Data: 2015-08-26 09:06:33

ditte di noleggio bus che fanno ncc con macchine: iscrizione a ruolo necessaria?

La legge 21/1992 chiaramente riconduce l’autorizzazione N.C.C. al singolo individuo, alle persone fisiche

[quote]art. 8 L. 21/92. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.[/quote]

L’ art. 4 della L.R. 36/2008 rinvia all’art. 2 comma 4 della L. 218/2003 ed "abilita a concorrere" ai bandi ncc tutte le imprese in qualsiasi forma costituite in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus.
Il legislatore regionale ha ripreso quando scritto nella legge nazionale infatti .. se si prende la Legge nazionale L. 218/2003 art. 2 comma 4 L. 218/2003 c’è scritto:
[quote]Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, [b]si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio[/b] con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.[/quote]

Incombe su di noi “addetti al mestiere” un grosso dubbio: [u]chi concorre? i singoli o le imprese?[/u]
E’ un conflitto tra norme. Fino a qui penso ovviabile così:
- per logica giuridica si prende la disciplina speciale L. 21/92 la quale parla di [glow=red,2,300]singoli [/glow]autorizzati che poi, per esercitare il servizio, si organizzano come meglio credono in forma associata, con ditte individuali,  società, e così via. Il titolare, quindi, di un’impresa di noleggio di autobus può esercitare il servizio ncc  con la forma dell’impresa di noleggio di autobus.
- quindi la formulazione, se mi si consente, infelice della legge regionale che, riferendosi alle imprese di noleggio di autobus quindi a persone giuridiche e non fisiche le abiliti a concorrere, sia da concretizzare con il fatto che l’impresa concorre con la faccia del suo legale rappresentante [“abilitate a concorrere” (dell’art.4 della L.R. 36/2008)]


C’è poi un altro aspetto delicatissimo a mio avviso, riguardo ai requisiti…

L’art. 4 della L.R. 36/2008 dice che queste imprese adibiscono al servizio di noleggio con autovettura i dipendenti che hanno la patente D e la abilitazione C.Q.C.  [glow=red,2,300]OPPURE  [/glow]quelli iscritti nel ruolo dei conducenti di cui alla L.R. 67/1993 ( e  quindi di cui all’ art. 6 della L. 21/1992 ) infatti dice:
[quote]2. Le imprese di cui al comma 1, adibiscono al servizio di noleggio di autovettura e motocarrozzetta i soggetti di cui all'articolo 6 della l. 218/2003, in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) oppure iscritti nell'apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla L.R. n. 67/1993 della provincia cui appartiene il comune che ha proceduto al rilascio della autorizzazione per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla medesima L.R. n. 67/1993 (4).[/quote]

“Oppure” è una congiunzione alternativa escludente. Ed è proprio in forza di questa norma che una ditta di noleggio di autobus scrive al mio Ufficio sostenendo che farà domanda per concorso NCC e che i dipendenti non hanno [u]e non devono avere l’iscrizione al ruolo dei conducenti [/u]ai sensi di questo articolo della Legge Regionale 36/2008 pertanto.. la domanda va accettata come han fatto altri Comuni.


Capire la formulazione della norma regionale è certamente imbarazzante.

C’è inoltre l’art. 6 della L. 21/92 commi 5 e 6 che dicono:
[quote]L. 21/1992 art. 6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
5. L'iscrizione nel ruolo [glow=red,2,300]costituisce requisito indispensabile[/glow] per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, [glow=red,2,300]o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente [/glow]o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.[/quote]

E l’art. 3 comma 5 L.R. 67/1993 dice:
[quote]L’ iscrizione nel ruolo provinciale abilita a concorrere, in tutti i comuni del territorio della provincia, per il rilascio di licenze e di autorizzazioni per veicoli e natanti corrispondenti alla sezione di appartenenza.[/quote]
( che salvo l’aspetto oramai illegittimo di corrispondenza geografica, comunque lo dà come requisito per partecipare al concorso )

Ciò detto si deve poi considerare che la L. 21/92 anche se è una Legge Quadro è Quadro soltanto di nome come tutte le leggi Quadro dopo che il comma 4 dell’art 117 della Costituzione mette in capo alle Regioni la competenza di ogni materia che non sia espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Il trasporto di persone non è materia esclusiva statale, quindi è concorrente e quindi la Regione può anche derogare a norme e principi fondamentali della materia.
La legge 218/2003 che disciplina l’attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio autobus con conducente è stata approvata ai fini della tutela della concorrenza e del mercato.
La L. 21/1992 non stabilisce espressamente, ai fini della partecipazione al bando, il requisito dell’iscrizione al ruolo dei conducenti ma pur sempre lo definisce “requisito indispensabile” per il rilascio dell’ autorizzazione e, dato che il rilascio dell’autorizzazione deve avvenire per pubblico concorso, allora è requisito di concorso.
La L. 218/2003 art. 2 comma 4 poi premette “Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.
In sostanza dice che le imprese di noleggio di autobus possono fare noleggio con conducente con autovettura, ma ai patti ed alle condizioni, del “regime autorizzativo” a cui rinvia quindi a quanto previsto dalla L. 21/1992

