Data: 2015-08-16 06:13:32

Province addio. Dagli organi di governo al destino del personale

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31luglio 2015
Liberi consorzi, Città metropolitane
Ecco come funzioneranno

(Enrica Daniela Lo Piccolo)
SPECIALE SICILIA : Province addio. Dagli organi di governo al destino del personale, punto per punto, tutte le novità della riforma votata oggi dall'Assemblea.
A circa due anni dalla legge regionale n.7 del 2013, pubblicata su G.U.R:S. del 28/03/2013, PARTE I n. 16, recante “ Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali”
  , che abrogava le Province, il percorso voluto dal presidente della Regione, Rosario Crocetta, si è arrestato. La riforma dell’architettura istituzionale in Sicilia si è impantanata. Anci Sicilia e sempre più deputati regionali hanno acquisito la convinzione che è preferibile recepire anche nell’Isola la legge n. 56/2014. L’Assemblea Regionale Siciliana avrebbe, però, la possibilità di migliorare la normativa nazionale, assicurando maggiore democrazia ed efficacia.
Ieri, 29 luglio 2015, l'aula ha ripreso i lavori per approvare il disegno di legge 848 bis/A sulla costituzione dei Liberi Consorzi Comunali, che prevede anche la proroga al 31 dicembre 2015 del commissariamento. E cosi, per esempio, la ex Provincia regionale di Ragusa al 31 dicembre consumerà i suoi 3 anni e mezzo di commissariamento.
C'è stato un distacco con il territorio e si è arrivati fino a vedere l'occupazione dei palazzi per stimolare i deputati ad approvare la legge. Tutto questo non fa parte della politica, ma di qualcosa altro che non merita un commento. Adesso, intanto, proseguirà un altro periodo commissariale.
Il ddl è stato definitivamente approvato dall’Assemblea regionale Siciliana in data 31 luglio 2015 ed  ha ricevuto 36 voti a favore, 11 contrari e 6 astenuti; ufficializzata, così  la manovra che ha aperto  alla creazione dei “Liberi consorzi di comuni”.
La votazione ha sancito, nello specifico, l’istituzione di sei liberi consorzi e tre città metropolitane, ovvero Palermo, Catania e Messina. L'elezione dei presidenti e dei sindaci metropolitani sarà di secondo livello e dovrà avvenire tra ottobre e novembre prossimi. Il personale delle “ex Province” passerà adesso ai nuovi enti.
La norma che ha fatto maggiormente discutere è  l’articolo 13 che descrive le modalità di elezione del sindaco. Alla fine non è passata nè la linea di chi voleva che il sindaco della città metropolitana fosse di diritto quello del Comune capoluogo (Udc e Pd), nè la linea di chi voleva l’elezione diretta
da parte del popolo ( il Centrodestra).
Così per come è stato votato l’articolo, in pratica il sindaco della città metropolitana verrà eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni che compongono l’area metropolitana.
E’ sono candidabili alla carica di sindaco della città metropolitana i primi cittadini di tutti i Comuni aderenti, a patto che il loro mandato scada non prima dei 18 mesi dalla data delle elezioni. E’ da ritenere che il voto dell’aula che ha bocciato il diritto per il sindaco del Comune capoluogo di guidare la Città metropolitana sia da ritenere un grave errore politico, che rischia di far perdere autorevolezza all’intera norma, che già così presenta con una grave diversità rispetto alle norme in vigore nel resto d’Italia.
A questo punto,  il rischio potrebbe essere quello di eleggere alla guida di una Città Metropolitana anche il sindaco di un Comune di poche centinaia di abitanti, purché ricadente nell’area stessa. V’è da chiedersi con quale autorevolezza il primo cittadino di un piccolo centro, sia pur in possesso di tutti i requisiti di legge, possa guidare ed indirizzare le scelte di coordinamento e pianificazione territoriale che la legge affida alle Città metropolitane. La tanto agognata riforma delle Provincie finalmente, dunque, trova concretezza!
Vale la pena di ricordare, a questo punto, che di recente sentenza della Corte costituzionale 26.3.2015, n. 50 , ha affermato la legittimità della riforma dell’ente intermedio delle Regioni a statuto ordinario più comunemente conosciuta con il nome di “legge Delrio”. Alcuni dei principi ivi contenuti incidono certamente anche sul completamento della riforma in corso nella Regione Siciliana  La Corte costituzionale, facendo salva l’elezione di 2° grado degli organi di governo e confermando alcuni suoi precedenti in materia, ritiene infondata la paventata lesione della sovranità popolare quale elemento costitutivo dell’ente locale Provincia. Se, quindi, l’elezione indiretta degli organi dell’ente intermedio è legittima per un ente territoriale di governo costitutivo della Repubblica ai sensi dell’art. 114 Cost. qual è la Provincia, a maggior ragione lo sarà per i costituenti liberi Consorzi di comuni siciliani che sono solamente enti strumentali dei Comuni.

