[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE[/b]
CIRCOLARE 4 agosto 2015, n. 24
[color=red][b]Dematerializzazione dello speciale ordine di pagamento rivolto al
tesoriere per il pagamento di somme dovute in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali aventi efficacia
esecutiva, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30 - Caratteristiche e modalita' di emissione. (15A06391) [/b][/color]
(GU n.189 del 17-8-2015)
Vigente al: 17-8-2015
[img]http://www.rgs.mef.gov.it/export/system/modules/it.eng.rgs/resources/logo_MEF-RGS.jpg[/img]
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Roma
Alle Amministrazioni Centrali dello Stato - Loro Sedi
Al Consiglio di Stato - Roma
Alla Corte dei Conti - Roma
All'Avvocatura Generale dello Stato - Roma
Agli Uffici Centrali di Bilancio presso le Amministrazioni Centrali
dello Stato - Loro Sedi
Alle Ragionerie Territoriali dello Stato - Loro Sedi
All'Agenzia delle Entrate - Roma
All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Roma
All'Agenzia del Demanio - Roma
e p.c.
Alla Banca d'Italia - Roma
Al Dipartimento del Tesoro - Sede
Al Dipartimento delle Finanze - Roma
Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei
Servizi - Sede
Premessa.
Nella circolare n. 24/RGS del 27 agosto 2014, si e' rappresentato
come, in via generale, non puo' essere esclusa la circostanza per cui
un'Amministrazione dello Stato risulti temporaneamente
impossibilitata a dare corso a un pagamento, sancito da un
provvedimento giurisdizionale o da un lodo arbitrale avente efficacia
esecutiva, per la momentanea carenza di disponibilita' finanziarie
nel pertinente capitolo di spesa. In una siffatta evenienza, per il
doveroso rispetto dei diritti del creditore riconosciuti in sede
contenziosa, la vigente normativa consente, in presenza di
determinati presupposti, al dirigente responsabile di emettere uno
speciale ordine di pagamento rivolto alla tesoreria dello Stato
(servizio svolto ex lege dalla Banca d'Italia, indicata nel prosieguo
anche soltanto come 'tesoreria'), con il quale chiede alla stessa di
effettuare il pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa
della regolarizzazione contabile che avverra' non appena saranno rese
disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo.
Nella medesima circolare n. 24/RGS, inoltre, si e' dato conto dei
presupposti che legittimano l'emissione dello speciale ordine di
pagamento, cosi', previa illustrazione del quadro normativo di
riferimento, si e' schematizzato il relativo 'ciclo di vita',
procedendo a fornire indicazioni sull'attivazione e regolazione di
tale speciale ordine - con la puntuale declinazione delle modalita'
inerenti a un'Amministrazione centrale e a un'Amministrazione
periferica dello Stato, nonche' alle Agenzie fiscali e ai commissari
ad acta - sui profili di regolazione contabile, sui procedimenti di
monitoraggio e controllo e, infine, sulle possibili ipotesi di
responsabilita'.
In proposito, allo scopo di semplificare, informatizzare e
dematerializzare l'intero processo inerente all'emissione dello
speciale ordine di pagamento di cui trattasi, e' stato adottato dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze il decreto 24 giugno 2015
(d'ora in avanti, semplicemente, «decreto ministeriale»), pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 172 del 27 luglio 2015, con il quale sono
state dettate le regole concernenti le modalita' di emissione e le
caratteristiche dello speciale ordine di pagamento informatico (di
seguito, anche «SOP informatico») rivolto alla tesoreria per il
pagamento di somme dovute in esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva.
Cio' premesso, con la presente circolare si dettano le istruzioni
operative inerenti alle caratteristiche e alle modalita' di emissione
del SOP informatico, mentre restano confermati interamente i
contenuti afferenti alla disciplina giuridica dello speciale ordine
di pagamento, comuni sia a quello cartaceo sia a quello informatico,
descritti nella richiamata circolare n. 24/RGS del 2014.
In particolare, lo scopo perseguito e' di illustrare gli elementi
innovativi introdotti con la procedura di dematerializzazione del SOP
informatico e di fornire le necessarie istruzioni, affinche' la
procedura sia applicata in modo univoco e corretto.
