E' pervenuto un esposto plurifirme (20 residenti) a carico di un pub per il disturbo arrecato dalla musica prodotta. L'esposto con i primi accertamenti prodotti dai vigili è stato inviato all'attenzione della Procura, anche se non è stato ipotizzato ancora alcun reato.
Il legale del pub ha fatto richiesta di accesso agli atti e l'ufficio ha differito l'accesso in quanto gli atti sono stati inviati in Procura, precisando al difensore che può chiedere il nulla osta del procuratore. Il legale ha riscritto diffidando il dirigente dell'ufficio e precisando che gli atti gli servono per esercitare il diritto di difesa che consisterebbe nel querelare o denunciare per calunnia gli esponenti. E' corretto il procedimento seguito? Cosa riscontrare all'avvocato?
In tali casi, il bilanciamento tra i valori in gioco è sempre molto delicato per l'Amministrazione.
Quindi, senza esprimermi nel merito, segnalo alcune sentenze (raccolte a seguito di una mia ricerca sul tema) del G.A. che spero possano tornare utili:
Consiglio di Stato:
- sentenze n. 6117 del 2008, n. 4716 del 2009 e n. 3801 del 2009 (questa parla del differimento!)
Poi TAR Brescia sentenza n. 1469 del 2008.
Saluti
Marco Della Vecchia
E' pervenuto un esposto plurifirme (20 residenti) a carico di un pub per il disturbo arrecato dalla musica prodotta. L'esposto con i primi accertamenti prodotti dai vigili è stato inviato all'attenzione della Procura, anche se non è stato ipotizzato ancora alcun reato.
Il legale del pub ha fatto richiesta di accesso agli atti e l'ufficio ha differito l'accesso in quanto gli atti sono stati inviati in Procura, precisando al difensore che può chiedere il nulla osta del procuratore. Il legale ha riscritto diffidando il dirigente dell'ufficio e precisando che gli atti gli servono per esercitare il diritto di difesa che consisterebbe nel querelare o denunciare per calunnia gli esponenti. E' corretto il procedimento seguito? Cosa riscontrare all'avvocato?
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L'invio della documentazione alla Procura non esclude l'accessibilità degli atti del procedimento amministrativo (diversamente dal caso in cui sia la Procura stessa a farne richiesta nell'ambito di una indagine). A maggio ragione se l'invio è stato effettuato senza individuare una specifica ipotesi di reato (e mi domando a questo punto perchè è stato effettuato l'inoltro?!?!?!).
Posso concordare sul non concedere accesso alla nota di trasmissione alla Procura, ma l'accesso all'esposto a mio avviso va garantito.
[b]T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 06-07-2005, n. 3245
[/b]Non possono ritenersi inaccessibili né gli atti inerenti ad indagini di polizia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 1996, n. 665; Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 1998, n. 548, secondo cui gli atti di polizia giudiziaria non sono compresi tra i documenti sottratti all'accesso dalla categoria n. 2 di cui al D.M. 14 giugno 1995, n. 519 ), né gli atti pertinenti ad un giudizio penale o trasmessi al giudice penale ma non acquisiti da quest'ultimo con provvedimento di sequestro (perché la sola pendenza di un giudizio penale non è circostanza idonea ad ingenerare in capo all'Amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per il soggetto interessato di averli in visione: Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 1999, n. 1577; Cons. Stato, A.P., 28 aprile 1999, n. 6; Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 1996, n. 1170; nonché T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14 novembre 2002, n. 4954, concernente un verbale di sopralluogo eseguito da agenti di polizia municipale per accertare l'esecuzione di lavori edilizi abusivi, trasmesso alla Procura della Repubblica per l'ipotesi che fossero ravvisabili estremi di reato).
[color=red][b]Cons. Stato Sez. V, 12-05-2015, n. 2357
[/b][/color]L'accesso agli atti amministrativi non può riguardare atti su cui operi il segreto istruttorio penale, perchè formatisi in occasione di attività di indagine compiute dalla Polizia Giudiziaria, su delega del Pubblico Ministero, atti per i quali in assenza di autorizzazione di quest'ultimo è esclusa in radice l'ostensibilità (Legge n. 241/1990) (Conferma della sentenza del T.a.r. Liguria, Genova, sez. II, n. 1207/2014).
[color=red][b]Cons. Stato Sez. VI, 29-01-2013, n. 547
[/b][/color]
Non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all'accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329, c.p.p. ; tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette all'autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell' art. 24, l. n. 241 del 1990 (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. VI, n. 2957/2012).
Oltre agli spunti segnalati da Marco segnalo:
http://www.provincia.fe.it/download/Diritto_Accesso_Documentazione_Minori.pdf?server=sd2.provincia.fe.it&db=/intranet/internet.nsf&uid=20BFAC9AE313EA63C1257CBC002713EB
Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 12 gennaio 2016 n. 68
Ed invero, se non può in linea di principio pretendersi che l’istante in sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, deve in ogni caso rilevarsi come l’Amministrazione, in detta sede, sia tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto , e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi.
Richieste generiche, infatti, sottoporrebbero l’Amministrazione a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa.
In altri termini, a prescindere dalla specifica indicazione della data e del numero di protocollo attribuito agli atti richiesti, non v’è dubbio come l’accesso non possa costringere l’Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati, di guisa che la relativa istanza non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati.
Come già precisato, infatti, l’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare, come nella fattispecie, dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa .
http://buff.ly/1mXKWmD
Diritto di accedere a copia dell'ESPOSTO da parte dell'interessato
TAR TOSCANA, SEZ. I – sentenza 3 luglio 2017 n. 898
http://buff.ly/2usOQYV