scia, per trasferimento sede per attività di acconciatore, presentata in ritardo.
Deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 5 della legge 174/2005
scia, per trasferimento sede per attività di acconciatore, presentata in ritardo.
Deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 5 della legge 174/2005
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Certo, l'esercizio nei nuovi locali prima della scia è SENZA TITOLO e quindi sanzionabile entro 90 giorni dall'accertamento (che può avvenire anche in via indiretta tramite testimonianze, dichiarazioni, scontrini fiscali ecc...)