1. Aspetti generali.
A partire dal 1° settembre 2015, gli speciali ordini di pagamento,
in attuazione del decreto ministeriale, saranno trasmessi, a seconda
dei casi, alle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) o agli
Uffici Centrali di Bilancio (UCB) competenti (complessivamente
indicati anche come 'sistema delle ragionerie' oppure 'uffici di
controllo'), per il controllo preventivo e, successivamente, alla
Banca d'Italia, soltanto per via telematica mediante evidenze
informatiche firmate digitalmente.
In attuazione del medesimo decreto ministeriale, sul sistema per la
gestione integrata della contabilita' economica e finanziaria
(SICOGE) saranno rese disponibili le nuove procedure, realizzate in
modo coordinato con la Banca d'Italia, che consentono, appunto,
l'emissione dei SOP informatici firmati digitalmente, per il
successivo invio telematico agli uffici appartenenti al sistema delle
ragionerie, al fine dell'attivazione della fase di controllo
preventivo.
Si evidenzia come il possesso di un dispositivo di firma digitale
valido e' elemento determinante per l'utilizzo di tali procedure e
che il certificato di firma digitale ha una scadenza oltre la quale
non e' piu' utilizzabile.
Cio' precisato, si sottolinea che ogni problema relativo
all'utilizzo del dispositivo di firma digitale impedisce
ineludibilmente l'emissione dei SOP informatici.
Il SOP informatico, quindi, e' inviato con flusso telematico da
SICOGE al sistema per la gestione delle spese (da qui in avanti, in
breve, 'SPESE'), sul quale gli uffici appartenenti al sistema delle
ragionerie e competenti al controllo preventivo, accertata la
titolarita' del soggetto emittente, potranno registrare il SOP
informatico pervenuto e firmarlo digitalmente, consentendo il
successivo inoltro alla Banca d'Italia.
Dal canto suo, la Banca d'Italia effettuera' il pagamento del SOP
informatico a favore del beneficiario e con flusso firmato
digitalmente, secondo le modalita' stabilite nel protocollo di
colloquio stipulato tra la stessa Banca d'Italia e il Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, inviera' le informazioni di
rendicontazione sui SOP informatici rese disponibili e consultabili
su SPESE e su SICOGE.
E' appena il caso di esporre come la nuova procedura informatica
rendera' disponibili maggiori informazioni relative all'iter e
all'esito dei SOP informatici.
Di seguito, in appositi paragrafi, sono illustrati gli elementi
innovativi in merito alle attivita' propedeutiche all'avvio delle
nuove procedure e ai dati richiesti per l'emissione dei SOP
informatici. Sono inoltre descritti gli aspetti procedurali con le
informazioni relative all'iter e all'esito dei SOP informatici e sono
fornite indicazioni sul rinnovo del pagamento dei titoli non andati a
buon fine.
I dettagli di natura prettamente operativa sono contenuti, per le
Amministrazioni, nel manuale relativo alle funzioni del sistema
informativo SICOGE che sara' reso disponibile ai presidi competenti
all'avvio in esercizio della nuova procedura e, per gli uffici di
controllo, nelle istruzioni relative alle funzioni realizzate sul
sistema SPESE, pubblicate nella sezione «Documentazione».
Con l'occasione si segnala, infine, che nulla e' innovato riguardo
ai pagamenti urgenti di cui all'art. 159 delle Istruzioni sul
Servizio di Tesoreria dello Stato (I.S.T.), approvate con decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale supplemento ordinario n. 160 del 16 luglio
2007. Detti pagamenti, contabilizzati dalla Banca d'Italia in conto
sospeso collettivi, continuano a essere disposti con le procedure di
cui al citato art. 159 e, data la loro peculiarita', non sono
interessati dal processo di innovazione realizzato con il progetto
relativo ai SOP informatici.
2. Attivita' propedeutiche all'avvio delle nuove procedure.
L'avvio delle nuove procedure informatiche, fissato al 1° settembre
2015, impone l'esecuzione di talune attivita' propedeutiche da parte
delle Amministrazioni e degli uffici interessati. In particolare, i
presupposti necessari sono:
a) connessione al sito di SICOGE, mediante il Sistema Pubblico di
Connettivita' (SPC), da parte degli uffici non ancora censiti sul
medesimo SICOGE;
b) esistenza sul SICOGE del codice ufficio emittente e delle
utenze necessarie sia all'inserimento dei dati del SOP informatico
sia alla firma digitale dello stesso.
