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LA COMMISSIONE COMUNALE SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO
(E.Daniela Lo Piccolo)
La Commissione comunale tecnica di vigilanza, incaricata a valutare l’idoneità dei luoghi e dei locali sede di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l’applicazione dell’art.80 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dell’articolo 19 del D.P.R.n.616/1977.
Salvo quanto previsto dagli art. 141 bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635, come modificati dall’art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n.311, per valutare l’idoneità dei locali sede di pubblico spettacolo e trattenimento, a meno che la natura dei luoghi e delle opere in cui sono installati gli allestimenti temporanei, richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per quegli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente per i quali la Commissione di vigilanza abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni.
E’ sempre prevista la verifica della Commissione Provinciale di vigilanza e sono fuori dal campo di applicazione del presente regolamento i seguenti casi:
a) Quando la verifica debba essere fatta su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
b) Quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
c) Per i parchi di divertimento e per le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori e del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Sanità.
Vi sono tipologie di competenze escluse dal’ambito di applicazione della Commissionie. Ad esempio, i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone. “Fatto salvo il parere preventivo da parte della Commissione sui progetti di impianti fissi, nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti anche per una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone”.
Gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale o quella comunale, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza”.
Nell’ipotesi del comma 2 la domanda dell’istante dovrà essere avvalorata da dichiarazione resa dal richiedente, l’autocertificazione dovrà attestare l’uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, con l’osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla Commissione. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l’organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato.
Non necessitano, inoltre, di licenza di agibilità perché esclusi dal campi di applicazione del Decreto 19 agosto 1996 e s.m.i.,:
a) Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio : animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti con altezza massima pari a mt. 0,80, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione.
b) Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
c) Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati.
d) Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l’intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l’afflusso non sia superiore a 100 persone.
e) Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l’apprestamento di elementi che lascino presupporre un’attività di pubblico spettacolo e la capienza non sia superiore alle 200 persone. Qualora la capienza sia superiore alle 200 persone si applicano le disposizioni del successivo art. 7.
f) Sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento.
g) Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
h) Impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.
Singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.
Per i casi di cui alla lettera a), e), i) deve essere prodotta apposita domanda indirizzata al Comune con allegata una relazione descrittiva dell’evento corredata dalla dichiarazione di acquisizione da parte dell’organizzatore della manifestazione della documentazione relativa a:
a) idoneità statica delle strutture allestite;
b) esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati;
c) corretto e regolare montaggio delle strutture;
d) approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.
Per i locali e gli impianti temporanei di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Successivamente, al termine delle operazioni di installazione, deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.
Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame del progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione Comunale.
Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.
Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione Comunale o Provinciale.
In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione Comunale o Provinciale, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.
Ricordiamo che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) è un organo nominato dalla Prefettura tramite il servizio di Polizia Amministrativa che interviene ad esprimere un parere obbligatorio, non vincolante, circa l’idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi.
Tale Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune competente al rilascio della licenza
Su iniziativa del Governo, in fase di approvazione della legge di stabilità 2014, è stato approvato l’emendamento all’art. 1, presentato con il comma 290 bis, ove si propone che ‘novellando il comma 20 dell’articolo 12 del Decreto legge 95/2012, restano ferme le Commissioni tecniche provinciali sui locali di pubblico spettacolo. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spesa. Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge‘. L’emendamento, in fase di pubblicazione della legge, è stato introdotto all’art. 1, comma 440, che testualmente recita “All’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l’esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge”.
Con tale comma il Governo ha inteso porre fine alla querelle che si era aperta sulla soppressione delle Commissioni, osteggiata duramente dal Ministero dell’Interno.
La legge specifica composizione, durata e compiti della Commissione.
La Commissione, organo collegiale perfetto, è così costituita:
a) Sindaco o suo delegato, che la presiede;
b) Comandante di Polizia Municipale o suo delegato;
c) Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico o suo delegato;
d) Dirigente del Settore LL.PP. in caso di esame di progetti di OO.PP. per parere preventivo di fattibilità o sopralluogo per verifica di agibilità di edifici pubblici;
e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
f) Un esperto in elettrotecnica.
Per garantire il regolare funzionamento della Commissione comunale di vigilanza si prevede la nomina di un componente supplente.
Si prevede, altresì, la possibilità di nominare di volta in volta un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, a seconda delle dotazioni tecnologiche del locale o dell’impianto da verificare, compreso un tecnico esperto in giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, quando siano impiegati nello spettacolo da verificare.
Possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
La Commissione dovrà inoltre essere integrata con un rappresentante del CONI nel caso di impianti
sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.
Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da un dipendente comunale, designato dal Sindaco, contestualmente alla nomina della commissione di cui al precedente articolo.
La Commissione comunale di vigilanza viene nominata con determinazione del Sindaco e rimane in carica per tre anni e, comunque, fino alla scadenza del mandato del sindaco. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 16 maggio 1994, convertito con modificazioni, nella Legge 15 luglio 1994, n.444, la Commissione è prorogata per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
Quanto ai compiti, come accennato, la Commissione provvede, ai fini dell’applicazione dell’art.80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o al Servizio Pubblici Spettacoli.
In particolare la Commissione, ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., provvede a:
a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) Verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti.
Salve, vorrei sapere (a mero titolo informativo) se per una autorizzazione per spettacolo viaggiante di tipo "parco giochi" in cui i gonfiabili sono posti su terreno e coperti da una tensostruttura stabile, fissata a terra, (struttura in acciaio e coperta da pvc) di 10 m x 10 m sia necessario ottenere un permesso a costruire per la tensostruttura.
Grazie, Laura
Salve, vorrei sapere (a mero titolo informativo) se per una autorizzazione per spettacolo viaggiante di tipo "parco giochi" in cui i gonfiabili sono posti su terreno e coperti da una tensostruttura stabile, fissata a terra, (struttura in acciaio e coperta da pvc) di 10 m x 10 m sia necessario ottenere un permesso a costruire per la tensostruttura.
Grazie, Laura
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DIPENDE dalle caratteristiche specifiche, dalla temporaneità ed altri elementi.
NORMALMENTE NO, ma potrebbe essere necessaria scia o cila