Data: 2015-08-19 07:52:26

Precari della scuola: la sentenza del TAR Lazio che salva i "congelati"

Precari della scuola: la sentenza del TAR Lazio che salva i "congelati"

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del [color=red][b]TAR Lazio Roma Sez. III bis del 18.8.2015 n. 10847,[/b][/color]

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Davanti alla Sezione Terza bis del TAR Lazio è stata decisa la controversia che vede una pluralità di docenti precari che aspirano da svariati anni ad ottenere l’abilitazione all’insegnamento, ciascuno nella classe di concorso per cui ha il titolo di studio valido. Essi, per conseguire l’abilitazione si sono iscritti nell’a.a. 2007/08 al IX ciclo della SSIS, ma poi - per diversi motivi (dottorato di ricerca, motivi di lavoro, ecc.) non hanno potuto frequentarla, congelando dunque la loro iscrizione. Confidavano nel X ciclo che si sarebbe dovuto svolgere l’anno dopo, ma la riforma Gelmini ha bloccato le SSIS e quindi i ricorrenti non hanno potuto abilitarsi. Nelle more, però, di un complessivo processo di riforma della formazione e del reclutamento dei docenti, il MIUR ha emanato il decreto n. 249 del 10.09.2010, con cui ha previsto un regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24.12.07 n. 244”. Con il regolamento il MIUR ha disciplinato dei percorsi formativi – i c.d. Tirocini Formativi Attivi (TFA) – gestiti e organizzati dalle Università, finalizzati alla formazione degli insegnanti, al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e dunque all’immissione nei ruoli dei docenti in base al fabbisogno annuo stabilito dal MIUR. L’art. 15 comma 17 del decreto n. 249/2010 ha previsto che questi docenti avrebbero potuto conseguire l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione alla SSIS attraverso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, senza dover nemmeno sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti, anche in soprannumero rispetto al numero massimo dei docenti previsti nei TFA. I ricorrenti, dunque, si sono tutti abilitati con i TFA. Il MIUR, come ogni anno, ha emanato il D.M. 27.06.2013 n. 572 per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, prevedendo, all’art. 2 una disposizione che prevede lo scioglimento della riserva da parte dei docenti di cui all’art. 15 comma 17 del D.M. n. 249/2010, iscritti in soprannumero ai percorsi TFA al fine di completare il percorso intrapreso presso le soppresse SSIS e che avrebbero conseguito l’abilitazione anche successivamente al termine della presentazione della domanda (in ragione del ritardo con cui sono stati attivati alcuni corsi di TFA). Al riguardo, nello stesso art. 2, si precisa che potevano sciogliere la riserva solo i docenti iscritti nell’a.a. 2007/08 alle SSIS e che erano inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento alla data di pubblicazione definitiva delle medesime, in applicazione dell’art. 5 bis della legge 169/08 e del D.M. n.42/09 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011.. Le domande di alcuni ricorrenti, che hanno presentato istanza di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ai vari USR – Uffici provinciali, sono state rigettate. Il legislatore ha escluso dalla fattispecie coloro che, come i ricorrenti, si sono iscritti al IX corso della SSIS, ma non lo hanno frequentato (per i più svariati motivi, lo svolgimento di un dottorato di ricerca, motivi personali, ecc.), congelandolo. Stavano invece frequentando il TFA che li avrebbe portati, di lì a pochi giorni, ad ottenere l’abilitazione, come infatti poi è stato. Così ricostruito il quadro normativo, il TAR Lazio ha esaminato la posizione dei ricorrenti – che non sono stati presi in considerazione per l’iscrizione con riserva nelle GAE in quanto non frequentanti la SSIS nell’a.a. 2007/2008 e che non avevano potuto frequentare tale Scuola di specializzazione perché “congelati”, in quanto contestualmente ammessi a dottorati di ricerca – non sono stati neppure considerati per l’iscrizione definitiva alla GAE in quanto non iscritti con riserva nelle medesime graduatorie. Nella sostanza, con il decreto ministeriale n. 572 del 2013 sono stati tenuti definitivamente fuori dal percorso formativo immaginato in continuità tra SSIS e GAE, pur essendo stati ammessi a suo tempo alla Scuola di specializzazione, ma non alla relativa frequenza in quanto “congelati” per la contestuale frequenza del dottorato di ricerca. Il TAR Lazio Roma Sez. III bis con sentenza del 18.8.2015 n. 10847 ha ritenuto fondato il ricorso presentato dai docenti precari nella parte in cui censura l’irragionevolezza e la disparità di trattamento. In particolare, ad avviso del giudice capitolino, tali aspetti emergono in modo evidente laddove si consideri che, nel definire la platea dei soggetti aventi pieno titolo all’iscrizione nella GAE, essa viene ristretta ai soli insegnati già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, senza invece considerare la categoria – assimilabile sotto il profilo della provenienza e dell’equivalenza (dove non della prevalenza) curricolare – di coloro che, come i ricorrenti, pur ammessi alla SSIS, non hanno potuto frequentarla per concomitante frequenza di un dottorato di ricerca e che sono rimasti in permanenza in tale condizione di “congelamento” per la successiva mancata attivazione delle stesse scuole (nella specie nell’a.a. 2008/2009). Il tutto in un contesto nel quale non era dato prevedere la data di attivazione dei tirocini formativi attivi, avvenuta nei fatti solo molti anni dopo e all’esito dei quali gli stessi ricorrenti hanno conseguito l’abilitazione per le medesime classi di concorso nell’a.a. 2012/2013. Aspetto quest’ultimo che accentua ancora di più la disparità di trattamento nel confronto tra ammessi alla odierna domanda di iscrizione, in quanto già iscritti con riserva anche ove, in ipotesi, ancora non abilitati, ed esclusi, come la ricorrente, ancorché ormai abilitati. Infine, per ciò che concerne l’irragionevolezza della disposizione, risalta la mancanza di una chiara logica idonea, nello stabilire un asse di continuità tra SSIS e GAE, a fondare in modo ragionevole l’esclusione in parola come predicato necessario di quella premessa. Il TAR ha, quindi, annullato il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 572 del 27 giugno 2013, nella parte in cui non consente anche l’iscrizione alle GAE dei ricorrenti, nonché i provvedimenti con i quali gli Uffici Scolastici abbiano rigettato le domande di iscrizione nelle G.A.E. dei ricorrenti.

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