In particolare, si richiama l'attenzione sulla necessita' di
censire gli uffici relativi ai funzionari delegati, titolari di
contabilita' speciali, che ancora non utilizzano il SICOGE.
Si ricorda che per la definizione delle utenze occorre indicare
nome, cognome, codice fiscale, codice ufficio SICOGE e, nel caso di
ordinatori secondari della spesa, il codice meccanografico RGS
attribuito al funzionario delegato.
c) Le predette attivita' sono svolte dall'amministratore di
sistema competente per ciascuna Amministrazione;
d) possesso, da parte del soggetto emittente il SOP informatico,
di un dispositivo di firma digitale, rilasciato a suo nome e
utilizzabile per la funzione di firma digitale sul sistema, da
effettuare con la sua personale utenza di SICOGE. Sotto il profilo
tecnico, con riferimento ai dispositivi di firma digitale ammessi, va
precisato che per esigenze di sicurezza il dispositivo di firma
dovra' essere costituito da una smart card o da un token USB,
rilasciati da uno dei certificatori accreditati presso l'Agenzia per
l'Italia Digitale. Non risponde, invece, ai necessari requisiti di
adeguatezza e sicurezza la generazione delle firme tramite l'utilizzo
di apparati HSM;
e) associazione dei conti di contabilita' speciale ai codici dei
funzionari delegati titolari delle stesse, a cura degli uffici
appartenenti al sistema delle ragionerie che verificheranno le
associazioni gia' esistenti e le inseriranno laddove non presenti su
SPESE. Si precisa che tale associazione e' condizione necessaria per
emettere il SOP informatico in sostituzione dell'ordinativo di
contabilita' speciale.
E' appena il caso di precisare che la mancanza anche solamente di
uno dei presupposti sopra indicati costituisce un elemento
assolutamente ostativo all'emissione del SOP informatico.
3. Dati richiesti per l'emissione dei SOP informatici.
I dati richiesti per l'emissione dei SOP informatici sono relativi
alla modalita' di estinzione indicata nel titolo, nonche' a
presupposti legittimanti l'emissione stessa.
In breve, si espone di seguito una sintetica rassegna, commentata
in modo essenziale, delle informazioni richieste, alcune aventi anche
valenza generale:
1) Esercizio finanziario: indica l'anno finanziario sul quale e'
emesso il SOP informatico;
2) Ragioneria destinataria: dato da valorizzare con il codice
dell'ufficio appartenente al sistema delle ragionerie che effettuera'
il controllo amministrativo e contabile del SOP informatico e il
successivo inoltro alla tesoreria;
3) Stato di previsione/appendice, capitolo e piano gestionale:
costituisce un elemento volto ad evidenziare l'imputazione della
spesa disposta con il SOP informatico in assenza di disponibilita'
finanziarie. Il capitolo di bilancio indicato deve essere,
ovviamente, attivo;
4) Contabilita' speciale: il numero della contabilita' speciale,
unitamente all'indicazione della tesoreria sulla quale e' aperta,
costituisce l'elemento per l'imputazione della spesa disposta con il
SOP informatico da un funzionario delegato di contabilita' speciale;
5) Amministrazione emittente: indica l'ufficio emittente. In caso
di emissione da parte di un funzionario delegato, e' richiesta
l'indicazione del codice meccanografico dello stesso. Per i
funzionari delegati di contabilita' speciale e' necessario
specificare anche il conto di contabilita' speciale di pertinenza;
6) Importo: va riportato l'importo preciso del pagamento, senza
arrotondamenti;
7) Provvedimento giurisdizionale o lodo arbitrale comportante
l'obbligo al pagamento di una somma di denaro: il campo va
valorizzato indicando il tipo di provvedimento (sentenza, ordinanza,
ecc.), il relativo numero identificativo, la data (in genere, quella
di deposito) e l'autorita' emanante;
8) Codice gestionale della spesa, CIG e CUP: in ottemperanza alla
disciplina vigente, vanno indicati il codice gestionale della spesa
e, ricorrendone i presupposti di legge, il codice identificativo di
gara-CIG, previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
il codice unico progetto-CUP, contemplato dall'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3;
9) Causale di pagamento: il campo sara' valorizzato nella parte
iniziale con l'indicazione del CIG, se esistente, e degli estremi del
provvedimento giurisdizionale. Dal punto di vista operativo, il
numero dei caratteri digitabili varia in funzione della modalita' di
estinzione indicata su ciascun SOP informatico;
10) Zona di intervento: va indicata la regione geografica che
beneficia prevalentemente dell'intervento correlato al pagamento. E'
possibile anche indicare, a seconda dei casi, «Estero» oppure
«Italia»;
11) Generalita' complete o la denominazione del creditore:
qualora il beneficiario del pagamento sia una persona fisica vanno
specificate le relative generalita', mentre nel caso di un soggetto
diverso dalla persona fisica va indicata la ragione sociale, per le
societa' di persone, e la denominazione per gli altri soggetti. Ad
ogni modo, deve essere riportato il relativo codice fiscale e, se
posseduto, anche il numero di partita IVA.
