Data: 2015-08-24 08:20:15

nomina ausiliari della sosta

Il sindaco deve procedere alla nomina di cui in oggetto, relativamente a personale dipendente di una ditta privata che ha vinto la gara per la gestione di parcheggi a pagamento.
Questo personale, come da clausola di salvaguardia, dipendeva da una cooperativa sociale che gestiva in precedenza lo stesso servizio.
Attualmente, quali sono i requisiti soggettivi necessari per la idoneità alla qualifica in oggetto indicata?.
Nel 1997 la circolare n. 300/A/26467/110/26 DEL 25/9/97 del Ministero Interno prevedeva l'assenza di situazioni soggettive corrispondenti a quelle di cui all'art. 15 della Legge 55/90.
Successivamente tale legge ha subito profonde modifiche, oggi vanno applicati i criteri individuati all'epoca (1997 come da circolare M.I. dell'epoca), oppure vanno richiesti agli addetti i requisiti soggettivi previsti dalla stessa legge, nel testo attualmente in vigore?

riferimento id:28421

Data: 2015-08-24 17:53:03

Re:nomina ausiliari della sosta


Il sindaco deve procedere alla nomina di cui in oggetto, relativamente a personale dipendente di una ditta privata che ha vinto la gara per la gestione di parcheggi a pagamento.
Questo personale, come da clausola di salvaguardia, dipendeva da una cooperativa sociale che gestiva in precedenza lo stesso servizio.
Attualmente, quali sono i requisiti soggettivi necessari per la idoneità alla qualifica in oggetto indicata?.
Nel 1997 la circolare n. 300/A/26467/110/26 DEL 25/9/97 del Ministero Interno prevedeva l'assenza di situazioni soggettive corrispondenti a quelle di cui all'art. 15 della Legge 55/90.
Successivamente tale legge ha subito profonde modifiche, oggi vanno applicati i criteri individuati all'epoca (1997 come da circolare M.I. dell'epoca), oppure vanno richiesti agli addetti i requisiti soggettivi previsti dalla stessa legge, nel testo attualmente in vigore?
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IN SINTESI:
1) la legge non identifica i requisiti soggettivi degli ausiliari del traffico esterni all'ente
2) la circolare "suggerisce" il richiamo all'art. 15 della l. 55/1990
3) tale richiamo, per essere valido, va inserito comunque nell'avviso per la selezione del personae (o l'affidamento del servizio)
4) il Comune potrebbe inserire anche REQUISITI SOGGETTIVI DIVERSI, comunque ragionevoli e proporzionati.
Ad esempio qualche Comune ha sempliciato richiedendo i seguenti requisiti:
a) essere in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore;
b) avere conseguito la patente di guida della categoria B o superiore;
[color=red][b]c) assenza di precedenti o pendenze penali per delitti non colposi;
[/b][/color]

******************************

[b] LEGGE 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
[/b]
  Art. 17
Ulteriori disposizioni in materia di  semplificazione  dell'attivita'
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di  decisione  e  di
                              controllo

132. I comuni possono, con  provvedimento  del  sindaco,  conferire
funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di
sosta  a  dipendenti  comunali  o  delle  societa'  di  gestione  dei
parcheggi,  limitatamente  alle  aree  oggetto  di  concessione.  La
procedura  sanzionatoria  amministrativa  e  l'organizzazione  del
relativo servizio sono di competenza degli uffici  o  dei  comandi  a
cio' preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le  azioni
necessarie al  recupero  delle  evasioni  tariffarie  e  dei  mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. (13)
  133. Le funzioni di cui  al  comma  132  sono  conferite  anche  al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico  di
persone nelle forme previste dagli articoli 22 e  25  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, e successive  modificazioni.  A  tale  personale
sono inoltre conferite, con le  stesse  modalita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e  accertamento  in
materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate  al  trasporto
pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[b]LEGGE 19 marzo 1990, n. 55
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.[/b]

art. 15
(abrogato, salvo per quanto riguarda gli amministratori delle A.S.L. e delle aziende ospedaliere e i consiglieri regionali, dall'art. 274 del d.lgs. n. 267 del 2000)
(abrogato, salvo per quanto riguarda il personale delle regioni, dall'art. 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 235 del 2012)

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) (abrogata)
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 475 del 1999)

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, legge n. 475 del 1999)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l’appello proposto dall’interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, della legge n. 475 del 1999 poi modificato dall'art. 8-quaterdecies della legge n. 186 del 2004)

4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies.
(La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (G.U. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 4-octies, nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9 della legge n. 19 del 1990)

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

riferimento id:28421

Data: 2016-02-05 18:53:12

Re:nomina ausiliari della sosta

Buongiorno,
avreste per favore un modello di nomina di ausiliario della sosta?

http://www.foxpol.it/Ausiliari-della-sosta.htm

Possono essere nominati anch edipendenti che svolgono anche altre mansioni... ma solamente di categoria B3 o anche di categoria B1 ed A?

Grazie!

riferimento id:28421

Data: 2016-02-05 19:31:00

Re:nomina ausiliari della sosta


Buongiorno,
avreste per favore un modello di nomina di ausiliario della sosta?

http://www.foxpol.it/Ausiliari-della-sosta.htm

Possono essere nominati anch edipendenti che svolgono anche altre mansioni... ma solamente di categoria B3 o anche di categoria B1 ed A?

Grazie!
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Trovi vari esempi digitando su GOOGLE
[b][color=red]comune nomina ausiliario sosta decreto[/color][/b]

https://www.google.it/search?q=comune+nomina+ausiliario+sosta+decreto&oq=comune+nomina+ausiliario+sosta+decreto&aqs=chrome..69i57j69i59j69i64l3.103j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

riferimento id:28421

Data: 2016-02-17 11:36:58

Re:nomina ausiliari della sosta

Multe nulle per ausiliari del traffico e ispettori del tpl
Cass. sent. n. 2973/15 del 16.02.16.

http://www.asaps.it/53752-_multe_nulle_per_ausiliari_del_traffico_e_ispettori_del_tpl_da_laleggepertuttiit.html

riferimento id:28421

Data: 2016-02-22 01:26:02

Re:nomina ausiliari della sosta

noi l'anno scorso abbiamo utilizzato i dipendenti comunali (4 di loro)
come ausiliari.

la modulistica l'ho realizzata io, se vi serve posso inviarla.

riferimento id:28421

Data: 2016-02-22 17:41:35

Re:nomina ausiliari della sosta


noi l'anno scorso abbiamo utilizzato i dipendenti comunali (4 di loro)
come ausiliari.

la modulistica l'ho realizzata io, se vi serve posso inviarla.
[/quote]

CARICALA PURE QUI ... sarà senz'altro utile

riferimento id:28421

Data: 2016-05-02 21:37:06

Re:nomina ausiliari della sosta

ecco il decreto
buona serata

riferimento id:28421
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