Salve, volevo sapere se per la notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 esiste ancora la differenzazione tra DIA semplice e DIA DIfferita(ovvero se occorrono i 45 gg.). So che non si parla più di DIA ma di SCIA ma questo è valido anche per questa sanitaria?
Grazie
Dott, Antonio Battagliese
Roccadaspide
Salve, volevo sapere se per la notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 esiste ancora la differenzazione tra DIA semplice e DIA DIfferita(ovvero se occorrono i 45 gg.). So che non si parla più di DIA ma di SCIA ma questo è valido anche per questa sanitaria?
Grazie
Dott, Antonio Battagliese
Roccadaspide
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NON trova più applicazione la SCIA differita in nessun settore, nemmeno in ambito sanitario.
Adesso la distinzione è fra SCIA (sempre immediata) ed attività non soggette a scia e quindi soggette ad autorizzazione o atto equipollente.
Nel caso degli alimenti si applica sempre la SCIA/notifica immediata
gRAZIE
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