Data: 2015-08-26 10:31:20

Questione Durc

Buongiorno.

Nel 2013 abbiamo provveduto, a seguito delle verifiche effettuate,  a comunicare l'avvio di procedimento di sospensione delle concessioni decennali, a cui ha fatto seguito prima  l'adozione del relativo atto di sospensione  per 180 giorni  e poi  il provvedimento di sospensione per l'anno 2014 a seguito della LR 19/2014 per 365 giorni ( fino al 10/04/2015).

Ad oggi ci chiediamo se provvedere direttamente alla decadenza della concessione oppure a ricomunicare il termine della cessazione della sospensione ?

Inoltre dobbiamo verificare di nuovo,  prima di adottare qualsiasi atto,  la loro regolarità contributiva sebbene il termine indicato dalla normativa sia dal 1 gennaio al 31 marzo?


Grazie.

Saluti.

riferimento id:28483

Data: 2015-08-26 15:33:21

Re:Questione Durc

Faccio sintesi ad uso di tutti.

Con la LR 19/2014, dal 10/04/2014, per 365 gg, l’operatore del commercio su area pubblica non ha potuto subire sospensioni né revoche né sanzioni derivanti della verifica della regolarità contributiva. Anche i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio già adottati al 10/04/2015 hanno cessato la loro efficacia.

Come già avevo rilevato qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18814.0 , non era chiaro dalla lettura della norma se la cessazione dell’efficacia dei provvedimenti sospensori era da intendersi come sospensione o interruzione.
Con una mera nota esplicativa, la regione Toscana ha poi precisato che [i]i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 19/2014 e in corso alla medesima data cessano i propri effetti per un periodo di 365 giorni; soltanto al termine di tale periodo i provvedimenti di sospensione riprenderanno ad esplicare i propri effetti a condizione che l’operatore non abbia nel frattempo provveduto ad estinguere il proprio debito contributivo.[/i].

Quindi la ratio regionale era quella di congelare tutto per un anno (sospendere, non interrompere). Al 11/04/2015 i provvedimenti di sospensione hanno ripreso a decorrere dal punto in cui erano stati bloccati [i]ex lege[/i]. L’amministrazione comunale, però, avrebbe dovuto verificare (come in regime normale) se nel frattempo l’operatore si fosse messo in regola. Non dico di rifare sempre la verifica DURC ma quanto meno di chiedere al soggetto se ha provveduto a versare il debito fornendo apposita documentazione (magari poi fare la verifica DURC per controllo), prima di adottare il formale atto di revoca dal quale non è possibile più tornare in dietro se non con l'autotutela.
[i]Art. 40 quinquies - Sospensione e revoca
1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono sospesi per centottanta giorni [b]oppure sino al giorno della regolarizzazione se antecedente[/b]...[/i]
Nel caso di specie il periodo utile per la regolarizzazione è stato aumentato di 365 gg.

Dal 01/01 al 31/03 di ogni anno è possibile fare i controlli di routine. Nel 2015 gli eventuali provvedimenti sospensori sono potuti decorrere solo dal 11/04/2015.
Io terrei disgiunte le due cose: i procedimenti iniziati e sospesi per 365 gg seguiranno la loro strada mentre le verifiche annuali 2015 produrranno i loro effetti ex novo.

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