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RECEPIMENTO DI NORME IN MATERIA DI ATTIVITA’ MUSICALI E SPETTACOLI DAL
VIVO
E. Daniela Lo Piccolo
L’Art. 82 della Legge 7 maggio 2015, n. 9, recante “ Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, parte prima, n.20 del 15 maggio 2015, ha recepito nell’ordinamento legislativo siciliano,
norme in materia di attività musicali e spettacoli dal vivo.
Nello specifico, il citato art. 82 recepisce l’articolo 7, comma 8 bis, del decreto legge 8 agosto 2013,
n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 e successive modifiche1.
La norma prevede, appunto, il recepimento di una norma nazionale che modifica gli artt. 68, 69 del
TULPS, che riguardano “spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o aperto o esposto al
pubblico”. E’ stata, poi, introdotta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA ex art. 19
Legge n. 241/90) agli sportelli unici dei Comuni, che sostituisce le licenze di pubblico spettacolo e
intrattenimento, rilasciate dal Questore, quanto ricorrono determinate le seguenti condizioni:
- che all’evento partecipino fino ad un massimo di 200 persone.
- che l’evento si svolga entro le ore 24,00 del giorno di inizio.
La semplificazione quindi demanda ai Comuni quanto prima era, ope legis, nella competenza dei
Questori, apportando notevoli semplificazioni alle attività di spettacoli in bar e locali pubblici.
1LEGGE 7 Ottobre 2013, n.112 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 Disposizioni
urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. Su G.U. n.236 dell’8
ottobre 2013. 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200
partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata
di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successi ve modificazioni, presentata allo
sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;
b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per eventi fino ad un massimo di 200
partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata
di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività
produttive o ufficio analogo”;
c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di
inizio attività».