Il Consiglio di Stato blocca il pompiere sdentato
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Il possesso dei requisiti psico-fisici dei candidati a posti nel pubblico impiego nella sentenza del 26 agosto 2015 n. 4017.
Aveva già prestato servizio precario nel personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, quindi, appena indetta una procedura selettiva diretta alla stabilizzazione del personale volontario, l'aspirante a vigile effettivo presentava la domanda e veniva sottoposto agli accertamenti dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale previsti dal bando.
La Commissione medica, però, lo escludeva per perdite dentarie multiple nella misura di 16, per un totale di denti mancanti non sostituiti da protesi fissa pari a 12 elementi. Di qui l'avvio del contenzioso che è giunto fino al Consiglio di Stato.
Tema centrale della controversia è l’applicazione del D.M. n. 78 dell’11.3.2008 – che ha introdotto requisiti di idoneità psicofisica più rigorosi rispetto a quelli posseduti al momento della domanda e previsti dal precedente D.M. n. 228 del 3.5.1993 – alla procedura selettiva indetta con D.M. n. 3747 del 27.8.2007.
Secondo l'aspirante vigile effettivo il Ministero dell’Interno non avrebbe potuto disporre la sua esclusione per effetto dell’applicazione di un regolamento, approvato con decreto ministeriale, n. 78 dell’11.3.2008, entrato in vigore successivamente alla data di indizione della procedura selettiva (30.7.2007).
Di diverso avviso è, invece, la Terza Sezione del Consiglio di Stato che con sentenza del 26 agosto 2015 n. 4017 ha affermato come ai sensi dell’art. 2, lett. g), del citato D.M. 3747 del 27.8.2007, è previsto il «possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui al decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni».
Si tratta di un rinvio mobile alla disciplina regolamentare che stabilisce il possesso dei requisiti psico-fisici, disciplina che non rimane quindi cristallizzata al momento di indizione della procedura e di partecipazione alla gara, e pertanto la successiva modifica apportata dal D.M. n. 78 dell’11.3.2008 non costituisce indebita applicazione retroattiva di una disciplina regolamentare sopravvenuta, recante requisiti più rigorosi per l’ammissione alla procedura.
Il rinvio dell’art. 2, comma 1, lett. g), espressamente previsto dal bando, è stato quindi considerato dal Collegio come dinamico e non statico, perché rivolto alla fonte regolamentare dei requisiti nel suo contenuto attuale, quale vigente, cioè, al momento degli accertamenti sanitari e sino all’ammissione in ruolo dei candidati.
Diversamente ragionando, sottolinea il Supremo Consesso -si perverrebbe alla illogica conclusione di reclutare personale che, al momento degli accertamenti sanitari, non è più in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio, nonostante il bando preveda espressamente che tali requisiti non siano cristallizzati nel D.M. n. 228 del 3.5.1993, ma siano soggetti anche alle eventuali ulteriori previsioni recate da successive modificazioni e integrazioni evidentemente sino alla conclusione della procedura.
Conclude il Consiglio di Stato evidenziando come sia un principio consolidato nella giurisprudenza che i requisiti psico-fisici dei candidati a posti nel pubblico impiego devono essere posseduti unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica, giacché la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione del provvedimento stesso.
Nel merito, quindi, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’esclusione dell'appellante, per aver un totale di denti mancanti – non sostituiti da protesi fissa – superiore a 12 elementi, in contrasto con quanto prevede l’art. 1, comma 2, all. B, punto 8, del D.M. n. 78 dell’11.3.2008, vigente al momento della visita medica e applicabile in forza delle disposizioni del bando,"né rileva il fatto che non sarebbe stato impossibile impiantare una protesi dentaria suppletiva prima della visita medica, che ha riscontrato l’edentulia in questione, assumendo valenza decisiva il mero dato oggettivo delle perdite dentarie multiple pari a 16 elementi all’atto della visita, rilevato dalla Commissione medica".
