PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE PER CHI RISIEDE FUORI DAL CAPOLUOGO DEL COMUNE E CORRESPONSIONE DEL COSTO BIGLIETTO DEL MEZZO PUBBLICO ANCHE SE NON UTILIZZATO
Enrica Daniela Lo Piccolo
Deliberazione n. 118/2015/PAR della Sezione Controllo Emilia-Romagna.
Il Sindaco di un Comune della Provincia di Bologna ha inoltrato alla Corte dei Conti una richiesta di parere, avente ad oggetto l’art. 84, comma 3, del Tuel, recante la disciplina del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori degli enti locali, che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, per partecipare alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi, nonché per la lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
La citata norma prevede specificatamente che "Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.
In particolare, viene domandato:
1. “se sia consentito…rimborsare un importo corrispondente al costo del biglietto del mezzo pubblico (anche prevedendo ciò con atto regolamentare) laddove il mezzo di trasporto pubblico non sia concretamente utilizzabile per la mancanza o l’estrema disagevolezza dei collegamenti degli orari interessati”;
2. “se tale diritto competa all’amministratore residente in una frazione del Comune”.
La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna deliberazione n. 118/2015/PAR del 10.7.2015 ha dato risposta positiva al primo quesito relativo alla possibilità di rimborsare legittimamente un importo corrispondente al costo del biglietto del mezzo di trasporto pubblico, laddove quest’ultimo non sia concretamente utilizzabile.
Tale soluzione, ad avviso della Corte, è conforme al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza contabile, secondo il quale è possibile il rimborso dei costi sostenuti per l’utilizzo del proprio veicolo, tenuto conto degli oneri che l’ente pubblico avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto, in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici. Nella stessa direzione si muove la deliberazione n. 65 del 10 aprile 2015.
In quest’ultimo caso, il Presidente della Provincia di Parma, aveva inoltrato alla Sezione di Controllo Regione Emilia Romagna una richiesta di parere in ordine alla possibilità di applicare il comma 13 dell’art.77 bis del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla l.6 agosto 2008 n.133 (che prevede un rimborso forfettario per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro) alle spese di viaggio sostenute - in caso
di utilizzo del mezzo proprio - dagli amministratori di cui all’art.1 comma 84 del l.56/2014 che risiedano fuori del capoluogo del comune ove ha sede l’ente ed ivi si rechino in occasione della partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari. Viene, quindi, richiesto se risulti corretto rimborsare agli amministratori soltanto gli oneri che, in concreto, avrebbe sostenuto l’ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo da parte degli stessi dei mezzi pubblici.
La Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 65/2015/PAR del 10.4.2015 ha in via preliminare effettuato una breve ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In particolare l’art.1, comma 84, della legge n.56/2014 dispone che “Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito”. Inoltre, con successivo periodo introdotto dall’art.23, comma 1, lett.f-bis) del d.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito,con modificazioni, dalla l.11 agosto 2014, n.114, è stato ulteriormente puntualizzato che “Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico”. In proposito, il richiamato art.84 del Tuel, al comma 3 prevede che “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”. Pertanto, già secondo un’interpretazione letterale del quadro normativo, che richiama il criterio dell’effettività della spesa da rimborsare, ad avviso della Corte dei Conti non risulta plausibile un rimborso di tipo forfettario (nella misura pari a un quinto del costo di un litro di benzina) anche nell’ipotesi prevista al comma 3 dell’art.84 del Tuel. La giurisprudenza contabile si è ampiamente soffermata sulla fattispecie di cui al comma 1 dell’art.84 del tuel, afferente le spese di viaggio sostenute dagli amministratori in ragione del loro mandato, per cui il rimborso nella misura dell’ indennità chilometrica prevista dall’art.8 della l.417/1978 è precluso, ai sensi dell’art.2 del d.m. del 4 agosto 2011.
Circa la fattispecie prevista dal comma 3, dell’art.84, del tuel, la giurisprudenza contabile ha affermato, in conformità al dato letterale della norma, che “Il rimborso è dovuto per le sole spese di viaggio … Sono rimborsabili solo le spese effettive e non anche quelle determinate in modo forfettario. E’ rimasto, dunque, il rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente” (c.f.r. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.377 del 20 agosto 2012). L’interpretazione letterale è confermata anche sotto il profilo teleologico per cui “la ratio sottesa agli interventi di
razionalizzazione della spesa realizzati dal legislatore con le novelle prima del 2007 e poi del 2010, è quella di ancorare i rimborsi ad elementi effettivi della spesa anziché a valori predeterminati. …” In conclusione, pertanto, la Sezione ritiene che in ordine al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori - in caso di utilizzo del mezzo proprio - per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari (Assemblea dei Sindaci, Consigli e Commissioni Consiliari), non sia applicabile il comma 13 dell’art.77 bis del d.l. 25 giugno 208, n.112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n.133 secondo il quale “Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina”. Il criterio dell’effettività della spesa oggetto di rimborso che esclude ogni forfettizzazione è prescritto sia dall’interpretazione teleologica della fattispecie sia da quella letterale del novellato comma 84 dell’art.1 della l.56/2014, che effettua un esplicito rinvio all’art.84 del tuel e, pertanto, al rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute dagli amministratori per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi. Peraltro, anche nell’ipotesi delle spese di viaggio degli amministratori che risiedono fuori del capoluogo dell’ente per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari, resta valido il principio affermato dalla giurisprudenza contabile inerente i criteri di rimborso dei costi sostenuti per l’utilizzo del mezzo proprio che “dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa … e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto. Quanto sopra anche al fine di evitare i rischi “ … del ricorso a soluzioni applicative che pur formalmente rispettose delle norme si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame (ridurre i costi degli apparati amministrativi) …”.
Sulla seconda richiesta che riguarda la possibilità di riconoscere il diritto al rimborso delle spese di viaggio all’amministratore residente fuori del capoluogo del comune, la Corte dei Conti ha richiamato il precedente costituito dal parere reso dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 105 del 14 settembre 2010.
In particolare, con detta pronuncia la citata Sezione ha evidenziato che “Il capoluogo è il centro abitato di maggiore importanza di una circoscrizione amministrativa (comune, provincia, regione), in cui hanno sede gli organi centrali della circoscrizione” e, ai sensi del citato art. 84, comma 3, ha giudicato legittimo il rimborso delle spese di viaggio, in favore degli amministratori che risiedono nei minori centri abitati del comune, sostenute per raggiungere la sede dell’ente (la quale, normalmente, insiste nel capoluogo).
Quanto sopra, conclude la Corte dei Conti, nel rispetto dei limiti fissati dal legislatore statale, il quale ammette il rimborso per le sole partecipazioni alle sedute degli organi assembleari ed
esecutivi, nonché “per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.