Dal punto di vista operativo, poi, si reputa utile fornire qualche
informazione aggiuntiva sulle specifiche modalita' di estinzione del
SOP informatico. Pertanto, schematicamente, si svolgono di seguito
alcune precisazioni:
pagamento con bonifico in conto corrente: come noto, si tratta di
una modalita' di estinzione conforme allo standard SEPA (Single Euro
Payments Area) utilizzabile per i pagamenti su conto corrente
bancario o postale. Nel campo dedicato all'importo e' possibile
digitare fino a 12 cifre intere e due decimali. Si rammenta che la
corretta indicazione dell'IBAN (International Bank Account Number) e'
obbligatoria. Per i conti correnti bancari aperti in paesi aderenti
all'area euro e' ancora necessario indicare anche il BIC (Bank
Identifier Code). La causale valutaria e il codice paese (ISO) vanno
indicati per i pagamenti su conti correnti esteri e per quelli sui
conti correnti nazionali intestati a soggetti non residenti;
pagamento a mezzo vaglia: il dato relativo al recapito del
beneficiario va valorizzato con il pertinente indirizzo. Puo' essere,
poi, indicato il destinatario del vaglia, nel caso in cui il
creditore richieda l'invio dello stesso ad un diverso destinatario,
per cui dovranno essere indicati sia il nome e cognome di
quest'ultimo sia l'effettivo indirizzo di destinazione;
pagamento in contanti: pagamento eseguito presso gli uffici
postali, mediante bonifico domiciliato. Si tratta di un bonifico per
il quale il SICOGE preimposta l'IBAN che identifica Poste Italiane
S.p.A., permettendo al beneficiario di riscuotere in contanti il
proprio credito presso qualsiasi ufficio postale sul territorio
nazionale. Elemento indispensabile per l'individuazione del pagamento
da parte di Poste Italiane S.p.A. e' il codice fiscale del
beneficiario riportato sul titolo. Si rammenta che le somme relative
ai SOP informatici non riscossi entro il secondo mese successivo a
quello di esigibilita' (da intendersi come data di invio del titolo
alla Banca d'Italia) sono versate sul conto corrente aperto presso la
tesoreria centrale intestato al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni-IGEPA (art. 96, comma 1, I.S.T.). Si
richiama l'attenzione sui predetti tempi di riscossione per una
corretta informativa ai creditori che scelgono il pagamento in
contanti.
4. Aspetti procedurali.
Quanto gli aspetti procedurali, e' opportuno sottolineare alcune
specificita' inerenti all'emissione dei SOP informatici.
Come previsto dal decreto ministeriale, il SOP informatico sara'
emesso sul SICOGE. Le nuove funzionalita' saranno correlate con la
rilevazione delle scritture di contabilita' integrata
economico-patrimoniale analitica di cui all'art. 6, comma 6, del
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
All'atto dell'emissione del SOP informatico, il SICOGE apre un
fascicolo elettronico, collegato all'eventuale fattura elettronica,
nel quale l'utente, mediante un'apposita funzione, potra' inserire la
documentazione inerente al titolo. Al momento dell'apposizione della
firma digitale sul SOP informatico, il titolo e il relativo fascicolo
saranno inviati al sistema SPESE e resi disponibili all'UCB o alla
RTS competente per il riscontro amministrativo e contabile.
All'esito positivo dei controlli, il SOP informatico sara'
registrato sul sistema SPESE e, dopo la validazione mediante firma
digitale da parte dell'UCB o della RTS, sara' inviato alla tesoreria
per il pagamento al beneficiario.
