Buongiorno a tutti
avrei bisogno di un vs. parere su questa situazione:
la PM emette sanzione per violazione dell' art. 1 e 4 del DPR 218 del 2001;
La Ditta ricorre entri i termini presentando memorie difensive;
L'ogano competente emette ordinanza in parte favorevole al riccorrente ma la stessa ordinanza non viene notificata perchè si richiama la sede legale e non la sede operativa e i messi non la considerano di loro competenza (la sede operativa nel comune è citata solo in oggetto e non nel dispositivo.
Se per l'emissione di un ordinanza di pagamento di sanzione pecuniaria la PA ha 5 anni di tempo sarebbe assurdo pensare che in un caso di ricorso amministrativo ordinario la notifica debba avvenire entro 90 giorni e ritengo possibile l'emissione di una nuova ordinanza da notificare alla sede operativa e a quella legale anche oltre i 90 giorni.
Specifico che la decisione è parzialmente favorevole per il ricorrente anche se chiaramente lo stesso aveva chiesto l'annullamento.
Buongiorno a tutti
avrei bisogno di un vs. parere su questa situazione:
la PM emette sanzione per violazione dell' art. 1 e 4 del DPR 218 del 2001;
La Ditta ricorre entri i termini presentando memorie difensive;
L'ogano competente emette ordinanza in parte favorevole al riccorrente ma la stessa ordinanza non viene notificata perchè si richiama la sede legale e non la sede operativa e i messi non la considerano di loro competenza (la sede operativa nel comune è citata solo in oggetto e non nel dispositivo.
Se per l'emissione di un ordinanza di pagamento di sanzione pecuniaria la PA ha 5 anni di tempo sarebbe assurdo pensare che in un caso di ricorso amministrativo ordinario la notifica debba avvenire entro 90 giorni e ritengo possibile l'emissione di una nuova ordinanza da notificare alla sede operativa e a quella legale anche oltre i 90 giorni.
Specifico che la decisione è parzialmente favorevole per il ricorrente anche se chiaramente lo stesso aveva chiesto l'annullamento.
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Faccio un sintesi utilizzando i TERMINI NORMATIVI (così da evitare equivoci):
1) soggetto commette violazione delle norme sulla vendita sottocosto in data X
2) la Polizia notifica verbale di contestazione (L. 689/1981) entro 90 giorni
3) interessato presenta scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica del verbale
4) l'autorità competente (il tuo ufficio) adotta ORDINANZA INGIUNZIONE (non capisco cosa significa "ordinanza in parte favorevole" - se è ordinanza ingiunzione, ancorchè nel minimo, è sfavorevole!)
5) l'ordinanza ingiunzione (che poteva/DOVEVA essere notificata tramite PEC è stata invece notificata erroneamente tramite messi - ed errore su errore indicando una sede operativa diversa da quella legale - ed i messi si sono rifiutati di notificare)
6) dalla data della violazione ad OGGI non sono trascorsi 5 anni
CONSIDERAZIONI:
a) DEVI rinotificare l'ordinanza ingiunzione alla PEC dell'impresa (solo nel raro caso in cui manchi la PEC su http://www.inipec.gov.it/ potrai chiedere notifica ai messi che DEVONO reperire il soggetto anche alla sede operativa se del caso!)
b) puoi farlo entro 5 anni dalla data del punto 1)
c) meglio procedere il prima possibile
CONSIDERAZIONI:
- errore diffuso nelle amministrazioni è quello di considerare il verbale della polizia locale come la sanzione
- gli scritti difensivi come ricorso
- e l'adozione del DOPPIO DEL MINIMO come la regola (per cui se applico di meno ho accolto in parte il ricorso)
Sono errori diffusi .... la materia è più complessa.
Suggerisco approfondimenti su:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=43.0
Inoltre le brochure gratis su:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=147.0
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Considerato che la mia conoscenza sulle abitudini dei comuni confinanti non mi consente di sapere dove l'ordinanza ingiunzione viene notificata via PEC ma ho il sospetto che pochi lo facciano, mi puoi dire sulla base di quale normativa:
si può procedere via pec,
quale invece disciplina le competenze dei messi e
quale prevede la possibiltà di A.R.
