Data: 2015-08-21 06:45:39

B&B e accertamento residenza negativo

Egregio Dottore, ho bisogno di un suo pensiero.

Mi è giunta SCIA per apertura B&B a conduzione familiare e contemporaneamente richiesta di accertamentio di cambio di residenza, nell'abitazione dove si svolgerà l'attività.
I vigili hanno fatto accertamento ed hanno dato esito negativo
Ora, la legge Regione Puglia 7 agosto 2013 n. 27 prevede quanto segue

Art. 2
Definizione, caratteristiche e servizi minimi
dei Bed and Breakfast a conduzione familiare

1. Si definisce B&B a conduzione familiare l’attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi.

Art. 3
Definizione, caratteristiche e servizi minimi
dei B&B in forma imprenditoriale

1. Si definisce “B&B in forma imprenditoriale” l’attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di sei camere e diciotto posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato.

Considerato che la legge regionale prevede che il B&B presso il domicilio si possa fare solo in forma imprenditoriale, mentre il B&B a conduzione familiare si possa fare nella casa in cui uno abita presumo che in quest'ultimo caso sia necessaria la residenza.
Cosa ne pensate?
A questo punto cosa faccio annullamento SCIA o avvio di procedimento, considerato che la Sig.ra può chiedere un secondo accertamento per il cambio di residenza?
Grazie per la cortese risposta

riferimento id:28415

Data: 2015-08-21 13:48:22

Re:B&B e accertamento residenza negativo

In attesa di Chiarelli, posso dirle che la situazione non mi pare così semplice.
La legge NON indica esplicitamente la “residenza” e proseguendo nella lettura dell’art. 2 si evince:
[i]L'attività di B&B a conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare da chi vi [b]dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività[/b] di accoglienza.
[/i]
Alla fine forse il risultato non cambia ma quello che è discriminante non è la residenza ma il dimorare stabilmente durante il periodo di attività che potrebbe essere solo di qualche mese. Infatti, al comma successivo viene riportato:
[i]3.  L'attività di B&B a conduzione familiare può essere fornita per un minimo di novanta e un massimo di duecentosettanta giorni l'anno, con periodi di chiusura non inferiori a quindici giorni consecutivi[/i]

Quindi, se viene accertata la residenza sicuramente la situazione è ok ma se non viene accertata la situazione potrebbe essere comunque ok dato che il gestore potrebbe dimorare stabilmente lì anche solo per 3 mesi.
In ogni caso, se i VVUU hanno accertato che il soggetto non dimora fisicamente insieme ai turisti allora l’attività non appare legittima. Previa ulteriore verifica è possibile agire ai sensi dell’art. 19, comma 3 della legge 241/90.

L’art. 19 della legge 241/90 è stato modificato proprio in questi giorni e le modifiche ancora non sarebbero in vigore (entrano in vigore il 28/08). Oggi può far conformare non sospendendo l’attività, dopo il 28 agosto puoi far conformare sospendendo l’attività.
Riporto il nuovo comma 3 dell’art. 19 citato:
[i]L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata[/i]

Quindi, aspettando qualche giorno, può emettere un provvedimento di sospensione invitando il privato a presentare SCIA per esercizio imprenditoriale o a trasferire effettivamente la sua dimora in quella abitazione.

riferimento id:28415

Data: 2015-08-22 05:57:54

Re:B&B e accertamento residenza negativo

Egregio Dott. Maccantelli la ringrazio per la cortesee competente risposta.
Ho ancora qualche dubbio causato dal gioco di parole del legislatore regionale; basta guardare il concetto di residenza anagrafica che in pratica significa dimora abituale, dove uno ha la sede dei propri affetti e relazioni familiari e sociali; la residenza non è però legata alla presenza fisica per tutto l'anno nell'abitazione, sono ammessi spostamenti per lavoro, viaggi ecc, l importante è che l anagrafe accerti che la persona/le persone che hanno dichiarato la residenza in una determinata abitazione, li tornino e sia li il centro della propria vita come sopra detto.
Nella  legge regionale mi pare che invece , oltre la residenza, impongano anche la "dimora stabile" cioè che la persona rimanga nell'abitazione fisicamente... cosa impossibile da provare, perché non esiste, in anagrafe, alcun certificato sulla dimora...
Quindi a questo punto cosa mi conviene fare? Un'avvio procedimento senza sospensione dell'attività facendo conformare la posizione alla persona facendomi magari fare una dichiarazione che nel periodo di apertura del B&B lei dimora lì o ciò non è possibile considerato che (probabilmente) per dimora abituale si intende proprio la residenza?