La tutela della concorrenza è materia di esclusiva competenza statale pertanto, [i]ritengo che, L’art. 4 della L.R. 36/2008 [/i]quando dice che queste imprese adibiscono al servizio di noleggio con autovettura i dipendenti che hanno la patente D e la abilitazione OPPURE  quelli iscritti nel ruolo dei conducenti di cui alla L.R. 67/1993 ( e  quindi di cui all’ art. 6 della L. 21/1992 ) sia di dubbia costituzionalità perché materia che riguarda la tutela della concorrenza.

In conclusione: forse l’iscrizione al ruolo non sarà requisito per partecipare e concorrere però sicuramente è necessario per il rilascio dell’autorizzazione e per l’esercizio del servizio


Nel mentre, se voi foste nella Commissione Giudicatrice, come vi comportereste? Ammessi, esclusi o ammessi con riserva?
Grazie mille!

riferimento id:28480

Data: 2015-08-26 15:55:15

Re:ditte di noleggio bus che fanno ncc con macchine: iscrizione a ruolo necessaria?

Ti incollo una parte della sentenza del TAR Lecce n. 1624/2013. Riguarda proprio il caso di cui tratti

[...]
[i]Può confermarsi il contenuto dell’ordinanza cautelare n.76/2013 con la quale la Sezione ha affermato che “l’impugnato diniego di voltura di licenza di esercizio di noleggio con conducente, adottato dal Comune di Maglie sul presupposto della impossibilità per le società di capitali di essere titolari di autorizzazioni, non tiene conto della disciplina di cui all’art.2 L.218/2003 il quale dopo aver stabilito che il servizio di trasporto di viaggiatori è effettuato da imprese professionali, prevede, al 4° comma, che “fermo restando il regime autorizzativo di cui alla L.21/1992, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla L.21/1992”.
La disciplina citata, innovando di fatto quella più datata, consente a ogni impresa professionale abilitata all’esercizio del noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, l’esercizio di noleggio con conducente.
[b]Avendo il legislatore previsto espressamente la possibilità per qualsiasi impresa professionale abilitata all’esercizio del noleggio di autobus con conducente la possibilità di svolgere anche l’esercizio dei servizi di noleggio con conducente, non vi sono ragioni per ritenere che dette imprese non possano essere autorizzate a svolgere questi ultimi servizi.
L’art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n.21 laddove individua i soggetti che possono ottenere la licenza per i servizi di trasporto di persone non di linea, non includendo espressamente le società di capitali, riguarda evidentemente le sole società non abilitate all’esercizio di noleggio di autobus con conducente, dovendo tale norma essere posta in correlazione con la successiva L.218/2003.[/b]
A ciò aggiungasi che ogni restrizione alla libertà di iniziativa economica deve essere letta secundum Costitutionem nel rispetto del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’art. 41, sicchè l’utilità sociale cui la stessa deve tendere va perseguita, nella materia in questione, mediante una corretta applicazione delle norme vigenti, fra cui quella di cui all’art.2 della L.218/2003 citato, la cui previsione, lungi dall’essere inutiliter data, ha consentito di raggiungere il giusto punto di equilibrio tra le diverse esigenze consentendo alle società di capitali di ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente ove si tratti di società (“rectius: imprese in qualsiasi forma costituite”) abilitate all’esercizio di noleggio di autobus con conducente.
Argomentando a contrario esisterebbe un’evidente contraddittorietà, priva di ragione alcuna, atteso che le imprese abilitate all’esercizio di noleggio di autobus con conducente e, quindi ad una modalità di trasporto viaggiatori ben più complessa e maggiormente foriera di pericoli e di pregiudizi in termini di pubblico interesse, non potrebbero svolgere un’attività di modesta entità organizzativa quale quella del servizio di noleggio con conducente. [/i]

Alla luce di questa sentenza e vedendo la legge 218/2003, art. 2, comma 4 le imprese di noleggio Autobus sono da considerarsi abilitate ex lege all'NCC senza bisogno di uletriori requisiti, fermo restando la necessità dell'autorizzazione che tiene conto del contingentamento. L'autorizzaizone può essere richiesta dal legale rappresentante ed essere intestata alla società al pari dell'abilitazione per noleggio autobus cc.

In sintesi ai sensi anche di quanto specificato dalla LR ("oppure" è sicuramente in senso di "OR": condizione verificata se è vera anche solo un'affermazione delle due) il soggetto, a parere mio, ha ragione: può non essere in possesso di RUOLO essendo sufficiente la condizione del primo periodo del comma 2 dell'art. 4 della LR.

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