                                               
Un altro aspetto affrontato dal Giudice delle leggi, ancorché incidentalmente, concerne la istituzione delle Città metropolitane. La Corte ha infatti statuito ch questo nuovo ente locale trova copertura costituzionale nel citato art. 114 e che la legge Delrio costituisce principio di grande riforma economica e sociale per le Regioni a statuto speciale, ai sensi del comma 5, ultimo periodo, dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014. Ne discende, per l’ordinamento siciliano, che l’istituzione delle tre Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ancorché non espressamente prevista dallo Statuto siciliano, troverebbe ancoraggio nell’art. 114 della Costituzione in forza della “clausola di maggior favore” contenuta nell’art. 10 della l. cost. 3/2001, secondo la quale, fino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della riforma del titolo V Cost. si applicano non solo alle Regioni ordinarie, ma, nelle parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite alle Regioni speciali (e alle Province autonome), valgono anche per queste ultime. Un terzo effetto collaterale della sentenza della Corte Cost. inciderebbe invece negativamente sul processo legislativo in corso.
La Corte, infatti, ha escluso la natura giuridica di ente locale per le consorelle Unioni di comuni, ritenendo impropria l’autodefinizione contenuta nel comma 4 dell’art. 1 della legge n. 56/2014. Questo aspetto non è da sottovalutare, poiché il completamento della riforma dell’ente intermedio siciliano rispetta solo formalmente l’art. 15 dello Statuto siciliano, prevedendo la costituzione di liberi Consorzi di comuni che, in disparte il contestato grado di autonomia nell’autodeterminazione e nella scelta del Consorzio di comuni, si configurano dei veri e propri enti territoriali di governo, per alcuni versi anche di consistenza maggiore delle soppresse Province regionali.
Il ddl approvato  dall’ARS prevede, infatti, l’attribuzione ai Consorzi di comuni di funzioni amministrative aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle Province regionali in forza della l.r. n. 9/86. Ma vi è di più, i futuri Consorzi di comuni potranno anche gestire i servizi integrati in materia di risorse idriche e di rifiuti. Quindi dei “super” Consorzi sia di funzioni, che di servizi a rilevanza economica, riconducibili all’area vasta.
Pertanto, non solo l’esatto contrario dello “svuotamento” operato dalle legge Delrio per le moribonde Province delle Regioni a statuto ordinario, ma, nei fatti, l’attribuzione di tali e tante funzioni amministrative che richiederebbero quella terza gamba di autonomia (politica) di cui i liberi Consorzi di comuni risultano notoriamente sprovvisti, essendo dotati solo dell’autonomia amministrativa e finanziaria. Per concludere, ed alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, dubitiamo che un ente consortile, ovvero strumentale, come il libero Consorzio di comuni possa svolgere funzioni tipiche dell’ente territoriale di governo senza violare lo spirito dell’art. 15 dello Statuto siciliano. Se la riforma in salsa siciliana dell’ente intermedio si doveva ridurre nella sola introduzione dell’elezione indiretta degli organi di governo, bastava molto più semplicemente emendare la preesistente legge 9/1986.
Ma cosa prevede la riforma approvata all’Assemblea Regionale Siciliana?

