Data: 2015-08-15 08:28:25

In DUE sul MOTORINO da 16 anni - Circolare Mininterno del 13/8/2015

In DUE sul MOTORINO da 16 anni - Circolare Mininterno del 13/8/2015

[b]Ministero dell'interno
[/b]Legge 29 luglio 2015, n. 115, disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -Legge europea 2014. Modifiche al C.d.S.

(Circolare n. 300/A/5718/15/149/2015/03 del 13 agosto 2015)

[color=red][b]SCARICA ALLEGATO[/b][/color]


[img width=192 height=300]http://www3.varesenews.it/immagini_articoli/200607/vespa-Roman-Holiday-150.jpg[/img]

riferimento id:28330

Data: 2015-08-15 08:31:58

Re:In DUE sul MOTORINO da 16 anni - Circolare Mininterno del 13/8/2015

[b]LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (15G00129)
(GU Serie Generale n.178 del 3-8-2015) [/b]
note: Entrata in vigore del provvedimento: [color=red][b]18/08/2015[/b][/color]

Art. 11

Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione
  n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le  parole:  «di  25
gradi verso l'alto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  30  gradi
verso l'alto»;
  b) all'allegato IV, paragrafo 2:
  1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1
e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;
  2) dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Equivalenze
  2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015  effettuano,  in  conformita'
alla normativa vigente alla medesima data,  esami  di  guida  per  le
patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare
esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto
dal  punto  2.2,  previo  conseguimento  della  qualifica  iniziale
prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la
quale svolgono la propria attivita'.
  2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015  effettuano,  in  conformita'
alla normativa vigente alla medesima data,  esami  di  guida  per  le
patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad  effettuare
esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto
dal  punto  2.2,  previo  conseguimento  della  qualifica  iniziale
prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la
quale svolgono la propria attivita'.
  2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015  effettuano,  in  conformita'
alla normativa vigente alla medesima data,  esami  di  guida  per  le
patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e  DE  sono  autorizzati  ad
effettuare esami di guida per le  suddette  categorie,  in  deroga  a
quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento  della  qualifica
iniziale prescritta al punto 3  per  la  categoria  corrispondente  a
quella per la quale svolgono la propria attivita'».
  2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 115:
      1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
        «b) anni sedici per guidare:
  1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
  2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
  3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;
  2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) e' abrogato;
  3) il comma 4 e' abrogato;
    b) all'articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole:  «la  cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;
    c) all'articolo 118-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Ai fini del rilascio di una patente di guida  o  di  una  delle
abilitazioni  professionali  di  cui  all'articolo  116,  nonche'
dell'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  126,  per
residenza si intende la residenza normale in Italia di  cittadini  di
Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»;
    d) all'articolo 170:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone  oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che  il  conducente  abbia
eta' superiore a sedici anni»;
      2) al comma  7,  le  parole:  «da  conducente  minorenne»  sono
sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».


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