omnibus e le gira alla polizia municipale che comincia ad eccepire questo modus operandi basato su segnalazioni anonime. E' corretto l'operato dell'ufficio? Che controlli occorre fare sullo sfiatatoio di una canna fumaria, con abbattitore fumi, autorizzata, di una pizzeria che i vicini ritengono troppo rumorosa? Grazie
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1) il Comune deve dar seguito anche a segnalazioni anonime (ma se le presenta un Consigliere va mantenuta la fonte e non possono essere rese anonime! anche in relazione ad eventuale accesso, querela per calunnia o diffamazione ecc...)
2) il fatto che una canna fumaria sia "autorizzata non implica che non superi i limiti di rumorosità. Quindi in caso di esposto va inviata segnalazione all'organo di vigilanza per gli accertamenti fonometrici (ARPA o ASL o POLIZIA LOCALE).

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Data: 2015-09-01 16:56:53

Re:Canna fumaria rumorosa

In questo caso siamo al limite fra "rapporti fra privati" e "tutela della quiete pubblica". Ti incollo una pezzo di una recente sentenza che può fungere da chiave di lettura.

Consiglio di Stato n. 1372/2013
[i]E’ legittima l’ordinanza sindacale con la quale è stato intimato ad un’azienda di provvedere entro 30 giorni, a far realizzare adeguate opere nel locale al fine di garantire che le emissioni acustiche causate dall’attività del supermercato fossero conformi ai valori limite previsti dal d.P.C.M. 14.11.1997.
Il potere di cui al richiamato art. 9 della l. n. 4471995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica, anche se in concreto è offeso un solo soggetto.
Mentre quella riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità è una mera facoltà (vedi 844 Coc.Civ.), il potere del Sindaco di emanare la ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995 è un dovere connesso all’esercizio delle sue pubbliche funzioni, al quale non può sottrarsi, anche se è leso un solo soggetto, spogliandosi del potere, di valore pubblicistico, di reprimere l’inquinamento acustico e attribuendolo al privato, cui il codice civile riconosce la facoltà di esercitare il diritto a non subire le emissioni dannose e non il dovere, se eccedenti i valori massimi consentiti
Deve quindi ritenersi che le facoltà concesse al privato dall’art. 844 del c.c. e i doveri della P.A. previsti dalla normativa in materia di attività produttive, laddove fissa le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, hanno finalità e campi di applicazione distinti, atteso che la norma civilistica tutela il diritto di proprietà ed è finalizzato a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini, mentre l’altra normativa ha carattere pubblicistico, dal momento che persegue finalità di interesse pubblico ed è volta a regolare i rapporti tra i privati e la P.A.
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