I nuovi enti intermedi corrisponderanno territorialmente con le ex Province. Sei i Liberi consorzi (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani) e tre le Città metropolitane (Palermo, Catania e Messina). Si tratta di enti di area vasta dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria.
Quattro gli organi di governo che andranno a comporre i nuovi enti territoriali. Si tratta del Presidente (Sindaco per le Città metropolitane), dell’Assemblea (Conferenza per le Città metropolitane), della Giunta e dell’Adunanza elettorale. Organo, questo, che sarà formato da tutti i sindaci e consiglieri comunali in carica nei comuni appartenenti all’ente e avrà come compito quello di eleggere il presidente del Libero consorzio e il sindaco della Città metropolitana, oltre che i membri della Giunta.
Possono occupare la poltrona di presidente e sindaco metropolitano solo i primi cittadini dei comuni appartenenti all’ente territoriale, a condizione che il loro mandato scada non prima dei 18 mesi dalla
Data di svolgimento delle elezioni.
Assemblea e Conferenza sono gli organi di indirizzo politico degli enti di area vasta e sono composte dai sindaci dei comuni. La Giunta è, invece, l’organo esecutivo e i componenti variano da quattro a otto in base al numero di abitanti dell’ente. Per la prima elezione bisognerà attendere il prossimo autunno. “Tra ottobre e novembre si riuniranno nelle ex province circa 10mila tra sindaci e consiglieri comunali . Numeri che segnano una grande novità, oltre la fine dei commissariamenti”.
Per quanto riguarda il costo degli organismi, al presidente e al sindaco metropolitano è attribuita un’indennità pari alla differenza tra quanto percepito per la carica di sindaco e quella spettante al primo cittadino del comune con il maggior numero di abitanti. Nel caso questa indennità dovesse corrispondere a quella già percepita, sarà aumentata del 20%. Per ciò che riguarda i componenti delle Giunte, invece, la somma sarà pari alla differenza tra l’indennità percepita per la carica ricoperta nel proprio comune e il 50% di quella spettante al presidente del consorzio o sindaco metropolitano.

Le competenze
C’è chi ritiene che la riforma dovrebbe mettere fine messo fine agli sprechi per ripetizione della spesa, poiché non esisteranno più nove ‘supercomuni’, come erano nei fatti le ex Province, perché Liberi consorzi e Città Metropolitane avranno competenze esclusive”.
“In capo ai nuovi enti – spiegano da Palazzo dei Normanni -  restano molte competenze delle ex Province, ma con alcune modifiche di rilievo. In particolare, vengono trasferite ai comuni le competenze su manifestazioni artistiche e ricreative, mentre alla Regione passano le competenze su formazione professionale e tutela ambientale. I Liberi consorzi avranno, invece, competenza sull’approvazione degli strumenti urbanistici ed entro il prossimo anno anche sull’edilizia popolare abitativa, sulla vigilanza dei consorzi di bonifica e sulla motorizzazione civile”.
Il capitolo più scottante è sicuramente quello relativo al personale delle ex Province che attende con il fiato sospeso quale sarà la loro sorte.
Nel dettaglio, la riforma dispone che gli enti di area vasta stabiliscano entro tre mesi la propria dotazione organica. Il personale che resterà assegnato ai nuovi enti o che andrà in mobilità sarà individuato con decreto del presidente della Regione, previa delibera di giunta su proposta dell’assessore regionale alle Autonomie locali, sentite le principali organizzazioni sindacali.
31 Luglio 2015                                                   

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