Data: 2015-08-28 10:09:47

SPESE DI GIUSTIZIA - dai Comuni passano allo Stato - DPR 18/8/2015



[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. 133 [/b][/color]
[b]Regolamento  sulle  misure  organizzative  a  livello  centrale  e
periferico per l'attuazione delle disposizioni dei  commi  527,  528,
529 e 530 dell'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.
(15G00148) [/b]
(GU n.198 del 27-8-2015)
  Vigente al: 28-8-2015 

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Capo I
Disposizioni generali



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Visto l'articolo 1 del decreto-legge  16  dicembre  1993,  n.  522,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998,  n.
187;
  Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14;
  Visto l'articolo 1, commi 526, 527, 528 , 529 e 530 della legge  23
dicembre 2014, n. 190;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  riorganizzazione  del  Ministero  della
giustizia e riduzione degli uffici  dirigenziali  e  delle  dotazioni
organiche;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto:
  a) per 'legge' si intende la legge 23 dicembre 2014 n. 190;
  b)  per  'uffici  giudiziari'  si  intendono  gli  uffici  di  cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n.  392,  ad
esclusione degli uffici giudiziari di cui all'articolo  1,  comma  1,
del  decreto-legge  16  dicembre  1993,  n.  522,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102;
  c)  per  'Conferenza  permanente'  si  intende  l'articolazione
amministrativa cui sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 4;
  d) per 'Ministero' si intende il Ministero della giustizia.
                              Art. 2


                      Ambito di applicazione

  1. Il  presente  regolamento  disciplina  le  misure  organizzative
necessarie, a livello centrale e  periferico,  per  l'attuazione  del
trasferimento,  dai  comuni  al  Ministero,  dell'onere  delle  spese
obbligatorie di cui all'articolo  1,  primo  comma,  della  legge  24
aprile 1941, n.  392,  ferme  restando  le  dotazioni  organiche  del
Ministero.
Capo II
Misure organizzative a livello periferico
                              Art. 3


                      La Conferenza permanente

  1. In ogni circondario opera la Conferenza permanente composta  dai
capi degli uffici  giudiziari  e  dai  dirigenti  amministrativi.  La
Conferenza permanente e' convocata e presieduta dal presidente  della
Corte di appello ovvero,  nelle  sedi  che  non  sono  capoluogo  del
distretto, dal presidente del tribunale. Sulle materie inerenti  alla
sicurezza a  norma  dell'articolo  4,  comma  1,  primo  periodo,  la
Conferenza permanente puo' essere convocata anche  su  richiesta  del
procuratore generale presso la corte di appello. Nel caso di  cui  al
periodo che precede, il  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello compone la Conferenza permanente che opera nelle sedi che non
sono capoluogo di distretto.
  2. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei  presenti  e
in caso di parita' prevale il voto del presidente.
  3.  La  Conferenza  permanente  si  avvale  di  idoneo  personale
dell'amministrazione della giustizia e puo' altresi' avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,  di  idoneo
personale delle altre amministrazioni pubbliche sulla base di accordi
o convenzioni.
  4. Il presidente invita alle  riunioni  il  presidente  del  locale
consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del
giudice  di  pace  interessati,  e  puo'  invitare  esperti  ovvero
rappresentanti  degli  enti  locali  e  di  altre  amministrazioni
pubbliche, senza diritto di voto.
  5. I dirigenti amministrativi:
  a) svolgono le attivita' necessarie all'esecuzione  delle  delibere
della Conferenza permanente;
  b) vigilano, per conto della Conferenza permanente, sulla  corretta
esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula  dei  contratti
relativi alle attivita' di cui all'articolo 4;
  c) riferiscono al  presidente  della  Conferenza  permanente  sugli
esiti delle attivita' di cui alle lettere a) e b).
  6.  Per  la  partecipazione  alle  attivita'  della  Conferenza
permanente, anche su invito, non sono  dovuti  compensi,  gettoni  di
presenza  o  altri  emolumenti  comunque  denominati.  All'eventuale
rimborso  delle  spese  di  missione  si  provvede  con  le  risorse
finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.
  7. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 526, della
legge,  sono  soppresse,  a  far  data  dal  1°  settembre  2015,  le
Commissioni di manutenzione di cui all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187.
                              Art. 4


                              Compiti

  1. La Conferenza  permanente,  tenuto  conto  del  decreto  di  cui
all'articolo 1, commi 528 e 529, della legge, individua e  propone  i
fabbisogni necessari ad  assicurare  il  funzionamento  degli  uffici
giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti  la  gestione,
anche logistica e con riferimento alla ripartizione  ed  assegnazione
degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni  immobili  e
delle pertinenti strutture, nonche'  quelle  concernenti  i  servizi,
compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la  pulizia
e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento  dei  rifiuti,  il
giardinaggio,  il  facchinaggio,  i  traslochi,  la  vigilanza  e  la
custodia,  compresi  gli  aspetti  tecnici  e  amministrativi  della
sicurezza degli edifici. Restano ferme le competenze dei titolari dei
poteri di spesa.
  2. In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza di  cui  al
comma 1, primo periodo, sono svolti dal procuratore generale.
  3.  La  Conferenza  permanente  informa  senza  ritardo  di  ogni
necessita' i soggetti obbligati  alla  manutenzione  straordinaria  e
alla conservazione strutturale degli immobili.
  4. Le Conferenze permanenti delle sedi che non sono  capoluogo  del
distretto trasmettono al procuratore generale  le  delibere  inerenti
alla sicurezza per le valutazioni di competenza.
  5. Il procuratore generale  trasmette  le  delibere  inerenti  alla
sicurezza all'autorita' di pubblica sicurezza.
Capo III
Misure organizzative a livello centrale
                              Art. 5


                        Accordi e convenzioni

  1. La Conferenza permanente puo' stipulare accordi  o  convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  al  fine  di
prevedere una collaborazione gestionale per assicurare la continuita'
dei servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari.
  2. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi  del  Ministero  puo'  stipulare  accordi  o  convenzioni
quadro, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
finalizzati a definire l'uniformita' dei criteri  gestionali  cui  si
devono attenere gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1.
                              Art. 6


              Rapporti con l'amministrazione centrale

  1. La Conferenza permanente opera  nell'ambito  degli  indirizzi  e
secondo  le  linee  di  pianificazione  strategica  stabiliti  dal
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi del Ministero, assicurando il raccordo  con  l'attivita'  dei
delegati a norma  dell'articolo  16,  comma  4,  terzo  periodo,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,  n.
84.
  2.  La  Conferenza  permanente  trasmette  anche  con  modalita'
telematiche  ed  entro  5  giorni  dall'adozione  al  Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi  le
deliberazioni con cui sono attuati i compiti di cui all'articolo 4.
  3.  Ferme  le  competenze  del  Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero connesse  alle
spese di  funzionamento  degli  uffici  giudiziari,  ivi  incluse  le
competenze dei titolari delegati ai poteri di spesa,  possono  essere
delegate ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative  alla
formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti di  cui
all'articolo 4, comma 1. Nella materia della  sicurezza  le  medesime
competenze possono essere delegate al procuratore generale.
Capo IV
Disposizioni finali
                              Art. 7


                      Invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto, anche con riferimento agli
accordi e alle convenzioni di cui agli articoli 3  e  5,  non  devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le
amministrazioni pubbliche  interessate  provvedono,  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
                              Art. 8


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Orlando, Ministro della giustizia

                                Padoan, Ministro  dell'economia    e
                                delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2153

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