Tanto per stressarti ancor di più in che relazione stanno la L 689 e il DPR 1199 del 1971 (norma generale sui ricorsi e norma speciale sanzioni amministrative ???????) Smetto di stressare :-X
Considerato che la mia conoscenza sulle abitudini dei comuni confinanti non mi consente di sapere dove l'ordinanza ingiunzione viene notificata via PEC ma ho il sospetto che pochi lo facciano, mi puoi dire sulla base di quale normativa:
si può procedere via pec,
quale invece disciplina le competenze dei messi e
quale prevede la possibiltà di A.R.
Tanto per stressarti ancor di più in che relazione stanno la L 689 e il DPR 1199 del 1971 (norma generale sui ricorsi e norma speciale sanzioni amministrative ???????) Smetto di stressare :-X
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NON STRESSI AFFATTO ... sono tutte questioni utili da affrontare
Per punti sintetici (ci vorrebbero ore per trattare tutto):
1) tu hai il DOVERE GIURIDICO di utilizzare il mezzo più economico (a parità di efficacia giuridica) nella gestione della cosa pubblica (art. 97 cost. l. 241/1990)
2) su sanzioni e pec: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17087.0
3) vedi anche: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25096.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21088.0
4) quindi per le imprese DEVI sempre usare la PEC in quanto, addirittura, ha una efficacia maggiore della notifica del messo e della raccomandata
5) i verbali della l. 689/1981 NON SONO provvedimenti definitivi impugnabili e quindi non sono ricorribili davanti al giudice nè si può proporre ricorso in opposizione o ricorso gerarchico
6) la legge 689 disciplina la possibilità di presentare SCRITTI E MEMORIE (che in gergo atecnico si chiama "ricorso")
7) solo l'ordinanza ingiunzione o di archiviazione costituisce provvedimento impugnabile
Quanto allora il messo?
Se va buca la PEC (es. impresa ha casella piena o l'ha disdetta o non rinnovata) e la raccomandata va male.
Altrimenti si prova:
- PEC
- se la prima va male, raccomandata
Il nostro Comando non ha PEC: quindi, procedo con la notifica vecchia maniera.
Quale altra possibilità avrei?
Considerato che la mia conoscenza sulle abitudini dei comuni confinanti non mi consente di sapere dove l'ordinanza ingiunzione viene notificata via PEC ma ho il sospetto che pochi lo facciano, mi puoi dire sulla base di quale normativa:
si può procedere via pec,
quale invece disciplina le competenze dei messi e
quale prevede la possibiltà di A.R.
Tanto per stressarti ancor di più in che relazione stanno la L 689 e il DPR 1199 del 1971 (norma generale sui ricorsi e norma speciale sanzioni amministrative ???????) Smetto di stressare :-X
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NON STRESSI AFFATTO ... sono tutte questioni utili da affrontare
Per punti sintetici (ci vorrebbero ore per trattare tutto):
1) tu hai il DOVERE GIURIDICO di utilizzare il mezzo più economico (a parità di efficacia giuridica) nella gestione della cosa pubblica (art. 97 cost. l. 241/1990)
2) su sanzioni e pec: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17087.0
3) vedi anche: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25096.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21088.0
4) quindi per le imprese DEVI sempre usare la PEC in quanto, addirittura, ha una efficacia maggiore della notifica del messo e della raccomandata
5) i verbali della l. 689/1981 NON SONO provvedimenti definitivi impugnabili e quindi non sono ricorribili davanti al giudice nè si può proporre ricorso in opposizione o ricorso gerarchico
6) la legge 689 disciplina la possibilità di presentare SCRITTI E MEMORIE (che in gergo atecnico si chiama "ricorso")
7) solo l'ordinanza ingiunzione o di archiviazione costituisce provvedimento impugnabile
Quanto allora il messo?
Se va buca la PEC (es. impresa ha casella piena o l'ha disdetta o non rinnovata) e la raccomandata va male.
Altrimenti si prova:
- PEC
- se la prima va male, raccomandata
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Rispondo sinteticamente:
1) il tuo Comando non ha PEC ma il tuo Ente sì. Quindi puoi (secondo me DEVI) usare quella
2) puoi valutare di acquisire una PEC per il Comando (costo: 15 euro all'anno .... che recupero con 2 raccomandate)
Ok. Grazie.
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