riferimento id:28415

Data: 2015-08-23 14:29:58

Re:B&B e accertamento residenza negativo


Egregio Dott. Maccantelli la ringrazio per la cortesee competente risposta.
Ho ancora qualche dubbio causato dal gioco di parole del legislatore regionale; basta guardare il concetto di residenza anagrafica che in pratica significa dimora abituale, dove uno ha la sede dei propri affetti e relazioni familiari e sociali; la residenza non è però legata alla presenza fisica per tutto l'anno nell'abitazione, sono ammessi spostamenti per lavoro, viaggi ecc, l importante è che l anagrafe accerti che la persona/le persone che hanno dichiarato la residenza in una determinata abitazione, li tornino e sia li il centro della propria vita come sopra detto.
Nella  legge regionale mi pare che invece , oltre la residenza, impongano anche la "dimora stabile" cioè che la persona rimanga nell'abitazione fisicamente... cosa impossibile da provare, perché non esiste, in anagrafe, alcun certificato sulla dimora...
Quindi a questo punto cosa mi conviene fare? Un'avvio procedimento senza sospensione dell'attività facendo conformare la posizione alla persona facendomi magari fare una dichiarazione che nel periodo di apertura del B&B lei dimora lì o ciò non è possibile considerato che (probabilmente) per dimora abituale si intende proprio la residenza?
[/quote]

CONCORDO CON MARIO.
A differenza della maggior parte delle altre norme regionali la Puglia non fa espresso riferimento alla RESIDENZA ANAGRAFICA e questo apre vari scenari:
1) possibilità di esercizio anche in immobile dove non si ha la residenza (in pratica potrei svolgere il B&B nella seconda casa dove dimoro abitualmente l'estate ma nella quale non ho la residenza).
2) concordo che la residenza è PRESUNZIONE di dimora stabile (quindi non occorrono ulteriori accertamenti)
3) anche se residenza implica dimostra stabile non vale viceversa ...

QUINDI:
- se hai verificato che il soggetto non ha la residenza nell'immobile dove avvia il B&B a mio avviso NON PUOI intervenire sulla scia, nemmeno chiedendo conformazione, ma devi chiedere accertamento alla POLIZIA LOCALE in merito alla dimora abituale (concetto che sono abituati a verificare in sede di controllo anagrafico).
- se l'accertamento è positivo ok
- se negativo interverrai allora, anche oltre i 60 giorni (in quanto si tratta, FORMALMENTE, di carenza iniziale ma anche di possibile di perdita successiva dei requisiti, che legittima l'intervento anche dopo i 60 giorni della 241).

riferimento id:28415

Data: 2015-08-24 06:27:20

Re:B&B e accertamento residenza negativo

Egregio Dottore con che tipo di provvedimento dovrei intenrvenire?
Annullamento SCIA o avvio di procedimento?

riferimento id:28415

Data: 2015-08-24 17:20:27

Re:B&B e accertamento residenza negativo


Egregio Dottore con che tipo di provvedimento dovrei intenrvenire?
Annullamento SCIA o avvio di procedimento?
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Come ti dicevo, a mio avviso in questa fase NON puoi/devi intervenire con nessun provvedimento nè vi è necessità di un avvio del procedimento per chiedere alla polizia locale accertamenti.
Invia la nota alla polizia e chiedi verifica sulla dimora abituale. Se emergono elementi specifici e concreti potrai procedere o con la dichiarazione di inefficacia diretta (senza avvio) o con avvio del procedimento .... ma lo vediamo in base agli elementi che trovi.

riferimento id:28415
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