Abbiamo accertato che in un determinato sito "espositivo", ad un cliente che ha fatto richiesta di poter acquistare un oggetto, gli è stato risposto che l'acquisto non poteva avvenire presso il sito stesso, proprio perché espositivo; peraltro, detto oggetto sarebbe stato fatto portare presso un negozio posto a pochi metri dal sito espositivo.
Qui il cliente ritirava la marce, dopo averla pagata ed otteneva, quale attestazione della compravendita, uno scontrino fiscale ove era indicato l'indirizzo del sito espositivo, anziché del negozio.
A parere di questo ufficio, l'acquisto, sebbene perfezionatosi presso il negozio, è iniziato presso il sito espositivo (ubicato su area demaniale marittima) e dunque, tale attività andava a configurarsi come vendita su area pubblica in carenza di titolo. In buona sostanza e a parere di chi scrive, il sito espositivo è stato trasformato in una sorta di estensione dell'attività commerciale e quindi, si è andata ad eludere la sua destinazione d'uso; semplicemente, consentendo al potenziale cliente di scegliere la merce da acquistare presso il sito espositivo, per poi andarla a pagare presso il negozio dove viene ritirato lo scontrino.
Altri, sostengono, che l'[b]acquisto[/b] avviene attraverso lo scambio reale della cosa e del prezzo, sicché si può sostenere che vi sia stata attività di vendita [u]solo ed esclusivamente laddove vi sia stato questo scambio[/u].
Chi scrive, come si sarà compreso dalla premessa, è di tutt'altro avviso e, se questo è condivisibile, in generale, per il caso di specie, quella modalità di acquisto (che inizia nel sito espositivo e termina nel negozio) è meramente elusiva della limitazione che la destinazione d'uso del locale impone (espositivo).
Che ne pensate? Grato se citate qualche utile precedente, in un senso o nell'altro.
Grazie.
E' a mio avviso condivisibile quanto da voi sostenuto: secondo l'art. 1376 del Codice Civile i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata si perfezionano per effetto del consenso legimamente manifestato dalle parti; basta quindi che il venditore esponga una o più cose in vendita e che l'aquirente scelga una di esse, accettando di pagare il realtivo prezzo (di regola anch'esso reso visibile con apposite etichette) che la vendita si perfeziona, a prescindere dall'effettiva consegna materiale (scambio) della cosa e del corrispettivo in denaro (prezzo).
La proprietà della cosa si trasferisce per effetto del consenso; la consegna della cosa ed il pagamento del prezzo sono invece obblighi ulteriori che sorgono a carico del venditore e dell'acquirente successivamente alla conclusione del contratto (art. 1476, 1°c. n. 1 del C.C. e art. 1498 1°c del C.C.).
L'invenzione di "siti espositivi" è stato da sempre lo stratagemma utilizzato dalle Concessionarie auto per eludere l'applicazione delle norme che, nel settore del commercio al dettaglio in sede fissa (D.lgs 114/1998) disciplinano il computo delle superfici di vendita.
Si era soliti sostenere che i saloni (solitamente di notevoli dimensioni) ove erano esposte le auto, non dovevano considerarsi come aree di vendita, ma solo come aree di esposizione, perche detta vendita effettivamente avveniva altrove, ossia nell'ufficio ove avveniva la firma dei documenti e la consegna totale o parziale del corrispettivo; in tal modo si cercava di far applicare la normativa più favorevole prevista per gli esercizi di piccole dimensioni (i c.d. esercizi di vicinato).
L'invenzione di aree espositive non ha ragione di essere, perchè in dette aree avvengono attività che si configurano come attività di vendita a tutti gli effetti: in dette aree, liberamente accessibili ai clienti, il venditore o i suoi addetti, illustrando le caratteristiche delle auto poste in vendita, svolgono attività propedeutiche e complementari alla conclusione dei relativi contratti, conclusione che ha luogo nel momento in cui l'acquirente dichiara di scegliere una delle auto esposte.
Si deve considerare che le automobili sono sempre beni mobili che si trasferiscono con il semplice consenso, e per i quali non è necessario un consenso manifestato per iscritto con la firma dei relativi documenti; la firma dei documenti e la sua autentica da parte di un Notaio serve solo per la regolarità del trasferimento e per l'esecuzione delle formalità relative al Pubblico Registro Automobilistico.
Grazie! :)
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Abbiamo accertato che in un determinato sito "espositivo", ad un cliente che ha fatto richiesta di poter acquistare un oggetto, gli è stato risposto che l'acquisto non poteva avvenire presso il sito stesso, proprio perché espositivo; peraltro, detto oggetto sarebbe stato fatto portare presso un negozio posto a pochi metri dal sito espositivo.
Qui il cliente ritirava la marce, dopo averla pagata ed otteneva, quale attestazione della compravendita, uno scontrino fiscale ove era indicato l'indirizzo del sito espositivo, anziché del negozio.
A parere di questo ufficio, l'acquisto, sebbene perfezionatosi presso il negozio, è iniziato presso il sito espositivo (ubicato su area demaniale marittima) e dunque, tale attività andava a configurarsi come vendita su area pubblica in carenza di titolo. In buona sostanza e a parere di chi scrive, il sito espositivo è stato trasformato in una sorta di estensione dell'attività commerciale e quindi, si è andata ad eludere la sua destinazione d'uso; semplicemente, consentendo al potenziale cliente di scegliere la merce da acquistare presso il sito espositivo, per poi andarla a pagare presso il negozio dove viene ritirato lo scontrino.
Altri, sostengono, che l'[b]acquisto[/b] avviene attraverso lo scambio reale della cosa e del prezzo, sicché si può sostenere che vi sia stata attività di vendita [u]solo ed esclusivamente laddove vi sia stato questo scambio[/u].
Chi scrive, come si sarà compreso dalla premessa, è di tutt'altro avviso e, se questo è condivisibile, in generale, per il caso di specie, quella modalità di acquisto (che inizia nel sito espositivo e termina nel negozio) è meramente elusiva della limitazione che la destinazione d'uso del locale impone (espositivo).
Che ne pensate? Grato se citate qualche utile precedente, in un senso o nell'altro.
Grazie.
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Condivido quanto detto da Nicola ... anche se, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa dovrete avere elementi "forti" che accertino che il contratto si è perfezionato presso il sito espositivo (e consiglio con riferimento a più clienti, non per un caso isolato).
Il fatto che il contatto sia avvenuto nel sito espositivo è un indizio. Il fatto che l'acquisto sia avvenuto dopo pochi minuti è altro indizio. Lo scontrino con indicato il sito è ulteriore indizio.
Questi tre indizi sono gravi, precisi e concordanti ed a mio avviso fondano un accertamento.
RIPETO: meglio avere 2/3 accertamenti per procedere poi con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive.
Certo!
Grazie.