GENIO CIVILE - il parere prima delle modifiche allo strumento urbanistico
[color=red][b]Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2997, del 16 giugno 2015 [/b][/color]
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Urbanistica.Compatibilità della destinazione impressa alla zona ed alle aree in essa ricomprese, con la struttura, la morfologia e l'andamento del territorio
Secondo condivisibile giurisprudenza amministrativa che, sebbene resa in costanza dell’antevigente legislazione è pienamente traslabile alla fattispecie per cui è causa, secondo cui: “nel prevedere l'obbligo del comune, ricadente in zona dichiarata sismica , le disposizioni di cui all'art. 13, L. n. 64 del 1974, e 10, L. 9 maggio 1988 n. 27 regione Lombardia, di richiedere il parere all'ufficio del genio civile (oggi regione) sui piani regolatori anteriormente all'adozione della relativa deliberazione, non può che essere interpretato nel senso che tale parere deve anche intervenire anteriormente all'adozione medesima. Tale previsione si conforma all'esigenza secondo cui, deve essere valutata la compatibilità della destinazione impressa alla zona ed alle aree in essa ricomprese, con la struttura, la morfologia e l'andamento del territorio in sede di programmazione di primo e secondo livello. Ciò e conforme al principio generale, per cui il parere che accede all’atto dispositivo sarebbe inutile ove reso o pervenuto non antecedentemente al secondo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://www.lexambiente.com/materie/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/11596-urbanistica-compatibilit%C3%A0-della-destinazione-impressa-alla-zona-ed-alle-aree-in-essa-ricomprese,-con-la-struttura,-la-morfologia-e-l-andamento-del-territorio.html