I SOP informatici eventualmente restituiti dalla Banca d'Italia per
riscontri automatici o per impossibilita' a pagare saranno
automaticamente annullati sul sistema SPESE e resi disponibili per
l'annullamento da parte dell'Amministrazione emittente sul SICOGE.
La Banca d'Italia, dal canto suo, procedera' a trasmettere, con
flusso informatico firmato digitalmente, la rendicontazione dei
pagamenti effettuati, comunicando, oltre ai dettagli illustrati al
paragrafo successivo, l'identificativo della partita del sospeso da
ripianare.
L'Amministrazione, invece, provvedera', compatibilmente con le
risorse disponibili, alla sistemazione contabile del sospeso,
emettendo un titolo di spesa associato al SOP informatico,
ordinariamente nel termine di sei mesi. Tale titolo sara' intestato
al capo della tesoreria competente come da istruzioni riportate nella
richiamata circolare n. 24/RGS del 2014. In sede di sistemazione del
pagamento effettuata con mandato informatico ovvero con ordinativo
telematico emesso dal funzionario delegato di contabilita' ordinaria
o speciale, utilizzando le funzionalita' di SICOGE, la modalita' di
estinzione da indicare sara' «sistemazione pagamenti urgenti» con
tipo sottoconto «Pagamenti urgenti SOP» e l'indicazione
dell'identificativo della partita da ripianare. Si precisa che il
titolo emesso dovra' ripianare un'unica partita e per l'intero
importo, in modo da creare un collegamento univoco tra il pagamento
contabilizzato in conto sospeso e il titolo a sistemazione.
Nelle more del completamento della dematerializzazione degli
ordinativi di contabilita' speciale, che rendera' disponibile la
funzione telematica di emissione dei titoli di pagamento a partire
dal 1° gennaio 2016, la sistemazione degli speciali ordini di
pagamento continuera' a essere effettuata con titoli cartacei, sui
quali e' essenziale l'indicazione della partita da ripianare,
acquisibile dal SICOGE tramite apposite interrogazioni dei SOP
informatici emessi.
Si sottolinea che tutti i titoli emessi a sistemazione di SOP
informatici privi dell'indicazione dell'identificativo della partita
saranno restituiti all'Amministrazione emittente per l'integrazione.
Il SICOGE e il sistema delle SPESE rendono disponibile il Registro
SOP informatici con le evidenze dei SOP informatici, delle correlate
partite dei sospesi e del loro stato (ripianato / da ripianare).
5. Ulteriori informazioni relative all'iter e all'esito dei SOP
informatici.
La realizzazione delle procedure di SICOGE per i SOP informatici
prevede la ricezione dei dati di rendicontazione da parte della Banca
d'Italia con flussi telematici e la messa a disposizione di
informazioni relative all'esito dei SOP informatici stessi e dei
titoli a sistemazione delle partite corrispondenti.
In particolare, tramite le funzioni di interrogazione dei SOP
informatici, possono essere rilevate le seguenti informazioni:
per i pagamenti da accreditare in conto corrente bancario o
postale, il «Transaction Reference Number» (TRN), che corrisponde al
numero di operazione bancaria con cui vengono immessi nel circuito i
bonifici disposti. La Banca d'Italia notifica il TRN anche per le
operazioni bancarie di storno dei titoli non andati a buon fine;
la data di estinzione del titolo;
gli estremi identificativi delle quietanze emesse a fronte di
titoli estinguibili con versamento in conto entrate o gli estremi
identificativi delle quietanze di versamento sui conti di tesoreria,
compreso il conto 20353, intestato a IGEPA, sul quale sono riversate
le risorse riferite ai titoli non andati a buon fine. Si precisa che
gli estremi delle quietanze si riferiscono al versamento effettuato
rispetto ad un singolo titolo informatico;
il numero identificativo della partita del pagamento in conto
sospeso.
6. Indicazioni sul rinnovo dei pagamenti non andati a buon fine.
Per quanto riguarda i SOP informatici non andati a buon fine
nonche' quelli pagabili in contanti presso gli uffici postali e non
riscossi dai beneficiari entro la fine del secondo mese successivo
alla loro esigibilita', l'art. 6 del decreto ministeriale prevede che
i relativi importi siano provvisoriamente versati sul conto di
tesoreria 20353, intestato a IGEPA.
