Data: 2015-08-18 07:21:18

Attestati regionali discipline bio-naturali non qualificanti

Regione conferma che per l'esercizio dell'attività non è necessario possedere specifici requisiti professionali e che gli stessi non sono abilitanti ad alcuna professione regolamentata.


BURL Serie Ordinaria n. 34 - Martedì 18 agosto 2015
D.d.u.o. 30 luglio 2015 - n. 6490
Approvazione del nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «Quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il repertorio
nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze


2.5 SEZIONE COMPETENZE DISCIPLINE BIO-NATURALI
Le competenze indipendenti in discipline bio-naturali non trovano correlazione nei 24 settori economico professionali del Repertorio Nazionale e pertanto sono collocate in una sezione specifica del QRSP.
La Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 2 "Norme in materia di discipline bio-naturali" intende “.. valorizzare l’attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano”. Per realizzare tali finalità, la Regione si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico, che, in accordo con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, ha esercitato il proprio ruolo di proponente, individuando competenze indipendenti relative alle discipline bio-naturali, approvate dalla Sottocommissione CRPLF di aggiornamento QRSP.
Ogni competenza indipendente afferisce ad una specifica disciplina bio-naturale.
I percorsi formativi che rilasciano attestati di competenza regionali in discipline bio-naturali possono essere avviati esclusivamente da enti accreditati al sistema regionale di IFP, iscritti al Registro degli enti di formazione accreditati in discipline bio-naturali, gestito dal Comitato Tecnico Scientifico.
[b]Tali attestati non sono abilitanti all’esercizio di alcuna professione regolamentata.[/b]

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