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/agosto/1440664899711.html
[color=red][b]TATUAGGI E PUBBLICO IMPIEGO[/b][/color]
[b]Tatuaggio ed esclusione dal concorso nella Polizia di Stato. Illegittimità della causa di esclusione dal concorso e delle sentenze del T.A.R. del Lazio.[/b]
La Sezione Terza del Consiglio di Stato accoglie l'appello ed annulla le sentenze del T.A.R. del Lazio.
http://www.osservatoriomilitare.it/osservatorio/legale/sentenze/Tatuaggio-ed-esclusione-dal-concorso-nella-Polizia-diStato.pdf
Tar Lazio sezione I quater:
[b]E’ illegittima l’esclusione dal concorso per agente di Polizia Penitenziaria a causa della presenza di un tatuaggio non visibile con la divisa estiva.[/b]
http://www.osservatoriomilitare.it/osservatorio/legale/sentenze/sentenza%20esclusione%20polizia%20penitenziaria%20per%20tatuaggio.pdf
Tatuaggi ed esclusione dal concorso.
[b]La Sezione I Ter del TAR del Lazio annulla il provvedimento di esclusione dal concorso per la presenza di tatuaggi poiché gli stessi, contrariamente a quanto asserito nell’atto impugnato, risultano non visibili con l’uniforme.[/b]
http://www.osservatoriomilitare.it/osservatorio/legale/sentenze/Tatuaggi%20ed%20esclusione%20dal%20concorso.pdf
Dietrofront! Il militare può farsi il tatuaggio
http://www.iltempo.it/cronache/2014/09/24/dietrofront-il-militare-puo-farsi-il-tatuaggio-1.1315396
TATUAGGI DEGLI ASPIRANTI MILITARI: IL TAR ECCEPISCE
http://www.congedatifolgore.com/it/tatuaggi-degli-aspiranti-militari-il-tar-eccepisce/
[color=red][b]ALTEZZA MINIMA e PUBBLICO IMPIEGO
[/b][/color]
[b]LEGGE 12 gennaio 2015, n. 2 Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
[/b]
Art. 1
1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il
reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo
587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare
l'idoneita' fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma
1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituita dalla
seguente:
«d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva,
secondo le tabelle stabilite dal regolamento».
2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per
le pari opportunita', sono apportate al citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le
modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al
comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine,
il regolamento puo' essere comunque adottato.
3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la
parita' di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce
parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale
delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione
al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in
vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli
articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.
4. Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni
recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in
vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di
altezza previsti dalla vigente normativa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/22/15G00011/sg%20
Limiti di altezza eliminati nel reclutamento delle Forze Armate
http://www.giurdanella.it/2015/01/23/eliminati-limiti-di-altezza-forze-armate/
Concorsi reclutamento FF.AA: Altezza minima
http://www.avvocatoamilcaremancusi.com/concorsi-reclutamento-ff-aa-altezza-minima/
[color=red][b]ULTERIORI APPROFONDIMENTI SUI REQUISITI FISICI[/b][/color]
Vigili del Fuoco: sì del Consiglio di Stato a requisiti di idoneità fisica diversi per i volontari e di ruolo
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/aprile/1430061875820.html
Tatuaggi e requisiti psico-fisici per il reclutamento nella polizia di Stato (Tar Lazio, sez. I ter, 8 gennaio 2015, n. 164).
http://www.foroitaliano.it/tatuaggi-e-requisiti-psico-fisici-per-il-reclutamento-nella-polizia-di-stato-tar-lazio-sez-i-ter-8-gennaio-2015-n-164/
Polizia di Stato in servizio: accertamento dei requisiti psico fisici e della idoneità attitudinale all'impiego
http://www.quotidianogiuridico.it/Amministrativo/polizia_di_stato_in_servizio_accertamento_dei_requisiti_psico_fisici_e_della_idoneita_attitudinale_all_impiego_id1167693_art.aspx