Quando c’erano i diritti di segreteria/rogito.
La materia veniva disciplinata dall’art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, il quale dispone che una quota dei diritti di segreteria spettante al comune o alla provincia (in virtù della stipula di una determinata tipologia di contratti comunali) “è attribuita al Segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento”.
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