Salve,
il DM 18/05/2007 all'art. 4 dispone:
[i]9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
10. Per l'utilizzo di un’attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.
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In merito, si chiede quali siano le conseguenze in caso di mancata comunicazione della cessione, vendita o dismissione dell’attività da parte del gestore.
Grazie
La questione è dibattuta. Dall’interpretazione delle sanzioni TULPS si ricaverebbe l’applicazione dell’art. 17 TULPS, quindi sanzione penale.
[i]Art. 9 TULPS
Oltre le condizioni stabilite dalla legge , chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Art. 17
1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (lire quattrocentomila).[/i]
L’art. 17-bis non si applica all’art. 69 (licenza di spettacolo viaggiante – con relative prescrizioni imposte dalla legge o dall’autorità di pubblica sicurezza).
Il DM 18/05/2007 è un insieme di prescrizioni dettate dal ministro dell’Interno per la sicurezza dell’attività esercitata con licenza 69 TULPS
L’art. 666 CP non riporta la sanzione per il mancato rispetto delle prescrizioni ma solo per assenza di licenza, quindi si applica il combinato disposto dell’art. 9 e 17 TULPS.
Da altro punto i vista, mutuando la cassazione penale n. 218/2002 che, sostanzialmente, vede la coincidenza del mancato rispetto delle prescrizioni con l’assenza dell’abilitazione (anche se lo fa per l’art. 681 CP – quindi 80 tulps), si potrebbe applicare l’art. 666 cp, ora ridotto a sanzione amministrativa. Ma questa è un'interpretazione molto spinta.