La "vendita", con offerta libera, di alimenti a cura di Associazione senza scopo di lucro richiede comunque la S.C.I.A. per l'aspetto igienico-sanitario? Sia nel caso in cui la vendita si svolga su suolo pubblico, che su suolo privato?
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La "vendita", con offerta libera, di alimenti a cura di Associazione senza scopo di lucro richiede comunque la S.C.I.A. per l'aspetto igienico-sanitario? Sia nel caso in cui la vendita si svolga su suolo pubblico, che su suolo privato?
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La normativa sanitaria ESCLUDE adempimenti se la vendita avviene IN AMBITO PRIVATO.
Una associazione che operi invece con offerta al pubblico generico esula dall'ambito privato e quindi, anche se non presenta adempimenti per la parte amministrativa, è tenuta alla NOTIFICA SANITARIA sia se opera su area privata che nel caso in cui operi sul suolo pubblico.
Il reg. CE 178/2002 (stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare) è l'antesignano del Reg. CE 852/04.
Il Reg. Ce 178/02 definisce l'immissione sul mercato dei prodotti come[i] la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, [b]comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento[/b], di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;[/i]
Quindi, tutto ciò che è offerta al pubblico di alimenti deve essere effettuata nel rispetto della sicurezza alimentare anche quando non si configura un vero e proprio commercio al dettaglio.