Dato atto che la cosiddetta "licenza" per organizzare spettacoli o trattenimenti deve essere ottenuta solo se gli spettacoli/trattenimenti hanno finalità imprenditoriali, nel caso in cui gli artisti siano chiamati ad esibirsi dall'amministrazione comunale (e da quest'ultima pagati) ma il pubblico che assiste alle esibizioni lo fa gratuitamente, si configura il fine di lucro?
Secondo me sì perchè l'impresa artistica non si esibisce a costo zero ma viene pagata (dal comune e non dal pubblico ma questo credo sia irrilevante).
E' giusta la mia interpretazione?
:-\
Dato atto che la cosiddetta "licenza" per organizzare spettacoli o trattenimenti deve essere ottenuta solo se gli spettacoli/trattenimenti hanno finalità imprenditoriali, nel caso in cui gli artisti siano chiamati ad esibirsi dall'amministrazione comunale (e da quest'ultima pagati) ma il pubblico che assiste alle esibizioni lo fa gratuitamente, si configura il fine di lucro?
Secondo me sì perchè l'impresa artistica non si esibisce a costo zero ma viene pagata (dal comune e non dal pubblico ma questo credo sia irrilevante).
E' giusta la mia interpretazione?
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IN PARTE nel senso che quel che conta NON è lo scopo di lucro (anche le associazioni possono operare per scopo di lucro, così come una impresa può operare per finalità sociali).
Ciò che conta è il carattere IMPRENDITORIALE (o professionale) dell'attività, inteso non in senso meramente commerciale, ma come complesso organizzato di beni diretto alla produzione di un bene o servizio economicamente valutabile.
In questo caso tuttavia ciò che si va a verificare è l'evento dal punto di vista dell'organizzatore. Il Comune opera nell'ambito di una finalità imprenditoriale?
NO ....
Quindi è irrilevante come recluta i professionisti che si esibiscono e se sono o meno retribuiti (anche se lo facesse con la Mirta lo farebbe con persona retribuita!).
Quindi siamo FORMALMENTE fuori dal TULPS se l'organizzatore e gestore è il Comune.
Se, come mi sembra di capire, il Comune paga gli artisti ma l'organizzatore è un terzo che lo fa professionalmente si ricade nel TULPS!
Aspetta anche le considerazioni di Mario.
sono d'accordo con Simone.
Corte Costituzionale n. 56/1970
[i][...]
Dispone l'art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Il diritto di riunione è quindi tutelato nei confronti della generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo
(sentenza n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono i due articoli in rapporto ai quali è stata sollevata la questione di costituzionalità.
Se, dunque, la riunione è indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le citate disposizioni, nessuna
autorizzazione e nessun preavviso occorre.
Gli articoli denunziati, in quanto, per tale fattispecie, richiedono in ogni caso e da parte di tutti una licenza, sono da ritenersi perciò contrari alla norma costituzionale.
3. - Diversamente è a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., è invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua attività
imprenditoriale.
In tal caso non è il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensì il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attività lecite
inerenti alla sua impresa.
Si è, cioè, non più nella sfera dei diritti dell'art. 17 della Costituzione, ma di quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse. Ad ogni modo, poiché tale ultima norma
non è stata invocata, la Corte deve astenersi dall'esame della questione relativa.
PQM
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 666 del codice penale nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.[/i]
Ogni volta che affermiamo che per le feste paesane non occorre la licenza per pubblico spettacolo, lo facciamo (principalmente) in base a questo presupposto giurisprudenziale.
Se organizzata dal Comune sicuramente non è indetta nell’ambito di attività imprenditoriale.
L’esercizio dell’attività imprenditoriale sarà garantito dall’art. 41 della Costituzione ma nei limiti e nei modi indicati dalla legge fra i quali vi rientra anche la necessità di un'abilitazione di merito.
L’attività aggregativa nell’ambito della quale i trattenimenti siano messi in atto con lo scopo di riunione e condivisione pubblica dell'evento è tutelata dall’art. 17 Cost. ai sensi del quale la libertà di riunione non può essere sottoposta ad autorizzazione.
Il fatto che per l’organizzazione dell’evento debbano essere corrisposte delle somme di denaro a vari professionisti che concorrono materialmente alla sua realizzazione, non snatura il carattere NON imprenditorialedell’organizzazione.
La stessa cosa poteva venirti in mente anche per il denaro che prende il fochino per l'accensione dei fuochi artificiali della parrocchia.