salve, :)
avrei da provi queste domande:
1) alla morte del titolare di una farmacia privata, gli eredi devono comunicare la gestione provvisoria o gestione ereditaria? o basta che comunichino il nuovo direttore responsabile a seguito del decesso?
2)la trasformazione della gestione ereditaria deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione (entro un anno dalla data della morte del titolare)?
3)nel caso che l'erede abbia i requisiti per la prosecuzione dell'attività, l'interessato presenta una comunicazione di trasformazione della gestione ereditaria e viene rilasciata una nuova autorizzazione?
4)nel caso che non sia in possesso dei requisiti, deve cedere la farmacia sempre entro i 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione, la nuova gestione deve presentare una richiesta di subentro al quale segue il rilascio di una autorizzazione?.
Vi ringrazio ;)
L’art. 12, ultimo comma della legge 475/68 dispone:
[i]Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.[/i]
Su questo si innesta l’art. 7 della legge 362/1991
[i]1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata (17).
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall' articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni
[...]
9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell' articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (24).
11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.[/i]
Decorsi i termini indicati, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene dichiarata vacante e assegnata secondo le procedure pubbliche vigenti.
Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci, nel termine perentorio di sei mesi.
Ove non siano effettuati i trapassi (subingressi/trasferimenti) delle farmacie entro i termini stabiliti dalla legge il titolare o gli eredi saranno dichiarati decaduti. In sede di trasfrimento sarà rilasciata nuova autorizzazione.
Vedi qua per una sintesi:
http://www.asl.como.it/infofarma/upload/gestione%20provvisoria%20farmacia%20eredi.pdf