In DUE sul MOTORINO da 16 anni - Circolare Mininterno del 13/8/2015
[b]Ministero dell'interno
[/b]Legge 29 luglio 2015, n. 115, disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -Legge europea 2014. Modifiche al C.d.S.
(Circolare n. 300/A/5718/15/149/2015/03 del 13 agosto 2015)
[color=red][b]SCARICA ALLEGATO[/b][/color]
[img width=192 height=300]http://www3.varesenews.it/immagini_articoli/200607/vespa-Roman-Holiday-150.jpg[/img]
[b]LEGGE 29 luglio 2015, n. 115
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (15G00129)
(GU Serie Generale n.178 del 3-8-2015) [/b]
note: Entrata in vigore del provvedimento: [color=red][b]18/08/2015[/b][/color]
Art. 11
Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione
n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE
1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole: «di 25
gradi verso l'alto» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 gradi
verso l'alto»;
b) all'allegato IV, paragrafo 2:
1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1
e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;
2) dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Equivalenze
2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita'
alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le
patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare
esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto
dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale
prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la
quale svolgono la propria attivita'.
2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita'
alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le
patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare
esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto
dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale
prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la
quale svolgono la propria attivita'.
2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita'
alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le
patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad
effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a
quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica
iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a
quella per la quale svolgono la propria attivita'».
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 115:
1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;
2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) e' abrogato;
3) il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;
c) all'articolo 118-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle
abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonche'
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per
residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di
Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»;
d) all'articolo 170:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia
eta' superiore a sedici anni»;
2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono
sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».
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