[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. 133 [/b][/color]
[b]Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e
periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528,
529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(15G00148) [/b]
(GU n.198 del 27-8-2015)
Vigente al: 28-8-2015
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Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n.
187;
Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14;
Visto l'articolo 1, commi 526, 527, 528 , 529 e 530 della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante riorganizzazione del Ministero della
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni
organiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto:
a) per 'legge' si intende la legge 23 dicembre 2014 n. 190;
b) per 'uffici giudiziari' si intendono gli uffici di cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, ad
esclusione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102;
c) per 'Conferenza permanente' si intende l'articolazione
amministrativa cui sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 4;
d) per 'Ministero' si intende il Ministero della giustizia.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le misure organizzative
necessarie, a livello centrale e periferico, per l'attuazione del
trasferimento, dai comuni al Ministero, dell'onere delle spese
obbligatorie di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24
aprile 1941, n. 392, ferme restando le dotazioni organiche del
Ministero.
Capo II
Misure organizzative a livello periferico
Art. 3
La Conferenza permanente
1. In ogni circondario opera la Conferenza permanente composta dai
capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi. La
Conferenza permanente e' convocata e presieduta dal presidente della
Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del
distretto, dal presidente del tribunale. Sulle materie inerenti alla
sicurezza a norma dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, la
Conferenza permanente puo' essere convocata anche su richiesta del
procuratore generale presso la corte di appello. Nel caso di cui al
periodo che precede, il procuratore generale presso la corte di
appello compone la Conferenza permanente che opera nelle sedi che non
sono capoluogo di distretto.
2. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti e
in caso di parita' prevale il voto del presidente.
3. La Conferenza permanente si avvale di idoneo personale
dell'amministrazione della giustizia e puo' altresi' avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di idoneo
personale delle altre amministrazioni pubbliche sulla base di accordi
o convenzioni.
4. Il presidente invita alle riunioni il presidente del locale
consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del
giudice di pace interessati, e puo' invitare esperti ovvero
rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni
pubbliche, senza diritto di voto.
5. I dirigenti amministrativi:
a) svolgono le attivita' necessarie all'esecuzione delle delibere
della Conferenza permanente;
b) vigilano, per conto della Conferenza permanente, sulla corretta
esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula dei contratti
relativi alle attivita' di cui all'articolo 4;
c) riferiscono al presidente della Conferenza permanente sugli
esiti delle attivita' di cui alle lettere a) e b).
6. Per la partecipazione alle attivita' della Conferenza
permanente, anche su invito, non sono dovuti compensi, gettoni di
presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale
rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse
finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.
7. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 526, della
legge, sono soppresse, a far data dal 1° settembre 2015, le
Commissioni di manutenzione di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187.
Art. 4
Compiti
1. La Conferenza permanente, tenuto conto del decreto di cui
all'articolo 1, commi 528 e 529, della legge, individua e propone i
fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici
giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti la gestione,
anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione
degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e
delle pertinenti strutture, nonche' quelle concernenti i servizi,
compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia
e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il
giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la
custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della
sicurezza degli edifici. Restano ferme le competenze dei titolari dei
poteri di spesa.
2. In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza di cui al
comma 1, primo periodo, sono svolti dal procuratore generale.
3. La Conferenza permanente informa senza ritardo di ogni
necessita' i soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e
alla conservazione strutturale degli immobili.
4. Le Conferenze permanenti delle sedi che non sono capoluogo del
distretto trasmettono al procuratore generale le delibere inerenti
alla sicurezza per le valutazioni di competenza.
5. Il procuratore generale trasmette le delibere inerenti alla
sicurezza all'autorita' di pubblica sicurezza.
Capo III
Misure organizzative a livello centrale
Art. 5
Accordi e convenzioni
1. La Conferenza permanente puo' stipulare accordi o convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di
prevedere una collaborazione gestionale per assicurare la continuita'
dei servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari.
2. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi del Ministero puo' stipulare accordi o convenzioni
quadro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
finalizzati a definire l'uniformita' dei criteri gestionali cui si
devono attenere gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1.
Art. 6
Rapporti con l'amministrazione centrale
1. La Conferenza permanente opera nell'ambito degli indirizzi e
secondo le linee di pianificazione strategica stabiliti dal
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero, assicurando il raccordo con l'attivita' dei
delegati a norma dell'articolo 16, comma 4, terzo periodo, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.
84.
2. La Conferenza permanente trasmette anche con modalita'
telematiche ed entro 5 giorni dall'adozione al Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi le
deliberazioni con cui sono attuati i compiti di cui all'articolo 4.
3. Ferme le competenze del Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero connesse alle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ivi incluse le
competenze dei titolari delegati ai poteri di spesa, possono essere
delegate ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla
formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti di cui
all'articolo 4, comma 1. Nella materia della sicurezza le medesime
competenze possono essere delegate al procuratore generale.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 7
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto, anche con riferimento agli
accordi e alle convenzioni di cui agli articoli 3 e 5, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono, con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2153