"Edificio predisposto alla banda larga" - dal 1 luglio le nuove regole
Dal 1 luglio i nuovi edifici e quelli ristrutturati dovranno essere predisposti per la BANDA LARGA
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[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.[/b][/color]
Art. 135-bis. (( (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici). ))
((1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande
di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015
devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio
passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi
installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita' in
fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si
applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che
richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica
multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle
installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di
accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili
che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e
di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto
terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di
autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono
essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si
applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di
ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso
di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si
intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno
dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti
pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con
l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di
accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo
possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della
vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di
'edificio predisposto alla banda larga'. Tale etichetta e' rilasciata
da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma
2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto
dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3)).
[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche. [/b][/color]
Art. 91 Limitazioni legali della proprieta'
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui
all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono
passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra
delle proprieta' pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di
edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a
prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi all'appoggio
di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condutture, fili o
qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprieta' occorrente
per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei
condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere
collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo
la sua destinazione.
4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio
nell'immobile di sua proprieta' del personale dell'esercente il
servizio che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione,
riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo
della rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere a tutte le
parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e
manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili
apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il
diritto di accesso e' consentito anche nel caso di edifici non
abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha
l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a
proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento
nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la
riparazione di eventuali danni arrecati.
((4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo
della rete in fibra ottica, puo' installare a proprie spese gli
elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi
aerei di altri servizi di pubblica utilita' sia esterni sia interni
all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito
che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore
dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si
applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis)).
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non e'
dovuta alcuna indennita'.
6. L'operatore incaricato del servizio puo' agire direttamente in
giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al
passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
[size=18pt][b]APPROFONDIMENTI[/b][/size]
http://www.casaeclima.com/ar_23297__obbligo-banda-larga-luglio-edifici-nuovi-ristrutturazioni-rilevanti.html
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4442:nuovi-edifici-con-banda-ultralarga-obbligatoria-alcune-problematiche-emergenti&catid=154:pubblica-amministrazioneenti-locali
http://www.un-industria.it/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=X2&gsPagTyp=21&gsMnuNav=01M:100,01L:1,01C:1,02M:0,02L:0,02C:1,&fInfCod=34808&fPagTypOri=1
http://greenpro.it/news/1%20luglio%202015%20obbligo%20banda%20larga.html