Buongiorno,
in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci di una SNC non per impossibilità a ricostituirla nel termine di sei mesi (e automaticamente diventa ditta individuale) ma per espressa volontà dell'unico socio rimasto a non usufruire dei termini di legge per la sua ricostituzione e a continuare l'attività come ditta individuale, è necessario presentare il SUBINGRESSO o è sufficiente una comunicazione non soggetta ad autorizzazione?
grazie
A mio avviso nel caso proposto si verifica la fattispecie del subingresso, per il motivo che ad un soggetto ossia ad una impresa collettiva (la SNC) titolare del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, succede un altro soggetto, ossia l'impresa individuale.
Se tuttavia si tratta di attività commerciale o di somministrazione, disciplinata dalla L.R. 28/2005, la fattispecie in esame NON si qualifica come subingresso, perchè esso ha luogo in caso di "trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda (...) per atto tra vivi o per causa di morte" (vedi infatti art. 74, 1°c. L.R. 28 cit.) ma si qualifica come variazione soggetta a comunicazione ai sensi del precedente art. 73.
Secondo l'art. ult. cit., sono soggette a comunicazione "le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimanto di attività per atto tra vivi o per causa di morte", e la fattispecie in esame può rientrarvi in quanto si è di fronte ad un atto di scioglimento di società con contestuale rinunzia alla ricostituzione della pluralità dei soci e non ad un trasferimento di azienda.
Ciò anche se in realtà non si è di fronte ad una vera e propria "trasformazione societaria" perchè tecnicamente essa, ai sensi dell'art. 2498 del C.C., ha luogo in caso di mutamento della forma societaria di una società esistente (ad esempio da SNC a SRL).
Può quindi essere sufficiente una comunicazione ai sensi dell'art. 73 cit.; è tuttavia fondamentale che il soggetto che continua ad esecitare come impresa individuale, sia in possesso dei requisiti di onorabilità e (in caso di settore alimentare) pofessionali previsti dalla L.R. 28/2005 e che renda le relative dichiarazioni di possesso.
SUBINGRESSO nell'autorizzazione commerciale - anche senza ATTO NOTARILE se ....
Segnaliamo questa interessante sentenza che affronta il tema del venir meno della pluralità dei soci in una società di persone e, decorsi 6 mesi, la sua trasformazione in ditta individuale.
Il Comune aveva negato il diritto al subingresso ... mentre il Consiglio di Stato ha dato ragione all'interessato ritenendo illegittima la decadenza/revoca non potendosi applicare analogicamente le norme in materia.
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[color=red][b]Cons. di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 147[/b][/color]
LINK al testo della sentenza: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32281.0
Mi ricollego a questo topic di alcuni mesi fa per chiedere se sia sufficiente far presentare la semplice “comunicazione di variazione” in luogo del subingresso anche nel caso di un ACCONCIATORE. Nello specifico, la SNC diviene ditta individuale per impossibilità a ricostituire la pluralità dei soci al termine dei sei mesi. L’unica socia rimasta è in possesso dei requisiti morali e professionali.
Grazie per l’aiuto.
Mi ricollego a questo topic di alcuni mesi fa per chiedere se sia sufficiente far presentare la semplice “comunicazione di variazione” in luogo del subingresso anche nel caso di un ACCONCIATORE. Nello specifico, la SNC diviene ditta individuale per impossibilità a ricostituire la pluralità dei soci al termine dei sei mesi. L’unica socia rimasta è in possesso dei requisiti morali e professionali.
Grazie per l’aiuto.
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E' indifferente il modello utilizzato. VA BENE ANCHE IL SUBINGRESSO (la sentenza è importante perchè consente all'interessato di proseguire anche dopo i 6 mesi ed anche senza incorrere in decadenza) ... anche se DEVE dare comunicazione nella quale descrive la variazione intercorsa.
Riprendendo questo post, ci è capitato il caso di una ditta che ha dovuto (su indicazione della cciaa di competenza) fare una comunicazione di variazione ai sensi art. 73 lr 28/05 al Suap, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi, al fine di ottenere la nuova partita iva.
E' corretto visto che avrebbero 60 gg di tempo dalla variazione per comunicarlo al Comune e visto che a noi fanno una comunicazione di variazione senza indicare una p.iva?
grazie.
Riprendendo questo post, ci è capitato il caso di una ditta che ha dovuto (su indicazione della cciaa di competenza) fare una comunicazione di variazione ai sensi art. 73 lr 28/05 al Suap, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi, al fine di ottenere la nuova partita iva.
E' corretto visto che avrebbero 60 gg di tempo dalla variazione per comunicarlo al Comune e visto che a noi fanno una comunicazione di variazione senza indicare una p.iva?
grazie.
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Diciamo che in questo caso si sovrappongono varie norme ma la soluzione che appare corretta è:
1) decorsi i 6 mesi senza ricostituzione si ha trasformazione societaria
2) ciò determina l'obbligo di comunicazione al SUAP
3) l'interessato ha TITOLO da subito ad ottenere la iscrizione in CCIAA senza la preventiva comunicazione al SUAP.