Abbiamo ricevuto tramite il portale impresainungiorno una SCIA di "Installazione di New slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento (art. 110 TULPS co. 6 lett a) e co. 7) ai sensi dell'art 86 co. 3 del TULPS, in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui agli artt 86 (1° e 2° comma) o 88 del TULPS ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati" presso il bar già attivo presso la stazione ferroviaria. Alla luce delle modifiche introdotte dalla LR 11/2015:
- è possibile l'avvio di questa attività a mezzo SCIA dal momento che la norma prevede rilascio di autorizzazione?
- il bar è ubicato a meno di 500 m da una degli "obiettivi sensibili" previsti dalla norma regionale: come dobbiamo procedere?
[quote]- è possibile l'avvio di questa attività a mezzo SCIA dal momento che la norma prevede rilascio di autorizzazione?[/quote]
La l.r. 11 ha introdotto l'AUTORIZZAZIONE per i giochi ex comma 6.
Ciò non toglie che a mio avviso come per le sale giochi si applica la SCIA, non essendoci discrezionalità da parte della pA.
[quote]- il bar è ubicato a meno di 500 m da una degli "obiettivi sensibili" previsti dalla norma regionale: come dobbiamo procedere?[/quote]
Rigetti la SCIA motivando dettagliatamente (distanza/e e luogo/luoghi sensibile/i nel raggio di 500m dal baricentro o ingresso - più restrittivo)
Alla Scia si applica il preavviso di rigetto o in questo caso si dispone il rigetto e basta?
Avete un fac-simile applicabile alla nostra situazione?
Grazie
Alla SCIA non si applica il 10bis.
Io adotterei un atto in tal senso:
VISTA la SCIA prot. xx del xxx avente per oggetto xxxx
VISTO il parere dell'ufficio tecnico con il quale si riscontra il mancato rispetto della distanza da luoghi sensibili come previsto dalla l.r. 8/2013 e dalla d.g.r. n. 1274 del 2014
PRESO ATTO che l'attività non è conformabile (comma 3 art. 19 l. 241/90)
VISTA la l.r 8/2013 e la dgr 1274/2014
VISTA la L. 241/90
VISTO ....
ORDINA
la CESSAZIONE immediata di tutte e sole le attività in contrasto con la normativa vigente esercitate presso i locali in XXXXXXXX (xx), via XXXXXXX n.XX, oggetto della SCIA pervenuta il XXXXXXXXX prot. n. XXXXXXXXX – ai sensi dell’art. 19, c. 1, della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione dell’art. 19, comma 3 della stessa L. n. 241/90, con diffida che in difetto si procederà a termini di legge.
Disponi pubblicazione e trasmissione a enti competenti
Responsabile del procedimento
Responsabile del servizio
Riferimenti ricorso
...
Un'ultima cosa: dallo scorso febbraio operiamo (attraverso apposita convenzione con la cciaa) come suap singolo delusi semente attraverso la scrivania impresainungiorno: anche il provvedimento va quindi notificato all'indirizzo pec della ditta indicato in scia, tramite il portale impresainungiorno? Grazie ancora di tutto!
riferimento id:28348Dubbio finale: qualora come domicilio elettronico sia stato indicato quello dell'intermediario, ma nella scia sia indicata come richiesto dal portale anche la pec della ditta, il provvedimento, tramite la scrivania elettronica va inoltrato
-solo all'intermediario?
-solo alla ditta?
-ad entrambi?
Grazie e scusate per i dubbi a cascata...
SUGGERISCO CALDAMENTE di inviare sempre ogni comunicazione (a maggior ragione l'atto finale):
1) all'intermediario
2) all'impresa alla PEC che risulta dal registro ufficiale.
NON LIMITARSI mai al solo intermediario ... ci sono sentenze limitative anche se la giurisprudenza è ancora poco significativa. Ma meglio NON RISCHIARE!!!!!!!!!!!