Per il rinnovo dei relativi pagamenti, gli uffici di controllo
debbono inviare a IGEPA una puntuale richiesta di prelevamento fondi
dal predetto conto 20353, con le stesse modalita' operative descritte
nella circolare n. 9/RGS del 24 febbraio 2015 - alla quale si rimanda
per i pertinenti approfondimenti - onde consentire il rinnovo dei
pagamenti disposti con mandato informatico.
7. Periodo transitorio.
Il decreto ministeriale prevede espressamente una breve fase di
passaggio dallo speciale ordine di pagamento emesso su supporto
cartaceo al SOP informatico.
Nello specifico, l'art. 9, comma 2, del medesimo decreto
ministeriale statuisce che gli speciali ordini di pagamento emessi
prima della data di operativita' dei SOP informatici - fissata, come
detto, al 1° settembre 2015 - devono essere estinti entro i
successivi tre mesi, cioe' entro il 30 novembre 2015, per cui
successivamente la Banca d'Italia non procedera' piu' e in nessun
caso al pagamento di speciali ordini di pagamento emessi su supporto
cartaceo e restituira' tutti i titoli della specie in proprio
possesso all'Amministrazione emittente.
Cio' precisato, al fine di ottimizzare l'attivita' amministrativa,
di circoscrivere ulteriormente in un lasso di tempo ragionevole la
cennata fase di passaggio e, soprattutto, di fornire elementi di
certezza operativa a tutti i soggetti coinvolti, precipuamente agli
uffici appartenenti al sistema delle ragionerie, si rappresenta che
gli speciali ordini di pagamento su supporto cartaceo, per poter
essere utilmente esitati, dovranno recare una data non posteriore al
31 agosto 2015 e pervenire entro e non oltre il 15 settembre
successivo al competente ufficio di controllo, indipendentemente
dalle modalita' seguite per la trasmissione. Eventuali documenti
pervenuti dopo il predetto termine del 15 settembre 2015 dovranno
essere restituiti senza indugio all'Amministrazione emittente,
affinche' la stessa possa prontamente provvedere a sostituire il
titolo cartaceo con un SOP informatico, senza recare pregiudizio al
creditore. Incidentalmente, si rappresenta che, comunque, la Banca
d'Italia restituira' gli speciali ordini di pagamento su supporto
cartaceo recanti una data di emissione posteriore al 31 agosto 2015.
Quanto agli speciali ordini di pagamento su supporto cartaceo
emessi nei termini e tempestivamente ricevuti dalle RTS e dagli UCB,
si raccomanda ai medesimi uffici di avere la massima cura nel
procedere ai riscontri di legge in tempi molto accelerati, con
l'obiettivo di scongiurare a monte il rischio che la tesoreria non
abbia un adeguato lasso temporale per poter procedere materialmente
al pagamento.
Ad ogni modo, e' da escludere sin d'ora la possibilita' che uno
speciale ordine di pagamento su supporto cartaceo possa essere
estinto dopo il 30 novembre 2015.
Qualora, dopo la suddetta scadenza del 30 novembre 2015, il titolo
cartaceo dovesse risultare ancora non estinto, la Banca d'Italia,
come accennato, non potra' che restituire, a norma del piu' volte
richiamato art. 9, comma 2, del decreto ministeriale, il titolo
stesso all'Amministrazione emittente.
Per quanto attiene, infine, alla sistemazione contabile degli
speciali ordini di pagamento emessi su supporto cartaceo, continua ad
applicarsi la disciplina prevista dal decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2002, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002.
8. Notazioni conclusive.
In conclusione, si invitano tutte le Amministrazioni in indirizzo,
in quanto interessate anche potenzialmente all'emissione di uno
speciale ordine di pagamento informatico, a effettuare quanto prima
gli adempimenti necessari all'utilizzo della nuova procedura con
particolare attenzione alla definizione delle utenze e alla verifica
del possesso e della validita' dei dispositivi di firma digitale.
Nel raccomandare di voler provvedere alla massima diffusione delle
presenti indicazioni a tutti i propri uffici, centrali e periferici,
si confida, a garanzia e tutela della finanza pubblica, sulla
consueta attenta e fattiva collaborazione.
Roma, 4 agosto 2015
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco